ENEA 30-04-2022: i dati sull’andamento del Superbonus 110

In Italia siamo un po’ divisi tra chi vede le opportunità legate al Superbonus e chi invece lo ripudia completamente. D’altronde anche il Governo non è di parere positivo mentre il Parlamento lotta per correggere gli elementi che non vanno e porre rimedio alle difficoltà e blocchi che si sono purtroppo generati credendo nella bontà della disposizione.

Nel frattempo Enea aggiorna i dati.  Nella circostanza di fare il punto su quella che potrebbe diventare la più grande emergenza che il mondo delle costruzioni l’ultimo report aggiornato al 30 aprile 2022 evidenzia un incremento di oltre 3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione rispetto al mese precedente.

Nel 2022 sono stati ammessi a detrazione fiscale oltre 11 miliardi di euro che corrispondono ad oltre 12 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori. La maggior parte delle quali saranno utilizzate non direttamente ma cedute ai fornitori (tramite sconto in fattura) o alle banche (mediante cessione del credito diretta).

Non si conoscono i numeri delle cessioni dirette e indirette. Si conoscono, però, le difficoltà che imprese e professionisti stanno vivendo a seguito della pubblicazione ed entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, purtroppo, sta spazzando via quanto di buono era stato prodotto con il Superbonus 110% nel biennio 2020-2021.

Le continue modifiche al meccanismo di cessione del credito hanno creato veramente un clima di sfiducia soprattutto da parte di chi i crediti li acquistava, con la conseguenza che, come abbiamo già evidenziato in più occasioni, diverse realtà hanno crediti che nessuno vuole acquistare e mancano della liquidità necessaria alla sopravvivenza.

Passando però ad esaminare i nuovi dati pubblicati, sull’utilizzo dei bonus riservato agli interventi di riqualificazione energetica, parrebbe che il Superbonus 110% stia proseguendo con la sua crescita.

Gli esperti fanno però notare che i dati devono tenere anche conto del fatto che molti dei numeri si riferiscono a contratti “nati” con le vecchie regole ma che si ritrovano a concludersi con il nuovo meccanismo di cessione che lascerà scoperti molti operatori.

Per dei raffronti si indicano i  dati del superbonus 110% da agosto 2021 ad aprile 2022.

Come nei confronti precedenti si scorporano i valori per tipologia di intervento:

·         condomini;

·         unifamiliari;

·         unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

 

 

 

 

 

 

Superbonus 110 e cessione dei crediti: correttivi, bollini, divieti di frazionamento…..ancora dubbi

Aggiustamenti, correttivi, interpretazioni….. La proroga per le abitazioni unifamiliari è stata prevista dal Decreto Aiuti ma per la cessione dei crediti dei bonus fiscali?

Si discute infatti sui correttivi da apportare al meccanismo della quarta cessione, inserita nella legge di conversione del decreto Bollette alla Camera.

La possibilità prevista per una quarta cessione, solo dalla banca al correntista non è sufficiente a far ripartire gli acquisti degli istituti di credito.

Nelle ultime settimane quasi tutte le principali banche italiane hanno rallentato o bloccato l’acquisto di nuovi crediti fiscali, a causa del raggiungimento della soglia di capienza fiscale. Il mercato delle cessioni e sconti fiscali, è stato detto valere oltre 40 miliardi ed è difficilmente gestibile senza nuove valvole di sfogo.

Sarebbero due le possibili modifiche e su entrambe le valutazioni sono ancora in corso.

Primo intervenire per semplificare la quarta cessione: questa è possibile solo «in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni». Quindi, solo quando si sarebbero già spese le tre cessioni.

Così in molti hanno espresso dubbi sul fatto che una banca debba per forza arrivare a quota tre passaggi e non possa, invece, semplicemente girare il credito a un correntista anche prima, già dal secondo passaggio.

Si potrebbe prevedere l’ipotesi di introdurre l’anticipo della cessione tra banca e correntista, immediata e non più legata al quarto passaggio.

Secondo tema è quello delle norme antifrode introdotte a inizio anno:  dallo scorso 1° maggio, infatti, è scattato il divieto di cessioni frazionate. Si possono allora cedere solo crediti in blocco, costringendo chi li acquista a smaltirli secondo la loro composizione originaria. Su questo punto, sono in discussione interpretazioni che potrebbero, senza modifiche normative, facilitare la vita agli istituti di credito.

