Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Complessa ed articolata è la normativa che disciplina gli aspetti documentali della sicurezza dei cantieri, che segue una strada indipendente dalla normativa che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro tradizionali, e che viene descritta negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.
Il titolo secondo del D.Lgs 81/08 è dedicato interamente alla definizione dei requisiti che i luoghi di lavoro devono possedere per poter garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza minime e adeguate alla tipologia di attività svolta dall’azienda; nell’art 63 del detto titolo si rimanda quindi all’allegato IV del decreto, che illustra in modo molto dettagliato e omnicomprensivo, caratteristiche degli ambienti e delle infrastrutture in termini di stabilità, dimensioni, vie di circolazione e vie di fuga, varchi, scale, microclima, illuminazione e dotazioni igieniche.
Le disposizioni generali si applicano a tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, dei cantieri, delle industrie estrattive, dei pescherecci, e delle aree boschive, che sono trattati in specifici regolamenti a parte.
lavoratori-anno | riduzione |
---|---|
fino a 10 | 30% |
da 11 a 50 | 23% |
da 51 a 100 | 18% |
da 101 a 200 | 15% |
da 201 a 500 | 12% |
oltre 500 | 7% |
Con l’applicazione delle misure previste dall’INAIL in particolare del modello OT/23 (Ex modello OT/24), il risparmio del premio INAIL permette di contribuire al pagamento dell’implementazione dei sistemi OHSAS, INAIL e della valutazione dei rischi specifici e generali aziendali.
Spesso on line si trovano dei DVR standardizzati per tipologia di attività che si possono scaricare previo il pagamento di poche decine di euro.
Attenzione però che questi siti non vi dicono che il DVR è solo una parte della documentazione necessaria ad ottemperare al Testo Unico sulla sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Lo stesso, infatti, deve essere implementato con l’analisi di tutti i rischi specifici. Di seguito le SANZIONI PREVISTE:
Argomento | Obbligo previsto | Sanzione |
Valutazione rischi | 1) Omessa valutazione rischi e omessa predisposizione DVR | 1) arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 3.071,27 a 7.862,37 euro |
2) Adozione del DVR senza
|
2) ammenda da euro 2.457,01 a euro 4.511,96 | |
3) adozione del DVR senza
|
3) ammenda da euro 1.228,50 a euro 2.457,01 | |
Servizio di
Prevenzione e protezione |
Omessa nomina del responsabile del servizio di Prevenzione. | Arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da euro 1.691,98 a euro 7.371,03 |
Prevenzione
incendi |
Mancata designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle
|
Arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da euro 920,90 a euro 4.914,02 |
Mansioni | Non avere affidato i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e alla sicurezza | Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1474,20 a 6.388,23 euro |
DPI | Mancata fornitura ai lavoratori di necessari e idonei dispositivi di protezione individuale | Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da 1.842,75 a 7.371,03 euro |
Visita medica | 1) Mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e | 1) Ammenda da 2.475,00 a 4.914,02 euro |
2) mancata comunicazione tempestiva al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro | 2) Sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro | |
Informazione e
formazione |
Mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento | Arresto da due a quattro mesi
o con ammenda da euro 1.474,20 a euro 6.388,23 |
Rappresentante
lavoratori |
Mancata consegna tempestiva al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta, della copia del DVR | Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da euro 920,90 a euro 4.914,02 |
Tessera
riconoscimento |
In caso di appalto e di subappalto, mancata consegna ai lavoratori di apposita tessera di riconoscimento | Sanzione amministrativa da
3.071,26 a 12.850,4 euro |
Idoneità lavorativa | Mancato controllo che i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria siano adibiti a mansioni previo giudizio di idoneità |
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.228,50 a euro 5.528,27 |
Sviluppiamo tutta la documentazione necessaria ad ottemperare al Testo Unico sulla Sicurezza fornendo al Datore di Lavoro il supporto necessario per l’individuazione delle procedure di sicurezza migliori in funzione alla tipologia di lavorazione da eseguire.
Siamo al fianco dei Medici Competenti per assicurare un confronto costruttivo e che permetta di tutelare la salute dei lavoratori.
PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI SVILUPPIAMO:
PER LE IMPRESE SVILUPPIAMO:
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO SVILUPPIAMO: