Superbonus 110%: coordinamento delle attività per la buona riuscita ma da parte di professionisti strutturati

Forse non tutti sanno che per seguire le pratiche relative all’efficientamento e per il Superbonus vengono coinvolte tante e diverse professionalità.

Non solo quelle tecniche, legate alle pratiche edilizie, ma in questo caso anche di tipo fiscale.

Ma, parlando solo di quelle tecniche, alla fine quanti professionisti servono per una pratica di Superbonus 110%?

Intanto dipende dal tipo di lavori che si devono eseguire (se ecobonus o sismabonus o entrambi), dal tipo di cantiere, dal numero di imprese, dalla presenza di vincoli normativi.

Quindi, in linea generale, potemmo dire che non c’è un numero prefissato e ogni caso deve essere valutato singolarmente.

In teoria, poi, potrebbero anche bastarne pochi se dotati delle abilitazioni e di competenze necessarie: potrebbero seguire tutti i lavori, dal progetto (architettonico, termotecnico e strutturale), alle asseverazioni, alla direzione dei lavori, all’accatastamento finale.

Un unico professionista? In teoria potrebbe anche essere. Sicuramente per il Committente ci sarà facilità a relazionarsi per monitorare l’andamento del cantiere e discutere eventuali problematiche. Rimane però tutto il carico progettuale e gli altri compiti, sempre molto complessi, per cui un solo professionista non strutturato sarebbe in grande difficoltà.

In pratica, quindi, il numero di professionisti tecnici che intervengono nelle pratiche, soprattutto se complesse come quelle legate ai bonus fiscali, è molto maggiore.

In alcuni casi se ne potrebbero contare una decina, tra ingegneri, architetti, periti, geometri, suddivisi per specializzazione:

·        Progettazione architettonica

·        Variazioni catastali

·        Progettazione strutturale (sismabonus)

·        Progettazione termotecnica (ecobonus)

·        Progettazione impianto elettrico

·        Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

·        Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

·        Direzione dei lavori generale

·        Direzione dei lavori strutturali

·        Collaudo statico

·        Pratica antincendio ove necessaria

Quella di separare i compiti in base alla specializzazione è una prassi che, da un certo punto di vista, offre più garanzie al Committente che, così facendo, si circonda di una squadra di soggetti esperti nelle specifiche materie.

Potremmo pensare ad un’orchestra con tutti i suoi componenti. Ma serve allora che qualcuno coordini tutte queste professionalità per garantire il raggiungimento dell’obiettivo.

Nei cantieri pubblici questa figura è ben individuata ma in ambito privato non c’è alcun obbligo e questo comporta un rischio per il non corretto funzionamento delle attività.

In ambito privato, infatti, i problemi nascono più frequentemente proprio dalla mancanza di coordinamento tra gli operatori. Almeno questo ci è capitato di riscontrare in alcuni cantieri.

Può capitare infatti che un professionista faccia benissimo la sua attività ma, non coordinandosi o comunicando a sufficienza con gli altri, determini empasse progettuali o sovrapposizioni o problemi che non riesce a risolvere o attese per l’intervento di altri.

Di casistiche ce ne potrebbero essere svariate.

Frequenti quelle legate ai computi metrici, soprattutto per il Superbonus, in cui occorre asseverare preventivamente gli importi.

Il caso del ponteggio utilizzato per i lavori è uno di quelli che è capitato di vedere.

Ristrutturazione di un Condominio con lavori antisismici esterni (es. rinforzo dei balconi e il rifacimento del cornicione) e  cappotto termico in facciata (ecobonus).

Il tecnico strutturista inserirà, tra le spese ammesse al beneficio fiscale di sua competenza, anche il ponteggio, necessario per svolgere le opere previste. Ma, se non coordinato con i lavori che deve fare lo strutturista, la stessa cosa farà anche il termotecnico, poiché senza ponteggio non può installare il cappotto.