Si penserebbe ad un’integrazione che consenta ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima di cedere in maniera integrale una o più annualità del credito d’imposta. In questo modo, non sarà più necessario cedere il credito in blocco.

Tutto il Mercato è in attesa di chiarimenti sul “bollino blu”, il codice identificativo che sarà attribuito ai crediti fiscali, e sul divieto di cessione frazionata, le due novità, inserite dal Decreto Antifrode dello scorso febbraio, che sono appena entrate in vigore.

L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato i suoi sistemi informatici, rendendo operativa la regola che riguarda tutte le opzioni di cessione e sconto comunicate alle Entrate, tramite la sua piattaforma, a partire dal primo maggio.

Rimangono fuori tutti i lavori 2021 (e le rate residue del 2020) effettuati da privati: per loro i termini per comunicare le opzioni scadevano il 29 aprile. Mentre – va ricordato – resta aperta fino al 15 ottobre la finestra degli interventi 2021 per i soggetti Ires e le partite Iva. Così come restano fuori le opzioni comunicate fino al 30 aprile anche per lavori 2022.

Invece per le nuove pratiche di sconto in fattura e cessioni di crediti ci sono due modifiche.

Al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco (appunto, un “bollino blu”) al momento della comunicazione dell’opzione. Questo codice dovrà, poi, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. In questo modo, il credito diventerà più facilmente tracciabile.

Questi crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’Agenzia. C’è un divieto di frazionamento del credito, una volta effettuato il primo passaggio.

Per i committenti non cambia nulla: loro avranno la possibilità di comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli Sal, come hanno fatto finora. A cambiare saranno le modalità di circolazione del credito successive alla sua formazione.

Non mancano però gli aspetti su cui fornire chiarimenti.

Non è stato spiegato, ad esempio, se le singole annualità ricadano in questo divieto di frazionamento.

La maggior parte degli operatori riteneva che, dopo la formazione del credito, da maggio 2022 sarebbe stata possibile solo la cessione in blocco (quindi, tutte e quattro o cinque le rate nel caso di un 110%).

Invece il Ministro dell’Economia, interpellato sull’opportunità di depotenziare il divieto di cessione frazionata, ha spiegato che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo».

In sostanza, l’annualità singola sarebbe cedibile ma poi non potrebbe essere frazionata altre volte. Questa interpretazione estensiva del divieto dovrà essere confermata dall’Agenzia delle Entrate ma rappresenterebbe una notevole semplificazione per la circolazione dei crediti.

In questo modo resterebbe solo il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità.

Altri dubbi sono emersi in merito alla composizione del credito del bonus edilizio.

L’Agenzia delle Entrate dovrà, dire cosa viene considerato come un credito unico non divisibile. Per il Superbonus, ad esempio, le opzioni relative ai diversi interventi si comunicano in maniera separata (una per il cappotto termico, una per il fotovoltaico, una per gli infissi e così via). Ogni opzione, quindi, genera un credito separato, con una sua vita propria. Andrebbe chiarito se continuerà a essere così o se i diversi crediti generati da uno stesso cantiere di intervento Superbonus saranno in qualche modo legati.

Allora a livello pratico, come saranno creati questi codici identificativi? I contribuenti li vedranno per la prima volta nei loro cassetti fiscali solo a partire dal prossimo 10 giugno.

Nel frattempo ulteriori chiarimenti potrebbero però intervenire……

Superbonus 110: arriva la proroga per i lavori delle unifamiliari ed i problemi sono ancora gli stessi

La richiesta era stata fatta da tempo e da diverse parti. Così il Consiglio dei Ministri ha confermato la la proroga per utilizzare il Superbonus per le unifamiliari.

Il fatto che è che un simile intervento concretamente non aiuta nessuno. Si tratta di un ennesimo provvedimento preso d’urgenza e senza valutare il contesto nel suo complesso.

Ricapitolando, dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) si era sostituito l’art. 119 del Decreto Rilancio prevedendo 3 eccezioni alla regola del 30 giugno 2022 (scadenza prevista per gli interventi di Superbonus):

· 31 dicembre 2025 (con riduzione progressiva dell’aliquota: 70% nel 2024 e 65% nel 2025) per i condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche, Onlus, ApS, AdV (comma 9, lettere a) e d-bis), art. 119 del Decreto Rilancio);

· 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere b), art. 119 del Decreto Rilancio);

· 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere c) e d), art. 119 del Decreto Rilancio).

