Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.
Complessa ed articolata è la normativa che disciplina gli aspetti documentali della sicurezza dei cantieri, che segue una strada indipendente dalla normativa che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro tradizionali, e che viene descritta negli allegati XV e XVI rispettivamente “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e “Fascicolo con le caratteristiche dell’opera”.
Il titolo secondo del D.Lgs 81/08 e s.m.i. è dedicato interamente alla definizione dei requisiti che i luoghi di lavoro devono possedere per poter garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza minime e adeguate alla tipologia di attività svolta dall’azienda; nell’art 63 del detto titolo si rimanda quindi all’allegato IV del decreto, che illustra in modo molto dettagliato e omnicomprensivo, caratteristiche degli ambienti e delle infrastrutture in termini di stabilità, dimensioni, vie di circolazione e vie di fuga, varchi, scale, microclima, illuminazione e dotazioni igieniche.
Le disposizioni generali si applicano a tutti i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, dei cantieri, delle industrie estrattive, dei pescherecci, e delle aree boschive, che sono trattati in specifici regolamenti a parte.
Stato e Regioni nonchè INPS, INAIL, Casse Edili, ecc. mettono a disposizione risorse per incentivare la sicurezza nelle imprese: nel ricordare che la sicurezza è un investimento per l'azienda e non meramente una spesa, ci possono anche essere agevolazioni che possono sostenere i comportamenti virtuosi.
Spesso on line si trovano dei DVR standardizzati per tipologia di attività che si possono scaricare previo il pagamento di poche decine di euro.
Attenzione però che questi siti non chiariscono come il DVR sia solo una parte della documentazione necessaria ad ottemperare al Testo Unico sulla sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Lo stesso, infatti, deve essere implementato con l’analisi di tutti i rischi specifici in relazione all'attività svolta.
Per le aziende clienti.
- sviluppiamo tutta la documentazione necessaria ad ottemperare al Testo Unico sulla Sicurezza fornendo al Datore di Lavoro il supporto necessario per l’individuazione delle procedure di sicurezza migliori in funzione alla tipologia di lavorazione da eseguire.
- siamo al fianco dei Medici Competenti per assicurare un confronto costruttivo e che permetta di tutelare la salute dei lavoratori in azienda
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