In assenza di una figura che si occupi del coordinamento delle varie attività progettuali in accordo con il Committente, potrebbe prodursi una duplicazione della spese perché il ponteggio rischia erroneamente di essere portato in detrazione due volte (con il Sismabonus e con l’Ecobonus).

Per queste tipologie di interventi, a maggior ragione se fatte su immobili o costruzioni più importanti, il Coordinatore è una garanzia per il Committente.

Nei cantieri privati non è una figura obbligatoria, ma è fondamentale soprattutto  se ci sono di mezzo i bonus fiscali.

Il coordinatore del progetto, che deve possedere competenze specifiche e trasversali, avrà infatti il compito di supervisionare il lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti e risponderà di questa sua funzione al committente.

Chiaramente i compiti (e i compensi) del coordinatore dovranno essere dettagliati in un apposito disciplinare d’incarico.

 

Decreto Aiuti - uno sguardo anche agli interventi che interessano i nostri Comuni e le Città metropolitane

L’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha sviluppato una nota di lettura sul Decreto Legge n. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” (cd. “Decreto Aiuti”), come convertito nella Legge del 15/07/2022 n. 91ed in vigore dal 16 luglio.

In particolare, come si può leggere, la nota contiene le norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane, specificando le integrazioni e le modifiche intervenute in fase di conversione in legge del Decreto.

Ci sono tanti interventi che, anche se adottati in una situazione di emergenza e di crisi generate dalla Guerra, incentiverebbero la transizione energetica (semplificazioni, comunità energetiche, fonti rinnovabili, interessamento del comparto agricolo, ecc.).

Si ripropongono qui sotto i due documenti.

Decreto Aiuti – uno sguardo anche agli interventi che interessano i nostri Comuni e le Città metropolitane

Conversione Decreto Aiuti

 

Le preoccupazioni dei professionisti ed i consigli per le asseverazioni

La Rete delle Professioni Tecniche ha pubblicato la sua analisi sul nuovo reato legato alle false attestazioni: la rete che riunisce, tra gli altri, architetti, periti, geometri e ingegneri fornisce una piccola guida a beneficio dei tecnici asseveratori. Omissioni punite solo a partire dal 26 febbraio. Valutazioni da farsi sempre su norme tecniche e prassi.

L’inserimento di informazioni false nelle asseverazioni era già rilevante dal punto di vista penale prima del 26/02/2022: “Il riferimento – spiega il documento – è l’articolo 481 del Codice penale che punisce l’esercente un servizio di pubblica necessità che attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

Il tecnico abilitato, quindi, rispondeva già penalmente per false informazioni, prima del 26 febbraio (anche se la gravità della pena, al tempo, era molto meno severa).

Se però abbiamo delle condotte omissive, anche il vademecum della Rete chiarisce bene che si tratta “a tutti gli effetti una nuova incriminazione, penalmente irrilevante prima del 26 febbraio 2022» ma non dopo. Prima di questa data, allora, le omissioni non erano punite, a meno che non fossero qualificabili come fraudolente perché accompagnate «da ulteriori artifizi o raggiri”.

Il vademecum cita alcuni esempi sugli elementi ai quali dedicare attenzione, per evitare di incorrere nel reato di false attestazioni: dati e misure, qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti, tipologia degli interventi, costo complessivo o entità delle spese da sostenere, rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza, aumento delle classi energetiche. Per il Sismabonus, bisogna fare attenzione alla classificazione sismica dell’edificio e alla classe di rischio.

Una delle questioni più discusse e delicate riguarda il caso, non così remoto, in cui l’attività del professionista comporti delle valutazioni proprie e non solo la certificazione di dati materialmente misurabili.

In questa situazione, viene ripreso un principio indicato dalla Cassazione – Sezioni Unite, n. 22474) secondo il quale, per il reato di false comunicazioni sociali, viene ritenuto rilevante il falso “se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa»”.

La parte finale della Guida fornisce indicazioni sui comportamenti consigliati da tenere. L’indicazione è che, in caso di esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili), il professionista deve “applicare le norme tecniche e giuridiche rilevanti in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema”. In questo modo potrà mettersi al riparo dalle contestazioni che potrebbero essere sollevate.