Quel tipo di intervento era stato considerato positivamente dagli operatori del settore perchè avrebbero avuto 6 mesi in più per completare gli interventi avviati sulle unifamiliari.

Nel frattempo tutto ha cominciato a complicarsi sempre più per via delle cessioni dei crediti.

Infatti, la pubblicazione del Sostegni-ter ha cambiato le regole del gioco, bloccando o rendendo sempre più difficili le possibilità di cessione di molti operatori che avevano già preso accordi su lavori avviati. La conseguenza che tutti abbiamo visto è stata la progressiva diminuzione della liquidità di tutto il comparto, pieno di crediti fiscali ma privo delle risorse necessarie per i materiali, i dipendenti, le scadenze fisse ecc. vanificando la spinta che si era generata con questo tipo di intervento nel periodo 2020-2021.

Sorprende come, alla luce di tutte le difficoltà sollevate da tante categorie coinvolte, le decisioni vengono prese con tempi lunghi, sia di tipo parziale senza una valutazione complessiva, scarichino continuativamente sugli operatore le responsabilità e, ancora peggio, non sono mai effettivamente risolutive.

Alla luce di questa proroga, quale sarà il prossimo panorama futuro?

Il provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 ha in sintesi previsto che la detrazione del 110% possa applicarsi agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (ora) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Questi 3 mesi in più arrivano a circa due mesi dalla precedente scadenza e non serviranno a nessuno visto che prorogare il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre significa mettere dentro due mesi (luglio e agosto) in cui notoriamente l’edilizia è ferma, oltre che lasciare sempre 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre) per completare il restante 70% dell’intervento.

Questo senza contare le difficoltà con in cui le categorie coinvolte stanno cercando di risolvere le cessioni dei crediti già maturati ed in corso di maturazione.

Superbonus 110% – 4 sistemi di controllo per poter usufruire delle agevolazioni

Un quarto sistema di controllo si aggiunge per la verifica della congruità relativa all’incidenza della manodopera utilizzata nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

In questo modo sono 4 i livelli di controllo per il Superbonus 110% al fine di poter godere delle detrazioni fiscali.

In particolare:

– controllo Enea, ai sensi del Decreto MISE 6 agosto 2020 – “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Decreto Asseverazioni);

– controllo Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi;

– controllo dello Sportello Unico Edilizia, relativamente alla veridicità dei contenuti della CILAS o del titolo edilizio eventualmente presentato;

– controllo del nuovo Comitato per il monitoraggio del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, istituito dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro 15 aprile 2022, n. 17 ai sensi del Decreto 25/06/2021 n. 143.

Sintetizziamo le 4 tipologie di verifica.

Enea i controlli

Il Decreto Asseverazioni, per consentire ai beneficiari di accedere alla detrazione diretta o alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito), prevede il controllo automatico da parte di Enea tramite la piattaforma informatica dedicata.

In particolare, per ogni istanza inserita in piattaforma, Enea verifica che sia fornita dichiarazione, ovvero che:

il beneficiario dell’agevolazione rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’art. 119 del Decreto rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;
per tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del decreto requisiti ecobonus garantiscano:
la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo Decreto;
che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 119 del decreto rilancio;
– per gli eventuali ulteriori interventi di cui all’art. 14 dal DL n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera a) e b), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 119 del decreto rilancio;

– congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 del decreto requisiti ecobonus;

– l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato;

– nell’asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

– il tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione;

– alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro (così come indicato dal Decreto Sostegni-ter che ha corretto la formulazione dell’art. 119, comma 14 del decreto rilancio);

– per la polizza di assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

Se l’asseverazione si riferisce ad uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, ai fini della verifica di cui alle lettere b), c), d), g), è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto, degli APE preliminari e dalle caratteristiche tecniche dei componenti acquistati, come evidenziato anche dalle attestazioni/schede tecniche fornite dai produttori e dalle fatture allegate.

