Il Dlgs 626/94 ha introdotto questa figura per la sicurezza ripresa poi nel TU 81/08.
Esistono due tipi di Coordinatore:
•coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (Csp);
•coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (Cse).
Al Csp spetta, in accordo col progettista e col committente, la pianificazione e organizzazione della sicurezza nel cantiere, prima che questo venga istituito. Il suo compito è quello di prevederei rischi delle singole lavorazioni, nonché le possibili interferenze che queste potrebbero avere tra di loro, cercando il più possibile di minimizzarli e gestirli al meglio.
Il Cse, invece, ha il compito di verificare che vengano attuate tutte le disposizioni presenti nel piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza (Pos) delle varie aziende. Inoltre, al Cse spetta l’aggiornamento del Psc in relazione all’evoluzione dei lavori.
Ricordiamo che cos’è il Psc (Piano di Sicurezza e coordinamento): si tratta del documento redatto dal coordinatore della sicurezza nel quale viene gestita la sicurezza del cantiere di lavoro (TU 81/08 al «Titolo IV: cantieri temporanei o mobili»).
Obblighi del Csp
Principalmente, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione si occupa di:
•redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
•in sintesi predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Obblighi del Cse
Principalmente, durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
•verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
•verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori;
•organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
•verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
•segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze, le prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto se necessaria;
•sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, nei casi in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l’esecuzione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.
Quali sono i requisiti professionali del coordinatore della sicurezza?
Dato che si tratta di una figura con compiti molto complessa, si dovrà trattare di un professionista, debitamente nominato, ed in possesso di determinati requisiti professionali ai sensi dell’articolo così come previsto dal Dlgs 81/08, 98):
•formazione ammessa:
1.laurea magistrale in ingegneria nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
2.laurea triennale in ingegneria o architettura, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
3.diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;
•attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e successivo corso di aggiornamento professionale.
E’ obbligatorio che il Cse sia iscritto ad un albo professionale?
In merito a questo dubbio si può dire che l’obbligo non è mai stato presente all’interno delle normative di riferimento a partire dal Dlgs 494/96 che all’art. 10 «Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori» indicava:«1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni».
Ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 528/99: «1. All’articolo 10 del decreto legislativo numero 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni».
La sola esperienza non basta
Il Dlgs 81/08, ha indicato quali sono i titoli di studio e le esperienze da possedere per poter assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in cantiere. L’iscrizione ad ordini o collegi professionali è utilizzata per dimostrazione e attestare da parte dei committenti/datori di lavoro la capacità dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.
Ad oggi per esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza si devono possedere dei requisiti professionali tali per cui è logico pensare che per il loro esercizio ci sia l’iscrizione ad uno specifico ordine professionale.
Si ricorda che, il Coordinatore ha il compito di trasmettere la notifica preliminare agli organi competenti firmata dal Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio delle lavorazioni. Sulla notifica preliminare sono scritte le anagrafiche della committenza, o responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva e dell’impresa. Oltre che all’ammontare presunto dell’opera, per far capire a grandi linee di che tipo di lavorazioni si andrà a svolgere, del conteggio uomini giorno e della data inizio e durata delle lavorazioni.
Il Coordinatore per l’esecuzione non può poi coincidere con il datore di lavoro dell’impresa esecutrice.
Inopportuno poi scegliere il Coordinatore tra i dipendenti dell’impresa appaltatrice od esecutrice dei lavori: tali soggetti dovrebbero controllare, per conto del committente, la propria impresa.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve essere titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella di altri soggetti destinatari della normativa per la sicurezza, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché sull’applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori, nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (Pos), nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e di coordinamento e nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Pos.
Chi nomina il Coordinatore della sicurezza?
Il TU 81/08 all’art. 90 definisce chiaramente quando deve essere nominato il Coordinatore per la sicurezza.
Questa figura risulta obbligatoria:
•nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione;
•nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
•nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (ad esempio una lavorazione viene sub-appaltata in corso d’opera).
Domande frequenti
– Se in cantiere prima entra una ditta che monta il ponteggio e, solo quando questa ha terminato, entra un’altra ditta per effettuare le lavorazioni devo comunque nominare un coordinatore della sicurezza?
Si anche in questo caso è obbligatorio poiché l’articolo 90 comma 3 dell’81/08 parla di presenza anche non contemporanea di più ditte.
– Se non si nomina il Coordinatore anche quando obbligatorio cosa rischio?
La mancata nomina del coordinatore della sicurezza comporta, per il committente o il responsabile dei lavori, l’arresto da tre a sei mesi o ammenda.
– Quando si deve nominare il Coordinatore della sicurezza?
Il coordinatore va nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.
– Il Coordinatore della sicurezza deve coincidere col progettista o direttore dei lavori?
No, possono coincidere ma non è assolutamente previsto tale obbligo.
– Si può affidare l’incarico di Csp e Cse allo stesso professionista?
In generale le figure del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione possono essere svolte da due professionisti diversi, come possono essere ricoperte dalla medesima persona. Tuttavia, generalmente la prassi nei cantieri privati è quella di nominare un unico professionista.