Si fornisce il link per il decalogo della Rete delle Professioni Tecniche.

Le preoccupazioni dei professionisti ed i consigli per le asseverazioni

Il concetto di Economia Circolare sarà esteso anche alle nuove costruzioni ed agli impianti

Leggiamo in questi giorni che tra qualche anno non potremmo più pensare di acquistare una caldaia a gas.

Tra una quindicina d’anni, più o meno, non potremmo nemmeno più comperare un’auto a benzina o gasolio.

Poi ci sono tutte le riflessioni che ci stanno accompagnando per il maggior costo dell’energia, delle conseguenze di una guerra, delle possibili crisi alimentari, ecc.

Dall’altra parte, come già accennato, gli interventi in Superbonus (ma anche per gli altri bonus edilizi) sono stati un buon tentativo per introdurre un maggior efficientamento del panorama immobiliare, con la speranza che si possa trovare una soluzione ai problemi di inquinamento, per procedere ancora nei prossimi anni e coinvolgere anche le aziende e non solo i privati.

Tutto ci sta portando verso l’adozione di sistemi economici complessivamente più sostenibili ed un’economia circolare. Un nuovo modo di pensare, vivere e produrre.

Una nuova rivoluzione culturale.

Il sistema di circolarità di un bene, prevede che lo stesso terminato in suo utilizzo primario non diventi immondizia o rifiuto ma possa essere scomposto per dare vita ad altri prodotti aumentando così il suo valore intrinseco (Ecoprogettazione).

Ma la circolarità si esprime anche con:

  • Modularità e versatilità: i prodotti devono essere pensati per adattarsi alle condizioni e ai cambiamenti esterni.
  • Energie rinnovabili e sostenibilità delle risorse: i beni devono essere prodotti, riparati, smontati e riusati o riciclati, utilizzando energia da fonti rinnovabili.
  • Approccio Ecosistemico: pensare in modo olistico ovvero considerando le relazioni causa e effetto.
  • Recupero dei materiali: preferire il recupero dei materiali utilizzati piuttosto che ai materiali vergini, ovvero recupero e riciclo delle risorse.

Chiaramente non è tutto così semplice ed immediato ma di esempi ne abbiamo nella realtà già molti: vengono riutilizzati mobili e vestiti e ancora plastica per produrre certi vestiti, carta prodotta con scarti vegetali, telefonini che vengono ricondizionati, cialde caffè organiche, cicli vitali più lunghi per le batterie delle auto elettriche sino ad arrivare all’efficienza energetica.

In quest’ultimo caso si è più propensi a pensare ad un servizio, ovvero delegare ad un azienda esterna tutti gli impegni: dall’investimento iniziale ai costi di manutenzione, dall’adeguamento normativo alla dismissione degli impianti realizzati.

Progetto questo complesso che richiede studio e consulenza adeguati, sin dall’inizio, in un’ottica lungimirante.

In un’economia circolare le aziende coinvolte devono sviluppare un interesse a conservare la proprietà del prodotto mentre l’utente avrà interesse ad acquistare il servizio.

L’utente, infatti, dovrà occuparsi di acquistare il servizio che più si avvicina al suo bisogno (che poi trattandosi di impianti efficienti saranno sempre meno inquinanti e più funzionali) mentre l’azienda che ha venduto quel servizio, ma che resta proprietaria del bene, conterà sul valore dello stesso all’atto della sua dismissione.

Utopia? Non è detto anche perché le tecnologie, i materiali, la conoscenza, ecc. fanno tutti passi da gigante di questi tempi!

Appalti di lavoro: le responsabilità del Committente per la sicurezza in cantiere

Quale ruolo gioca il Committente nel contratto di appalto di opere edilizie?

Ai sensi del Dlgs 2008/81 art. 89, il Committente è il soggetto che commissiona l’intera opera e ai sensi di quanto poi indicato all’articolo 91, lettere a) e b), deve verificare l’idoneità delle imprese che opereranno in cantiere.