L’art. 5 del Decreto Asseverazioni prevede, oltre ai controlli di tipo documentale, dei controlli a campione sulla regolarità dell’asseverazione. Saranno sottoposte a controllo un minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Il programma specifica che le istanze da sottoporre a controllo documentale e a controllo in situ, non saranno inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo, secondo le procedure di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 maggio 2018.

Le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del programma di cui al comma 2 sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.

Agenzia delle Entrate i controlli

L’Agenzia delle Entrate procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Se dovesse essere accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

L’art. 122-bis del Decreto Rilancio ha, inoltre, previsto le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. Infatti per effetto del controllo, l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30gg, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

– alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

– ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

– ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se il controllo conferma i profili di rischio, la comunicazione si considererà non effettuata e l’esito del controllo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

L’agenzia delle Entrate procederà in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) i controlli

Il controllo effettuato dallo Sportello Unico dell’Edilizia si collegano con l’art. 119, commi 13-ter e 13-quater del Decreto Rilancio oltre che con l’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Per gli interventi di Superbonus che non prevedono demolizioni e ricostruzioni è prevista la presentazione della cosiddetta CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il Superbonus). In questo caso è compito del SUE verificare la attendibilità dei dati della CILAS e l’effettiva realizzazione degli interventi.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, il SUE verifica il titolo edilizio e l’eventuale presenza di abusi che farebbero decadere il beneficio fiscale ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia.

Comitato per la congruità della manodopera i controlli

Con il DM n. 143 del 25 giugno 2021 è stato previsto un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile, e della relativa tabella recante gli indici di congruità.

Per la verifica della congruità ci si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Per i lavori privati, queste disposizioni:

– si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro 70.000 euro;

– non si applicano ai lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Si ricorda che in caso di mancata congruità, scattano le cause di decadenza degli incentivi fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, così come previsto all’art. 4, comma 1, lettera d) del DM n. 41/1998.

Piattaforma cessione crediti da Superbonus 110%: si fa tutto con il CODICE FISCALE

In uno scenario che ancora si fa più cupo per la cessione dei crediti e non semplifica una situazione sempre più critica, l’Agenzia delle Entrate pubblica la nuova Guida per l’utilizzo della piattaforma per la cessione dei crediti fiscali.

Vengono così prese in considerazione le ultime novità normative anche se, la guida non può ancora tenere conto degli ultimissimi sviluppi relativi alla quarta cessione dei crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, cessione da parte delle banche a favore di propri correntisti. Novità prevista nella conversione del DL 17/2022 ma non definitiva nelle caratteristiche sino al momento in cui sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

La piattaforma per la cessione è accessibile dall’Area Riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Questo è il canale utilizzato dai soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili con cui comunicano all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

La guida (i cui riferimenti si trovano in calce) specifica che i crediti vengono raggruppati in base alle regole di cedibilità, quindi sono suddivisi tra crediti cedibili a chiunque (e poi eventualmente solo a soggetti “qualificati”, qualora sia consentito) e crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”.

Il sistema è in grado di riconoscere, mediante identificazione del codice fiscale, i cosiddetti “soggetti qualificati”, per i quali sono possibili ulteriori cessioni nei limiti fissati dalla legge, incrociando i dati con gli elenchi pubblicati negli albi consultabili sui siti internet della Banca d’Italia e dell’Ivass.

In caso di tentativo di cessione dei crediti cedibili solo a soggetti “qualificati”, la piattaforma, infatti, verifica l’esistenza del codice fiscale e la sua natura di soggetto qualificato e rifiuta i trasferimenti non ammessi.

La guida ribadisce che l’accettazione e il rifiuto della cessione non possono essere parziali e che essi «sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta».

Ad oggi questi “casi particolari” non sono ancora stati disciplinati. Ancora peggio, a distanza ormai di anni dall’avvio delle procedure, non si conoscono le modalità con le quali il cedente che si accorge di aver commesso un errore in sede di comunicazione di opzione può annullare la cessione, o riversare lo stesso credito dopo che il cessionario ha accettato il trasferimento del bonus.

Va anche detto che l’intento di aggiornare le istruzioni ed il portale è alquanto difficile tenuto conto delle continue modifiche normative, dei relativi tempi tecnici e dei chiarimenti e procedure che vari Enti emanano per risolvere dubbi e problemi.