Lo stesso tipo di responsabilità rimane in capo all’Amministratore di Condominio che sottoscrive, per conto dello stesso che riveste il ruolo di Committente, un contratto di appalto per lavori da eseguire.

Il Committente è il cardine, il motore della sicurezza in cantiere, non nel senso che egli abbia un ruolo sul piano tecnico ed operativo (non ce l’ha e neanche lo può avere), ma semplicemente nel senso che egli ha (e proprio perché lo ha) il “potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto” (art. 89 co.1 lett.b).

Il suo compito è creare le condizioni per un cantiere sicuro.

In sintesi dovrà scegliere imprese idonee (art 90 co. 9 lett. a); designerà i coordinatori quando occorre (art 90 co. 3-5) individuandoli tra i soggetti con i requisiti adeguati (art. 98); gestirà i canali informativi e la trasmissione delle informazioni ( art 101); e così via.

Spenderà quanto serve perché sia rispettato il principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, fisserà tempi contrattuali compatibili con le esigenze di sicurezza e così via.

Nella più recente giurisprudenza il ruolo del Committente viene ricondotto a due regole fondamentali.

Una è quella di scegliere l’affidatario “accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”; l’altra è quella di “non ingerirsi nella esecuzione dei lavori”.

La prima regola valorizza in maniera definitiva uno dei presupposti più importanti di un cantiere sicuro: l’idoneità del soggetto esecutore.

La seconda attiene ad un diverso profilo, quello per cui il Committente non deve porre in essere “attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi”.

Anche questa è una annotazione significativa, poiché evidenzia proprio la incompatibilità della figura del Committente con qualsiasi ruolo operativo in cantiere, ivi compreso quel ruolo di “super-controllore” e di “sostituto” che negli anni scorsi la Suprema Corte aveva inteso attribuirgli.

Recentemente è però stato chiarito che, una non adeguata scelta delle imprese esecutrici configurano un’ingerenza dei lavori da parte del Committente e conseguentemente una sua diretta responsabilità anche per la sicurezza.

Dall’interpretazione ricevuta, è stato chiarito che è esteso il rischio della gestione del cantiere al Committente quando lo stesso, in particolare:

oltrepassa il ruolo di semplice conferimento delle opere, interferendo nell’organizzazione dei lavori per la loro esecuzione (Cassazione 2731/1990);
rivesta un ruolo di corresponsabile, affiancante quello del Datore di Lavoro e del Direttore dei Lavori, quando impartisca direttive o coordini i lavori o conferisca progetti di opere fonte di pericolo, o quando abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose (Cassazione 8134/1992);
ha un obbligo generale di verifica della situazione antinfortunistica complessiva all’interno del cantiere, anche se il giudice deve verificare, per stabilire la sua responsabilità penale, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nella causazione dell’evento, a fonte alla verifica della capacità professionale dell’appaltatore, in presenza di situazioni di pericolo immediatamente percepibili (Cassazione 27296/2016);
la sua responsabilità è posta in collegamento con l’affidamento dell’opera e la sua posizione di garanzia deriva dal suo dovere di sicurezza, per impedire che nell’esecuzione dell’opera si inserisca un soggetto professionalmente inadeguato;
scelga diligentemente l’Appaltatore o del prestatore d’opera a cui affidare i lavori, così come  indicato dall’art. 90 ed è così responsabile civilisticamente anche verso i terzi, se sceglie un appaltatore inidoneo (Cassazione 1234/2016).

La Cassazione ha ricordato che il Dlgs 81/2008 pone a carico del Committente proprio l’obbligo di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che la stessa sia iscritta alla CCIAA, sia dotata del documento di valutazione dei rischi e non sia destinataria di provvedimenti interdittivi o sospensivi, previsti dall’articolo 14.

Se la scelta dell’impresa non avviene secondo tali criteri, il Committente assume però gli oneri di garante della sicurezza, in quanto l’assenza del conferimento dell’incarico per lo svolgimento delle opere ad un soggetto adeguato non può riversarsi sulla sicurezza dei lavoratori addetti alle opere, i quali devono essere comunque garantiti.

La cattiva scelta dell’esecutore si trasforma così in ingerenza nei lavori, in quanto li rende insicuri, e comporta, per il Committente, l’assunzione della posizione di garanzia.

Il committente ha anche l’obbligo di curare che tutti i lavori, i quali non si svolgano contestualmente, siano affidati ad un soggetto determinato e che ne curi l’esecuzione.

Pertanto, ogni opera che sia svolta al di fuori dell’incarico conferito costituisce, per il Committente, un’ingerenza nei lavori, con la conseguente assunzione diretta della posizione di garanzia in relazione ai rischi collegati all’attività.

In merito poi al rapporto tra il Committente ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), è escluso che il primo possa/debba ingerirsi nell’operato del secondo e quindi che possa/debba occuparsi del merito tecnico delle questioni: lo vietano non solo la mancanza di competenza, ma anche “il sistema normativo complessivo”.

Il Committente deve controllare che il documento (PSC) vi sia, che sia stato redatto, e che non sia evidentemente inadeguato (ad esempio, perché non riguarda quello specifico cantiere)

Verificherà che il CSE si sia recato in cantiere e non lo abbia abbandonato ma, non potrà richiedere al Committente di valutare le scelte del Coordinatore e contestargli contenuto e qualità delle scelte.

Ancora non si può pretendere dal Committente un controllo sulla applicazione in cantiere delle regole di sicurezza: nessuna norma prevede.

Debutto in fattura elettronica dell’indicazione del CCNL settore edile applicato per accedere ai Bonus

Sta dunque per partire l’obbligo di indicazione, in fattura e negli atti di affidamento per cantieri superiori a 70.000 euro, del contratto di lavoro dell’edilizia applicato dall’impresa.

In mancanza le conseguenze sono pesanti: la perdita dei bonus.

Novità assoluta nel settore delle agevolazioni e ancora una volta molti dubbi.

L’obbligo acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Già qui un primo passaggio delicato: “successivamente” lascerebbe intendere che la novità parta dal 28 maggio. Molti addetti ai lavori consigliano di ottemperare alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27 maggio.

A seguito della conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà poi più ampio rispetto a quanto doveva essere all’inizio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo “risulti complessivamente superiore a 70mila euro” e non solo opere edili.

Nel caso standard, ad esempio, di una ristrutturazione con opere edili per 60mila euro, cambio serramenti per 15mila e idraulica per 10mila euro ricadrà nel nuovo obbligo. L’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà però soltanto le imprese edili presenti.

Si delinea oltretutto una procedura parallela per le imprese in cantiere: l’azienda che effettua lavori edili deve applicare ed indicare uno dei contratti dell’edilizia. Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Così se per esempio l’appaltatore per la realizzazione di un impianto applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si subappalti opere edili, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.

Poi ci sono casi frequenti come quelli affrontati dalla CNCE nella Faq del 3 maggio scorso: montaggio di serramenti dall’impresa edile o subappaltato ad impresa non edile.

Infatti l’installazione degli infissi può essere considerata attività edile se affidata ad un’impresa edile ma se viene affidata fornitura e posa in opera ad un’impresa che applica un contratto diverso, come accade spesso per attività con imprese metalmeccaniche, tali opere non rileveranno ai fini dei lavori edili.

I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono sostanzialmente tre: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

I committenti possono sempre fare una verifica sull’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile: richiesta del DURC che ne attesta la regolarità contributiva e per loro è rilasciato proprio dalla Cassa, oppure tramite il codice di iscrizione dell’impresa, contattando la Cassa Edile della provincia in cui è ubicato il cantiere.

L’indicazione del contratto di lavoro è obbligatoria per alcuni bonus ma non per tutti: per superbonus, il bonus facciate e bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende per dei lavori che poi porta in detrazione al 50% in dieci rate, non ha bisogno dell’indicazione del ccnl applicato dall’impresa edile.