Piattaforma cessione crediti da Superbonus 110%: si fa tutto con il CODICE FISCALE

Gse nuovi modelli per allaccio e ritiro

Sono online i nuovi modelli predefiniti (Parte I e Parte II) del Modello Unico per gli impianti fotovoltaici come previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022.

Andando sul sito del Gestore dei Servizi Energetici si trova il modello unico per la realizzazione, connessione e la messa in esercizio degli impianti e le nuove modalità di attivazione del servizio di ritiro dedicato, che permettono di accedere, con un iter semplificato,  alle seguenti procedure:

· connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW;

· accesso al regime del Ritiro Dedicato.

E’ lo stesso GSE ad informare che, i produttori interessati dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori di Rete per i quali è stato attivato il nuovo servizio “Modello Unico – MU” all’interno del portale Area Clienti GSE. Esso permette la trasmissione dei file xml degli impianti che richiedono l’accesso al Ritiro Dedicato.

Dopo che i Gestori di Rete avranno inviato i dati presenti nel Modello Unico, il GSE provvederà all’attivazione del contratto di Ritiro Dedicato e all’invio al produttore del codice relativo e del link per visualizzarlo sul Portale Ritiro Dedicato – RID.

Il contratto si considererà attivo a partire dalla data di attivazione della connessione, comunicata dal Gestore di Rete.

Nulla cambia invece per:

· la modalità di trasmissione del flusso informativo per gli impianti per cui è richiesto l’accesso al regime di Scambio sul Posto, con l’invio da parte dei Gestori di Rete, tramite la sezione dedicata presente nel portale di Gestione Misure Distributore – GMD;

· la presentazione della richiesta direttamente dal Produttore sui portali GSE per l’accesso ai servizi di Scambio Sul Posto o Ritiro Dedicato tramite la procedura standard.

Qui di seguito i modelli.

Gse nuovi modelli per allaccio e ritiro Gse nuovi modelli per allaccio e ritiro 1

 

 

Superbonus 110% e accesso agli atti: il Comune non può addurre motivazioni generiche per il diniego

Chiunque abbia iniziato l’attivazione delle pratiche per l’accesso al Superbonus 110%, ha avuto a che fare con le Amministrazioni Comunali ed in alcuni casi si è imbattuto anche con ritardi, da parte delle stesse, nel fornire la documentazione urbanistica necessaria o utile ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.

Ovviamente si deve pensare a come alcune Amministrazioni si siano trovate in situazioni di vera e propria emergenza dovute, da una parte dall’eccesso di richieste agli atti e dall’altra dalle conseguenze derivanti dalla pandemia ancora presente. Organizzazione cartacea degli archivi, passaggio alla digitalizazzione più o meno spinta, organizzazione interna, limitazioni legate al Sars-Cov e tutto quanto insieme però non può giustificare un limite all’esercizio del diritto di accesso agli atti.

Il diritto di accesso ai propri atti presso la Pubblica Amministrazione è un principio di civiltà sancito nel nostro ordinamento con la legge 241 del 7 agosto 1990 (modificata dalla legge 120/20): l’intento era quello di dare forza al principio della Trasparenza (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Gli atti per cui non è possibile aver l’accesso sono tassativamente indicati nell’articolo 24 della legge indicata. L’articolo 25 della stessa indica le modalità per l’esercizio del diritto indicando anche i termini entro cui l’Amministrazione Pubblica deve permetteremo.

Se quanto indicato non viene rispettato dalle PA, si raffigura la violazione un diritto e si può attivare la procedura del processo amministrativo per vederlo riconosciuto.

A valutare una situazione simile si è trovato il Tar del Lazio che, con sentenza n. 2485 del 02/03/2022 ha ribadito che l’eventuale diniego all’esercizio del diritto all’accesso richiede che venga data una risposta completa ed esaustiva e che non è sufficiente una risposta dilatoria e non motivata per poter giustificare la mancata consegna di documenti che debbono essere presenti negli archivi comunali.

La vicenda da cui nasce la vertenza vede il Comune alle prese con una richiesta di accesso agli atti relativamente ad un contratto di appalto, richiesta non soddisfatta con motivazioni, da parte dell’Ente sospensive e con una giustificazione generica della mancata esibizione dei documenti.

Il Tar che ha accolto il ricorso, ritiene che una semplice comunicazione del Segretario Generale del Comune, che affermi che «dopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogato» non dia conto di informazioni né certe, né univoche, circa l’irreperibilità del documento. Sempre il Tar richiamando l’articolo 22, comma 6 della legge 241/90, «che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». E’ già anche capitato che i documenti richiesti risultassero distrutti o smarriti. In questi casi il Comune quale risposta dovrebbe dare per non commettere allora un illecito?

La sentenza sul punto è precisa: «se determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell’amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e di provvedimenti completo ed esaustivo».

Non può quindi sottrarsi all’obbligo di consentire il diritto di accesso agli atti con un mero diniego di irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta, senza l’indicazione delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.

Il diniego deve essere pertanto motivato per permettere poi al cittadino di prendere gli opportuni provvedimenti, a maggior ragione se si sta parlando di agevolazioni come quella del Superbonus 110% o simili.

Il ruolo del Coordinatore per la sicurezza in cantiere

Il Dlgs 626/94 ha introdotto questa figura per la sicurezza ripresa poi nel TU 81/08.

Esistono due tipi di Coordinatore:

•coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Csp);

•coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse).

Al Csp spetta, in accordo col progettista e col committente, la pianificazione e organizzazione della sicurezza nel cantiere, prima che questo venga istituito. Il suo compito è quello di prevederei rischi delle singole lavorazioni, nonché le possibili interferenze che queste potrebbero avere tra di loro, cercando il più possibile di minimizzarli e gestirli al meglio.

Il Cse, invece, ha il compito di verificare che vengano attuate tutte le disposizioni presenti nel piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza (Pos) delle varie aziende. Inoltre, al Cse spetta l’aggiornamento del Psc in relazione all’evoluzione dei lavori.

Ricordiamo che cos’è il Psc (Piano di Sicurezza e coordinamento): si tratta del documento redatto dal coordinatore della sicurezza nel quale viene gestita la sicurezza del cantiere di lavoro (TU 81/08 al «Titolo IV: cantieri temporanei o mobili»).

Obblighi del Csp

Principalmente, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione si occupa di:

•redige il piano di sicurezza e di coordinamento;

•in sintesi predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Obblighi del Cse

Principalmente, durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:

•verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
•verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori;

•organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

•verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

•segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze, le prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto se necessaria;

•sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.

Quali sono i requisiti professionali del coordinatore della sicurezza?

Dato che si tratta di una figura con compiti molto complessa, si dovrà trattare di un professionista, debitamente nominato, ed in possesso di determinati requisiti professionali ai sensi dell’articolo così come previsto dal Dlgs 81/08, 98):

•formazione ammessa:

1.laurea magistrale in ingegneria nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

2.laurea triennale in ingegneria o architettura, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

3.diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;

•attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e successivo corso di aggiornamento professionale.

E’ obbligatorio che il Cse sia iscritto ad un albo professionale?

In merito a questo dubbio si può dire che l’obbligo non è mai stato presente all’interno delle normative di riferimento a partire dal Dlgs 494/96 che all’art. 10 «Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori» indicava:«1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni».

Ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 528/99: «1. All’articolo 10 del decreto legislativo numero 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni».

La sola esperienza non basta

Il Dlgs 81/08, ha indicato quali sono i titoli di studio e le esperienze da possedere per poter assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in cantiere. L’iscrizione ad ordini o collegi professionali è utilizzata per dimostrazione e attestare da parte dei committenti/datori di lavoro la capacità dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ad oggi per esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza si devono possedere dei requisiti professionali tali per cui è logico pensare che per il loro esercizio ci sia l’iscrizione ad uno specifico ordine professionale.

Si ricorda che, il Coordinatore ha il compito di trasmettere la notifica preliminare agli organi competenti firmata dal Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio delle lavorazioni. Sulla notifica preliminare sono scritte le anagrafiche della committenza, o responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva e dell’impresa. Oltre che all’ammontare presunto dell’opera, per far capire a grandi linee di che tipo di lavorazioni si andrà a svolgere, del conteggio uomini giorno e della data inizio e durata delle lavorazioni.

Il Coordinatore per l’esecuzione non può poi coincidere con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice.

Inopportuno poi scegliere il Coordinatore tra i dipendenti dell’impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori:  tali soggetti dovrebbero controllare, per conto del committente, la propria impresa.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella di altri soggetti destinatari della normativa per la sicurezza, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché sull’applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos), nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Pos.