Per il caso dei bonus giardini e bonus mobili, per i quali l’indicazione del contratto è prevista, le casistiche paiono però limitate (sbancamenti, realizzazione vialetti e per importi che devono comunque superare i 70.000 euro).

Se in cantiere operano anche artigiani e professionisti, l’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi di loro non ha dipendenti.

Idem per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con soli soci prestatori d’opera.

Le parcelle dei professionisti sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non potendosi trattare come “opere”.

Per l’avvio dell’obbligo la normativa parla della data di affidamento dei lavori e la data chiave è generalmente quella di avvio dei lavori (si riterrebbe la data indicata nella pratica edilizia).

Un caso però che potrebbe presentarsi, e non raramente, è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto il limite dei 70.000 euro e poi invece li supera, a causa di una variante, cambio materiali o variazione di prezzo.

Al momento non è possibile capire come si potrà procedere: integrare l’atto di affidamento va bene ma per le fatture già emesse e magari anche saldate? Il consiglio che viene dato è quello di indicare già e sempre il ccnl dell’impresa che opererà in cantiere.

Passiamo poi alla parte più pratica: come riportare tale informazione nel tracciato Xml delle fatture elettroniche?

La normativa, poi, non stabilisce una dicitura vincolante, ma chiede di indicare “che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Così, il fornitore obbligato all’utilizzo della fatturazione elettronica sarà chiamato ad inserire, all’interno del tracciato Xml, le informazioni sul contratto di lavoro dell’edilizia, nazionale o territoriale, stipulato con le sigle maggiormente rappresentative. Si andrà ad utilizzare il blocco informativo “Altri dati gestionali”.

Ma, se il fornitore è un soggetto aderente al regime forfettario escluso dall’obbligo – perché rientrante sino al 30 giugno 2022 tra gli esonerati oppure, successivamente, perché ha dichiarato compensi o ricavi nel 2021 sotto la soglia dei 25mila euro – il cliente riceverà una fattura cartacea o in Pdf, o comunque non strutturata attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), la quale dovrà comunque riportare le informazioni. Sono ancora esclusi i forfettari quali aziende senza dipendenti e quindi senza obbligo di dichiarazione del ccnl applicato.

Una fattura mancante dei dati relativi al contratto di lavoro non può di fatto essere rifiutata dal destinatario del documento ricevuto tramite Sdi.

Stante le disposizioni vigenti, non appare facilmente percorribile la prima soluzione che prevede l’emissione di una nota di variazione Iva attraverso Sdi da parte del fornitore, con riemissione del documento integrato. Le rettifiche, infatti, possono riguardare il regime Iva e l’aliquota, oltre che gli altri elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 21, del Dpr 633/1972. Ma la nuova indicazione del ccnl non rientra in queste fattispecie.

Da qualche parte si propone invece, sebbene l’indicazione non risieda nella fattura, ad un meccanismo di integrazione del documento, da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto, con indicazione del contratto di lavoro edile applicabile, analogamente a quanto solitamente accade per le spese agevolate o finanziate.

Però questa soluzione è fattibile quando il destinatario è un’impresa.

I bonus edilizi però sono applicati soprattutto a privati: questa soluzione per un cliente consumatore finale appare poco percorribile, a meno che l’adempimento non venga realizzato tramite un professionista che lo assiste.

Il prossimo debutto della SOA negli appalti del Superbonus 110%: cosa accadrà?

Soa per le imprese che operano nei cantieri del Superbonus e dei bonus edilizi.

Nuove preoccupazioni nel settore edile in attesa della conversione del Dl 21/2022.

Il nuovo articolo 10-bis prevederebbe che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110% e cessione del credito o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili anche diversi  dal 110% come il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sismabonus, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%, ecc.), dal 1° gennaio 2023, dopo un periodo transitorio di sei mesi, che “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società organismo di attestazione, autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in base all’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).