Chi nomina il Coordinatore della sicurezza?

Il TU 81/08 all’art. 90 definisce chiaramente quando deve essere nominato il Coordinatore per la sicurezza.

Questa figura risulta obbligatoria:

•nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;

•nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

•nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (ad esempio una lavorazione viene sub-appaltata in corso d’opera).

Domande frequenti

–          Se in cantiere prima entra una ditta che monta il ponteggio e, solo quando questa ha terminato, entra un’altra ditta per effettuare le lavorazioni devo comunque nominare un coordinatore della sicurezza?

Si anche in questo caso è obbligatorio poiché l’articolo 90 comma 3 dell’81/08 parla di presenza anche non contemporanea di più ditte.

–          Se non si nomina il Coordinatore anche quando obbligatorio cosa rischio?
La mancata nomina del coordinatore della sicurezza comporta, per il committente o il responsabile dei lavori, l’arresto da tre a sei mesi o ammenda.

–          Quando si deve nominare il Coordinatore della sicurezza?
Il coordinatore va nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

–          Il Coordinatore della sicurezza deve coincidere col progettista o direttore dei lavori?
No, possono coincidere ma non è assolutamente previsto tale obbligo.

–          Si può affidare l’incarico di Csp e Cse allo stesso professionista?
In generale le figure del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione possono essere svolte da due professionisti diversi, come possono essere ricoperte dalla medesima persona. Tuttavia, generalmente la prassi nei cantieri privati è quella di nominare un unico professionista.

 

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Le regole di sicurezza anticontagio nei cantieri e luoghi di lavoro: la FASE POST EMERGENZIALE

Il termine dello stato di emergenza nazionale, dal 1° aprile 2022, pone il venir meno del rispetto di protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio per lo svolgimento delle attività economiche e produttive.

 

Nella categoria dei protocolli di cui all’art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 rientrano i Protocolli di sicurezza anticontagio sottoscritti – e aggiornati via via nel tempo – dal Governo e le parti sociali nel corso di tutta la fase emergenziale, che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, evitando la diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro.

 

Ora, in questo ritorno alla normalità della fase post emergenziale, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.

 

Innanzitutto, il nuovo art. 10-bis del DL n. 52/2021 ha mantenuto efficacia di ordinanza del Ministro della Salute in relazione all’adozione e all’aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Quindi, anche nella fase post emergenza, permane il ricorso ai protocolli come possibile e valido strumento di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In secondo luogo, perché rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:

 

• l’art. 42 del DL n. 18/2020, che uguaglia l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro;

 

• l’art. 29-bis del DL n. 23/2020, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica).

 

Diversamente dall’impianto emergenziale, nella fase post stato di emergenza, si osserva che il potere dell’ordinanza ministeriale in tema di protocolli è declinato non già in termini assoluti (“i protocolli e le linee guida …. sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute”), ma in termini di legame con l’andamento epidemiologico (“il Ministro della Salute … può adottare e aggiornare linee guida e protocolli”), con la possibilità che possa essere adottate nuove ordinanze in caso di necessità e di superare quelle adottate nell’ambito del precedente sistema obbligatorio.

 

Il superamento dell’obbligo sembrerebbe avvalorato, poi, dal fatto che, contrariamente all’impianto emergenziale il DL n. 24/2022 non ha previsto una specifica sanzione per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.

 

Quindi, in ogni caso, anche se i protocolli non costituiscono più condizione obbligatoria per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, si conferma la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale.

 

Infatti, i dati epidemiologici sull’andamento della pandemia, la numerosità delle denunce di infortunio da COVID-19 all’INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) e l’allentamento solo graduale delle misure di precauzione nelle attività sociali confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, rispetto alla quale l’applicazione integrale dei Protocolli garantisce un’esimente ex art. 29-bis del DL n. 23/2020.

 

In particolare, l’operatività dell’art. 29-bis che, come anticipato, non è soggetta ad alcun termine di scadenza, prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio. Infatti, nella logica della presunzione ex art. 29-bis, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex lege, ma per l’osservanza delle rispettive prescrizioni, quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.: i datori di lavoro … adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli.

 

Questo vale per tutti i luoghi di lavoro, compreso il cantiere.