Nel frattempo, dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’affidamento dei lavori dovrà essere fatto ad imprese che, alla sottoscrizione dei contratti, dimostreranno al committente ovvero all’impresa subappaltante, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una Società abilitata al rilascio della certificazione.

Solo in questo modo non ci saranno limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 202.

La norma prevede poi che, la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori.

Questa necessaria condizione riguarda solo la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 e non invece le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione.

Terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.

Infine, la nuova qualificazione Soa per i bonus edili non è richiesta:

– per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022;

– per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La nuova norma, poi, non sembrerebbe richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni.

Inoltre, la Soa non sarà richiesta se per i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese.

Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale

Non è ancora finita l’attenzione da prestare nei luoghi di lavoro per il rischio Covid 19.

Dal 01/05/2022 è venuto meno l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro però, per il contenimento del rischio, si deve continuare ad applicare il Protocollo condiviso con le parti sociali ed adottare tutte le misure per la prevenzione dei contagi ( mascherine chirurgiche, FFP2 nei luoghi chiusi e condivisi dai lavoratori , distanziamento, ecc.).

Inoltre, il 16/05/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale al n. 113 l’Ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 recante “Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”.

L’Ordinanza del Ministero della Salute segue sempre le «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28/04/2022, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disciplina la gestione del rischio in cantiere.

La nuova Ordinanza contiene le nuove Linee guida da utilizzare immediatamente in sostituzione «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri», del 24/04/2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali ed entra in vigore immediatamente con effetti fino al 31 dicembre 2022.

Particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali. Un’adeguata e corretta informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento.

Come ribadito, tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Nei cantieri in cui è presente il Coordinatore per la sicurezza questi dovrà provvede a integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle nuove Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Di seguito l’Ordinanza

Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale

Superbonus 110% in Condominio: va costituito il fondo speciale per i lavori da eseguire?

E’ stato ritenuto che i lavori in Superbonus 110 sono equiparabili ad un appalto di lavori straordinari anche se agevolati fiscalmente. In tal senso si applicano le norme civilistiche in materia condominiale.

Così alla delibera di approvazione dei lavori condominiali dovrà essere associata alla costituzione del Fondo speciale ex art. 1135 c.c. n° 4: “l’Assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.”

Tale fondo istituito nel 2013, adempie allo scopo di offrire una tutela ai condomini ed ai terzi rispetto al rischio di morosità di uno o più condomini. La mancata costituzione del fondo costituisce ipotesi di nullità della delibera.

Nei casi dei bonus edilizi e del Superbonus, ovvero di lavori agevolati fiscalmente, nella quasi totalità dei casi le spese potranno saranno cedute con lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale generato dall’intervento, così come disposto dall’articolo 121 del DL 34/2020.

Lo sconto in fattura si realizza sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante.

In base al DL 34/2020, l’assemblea del Condominio che deliberi – con la maggioranza speciale introdotta dalla normativa – la cessione del credito o lo sconto in fattura (opzione che spetta ai singoli condomini beneficiari) comporterà precisi obblighi da parte dell’Amministratore per gli adempimenti connessi.

Tra questi, l’istituzione del Fondo speciale: l’Assemblea dovrà obbligatoriamente provvedere alla delibera in ordine alla sua costituzione, preventiva rispetto all’inizio dei lavori, per l’ammontare complessivo delle spese suddiviso per i millesimi dei singoli condomini.

Se il Condominio delibererà di aderire allo sconto in fattura offerto dall’appaltatore, per la costituzione del Fondo speciale la delibera potrà prevedere che, da quanto dovuto dal singolo condomino andranno a detrarsi gli importi a lui spettanti quale credito fiscale ceduto.

Se rimangono degli importi esclusi, i condomini saranno tenuti a versare sul conto corrente condominiale la quota a loro carico.

Così come andranno versati gli interventi agevolati fiscalmente dai bonus minori e quelli che non generano detrazione fiscale, quali ad esempio gli onorari dell’Amministratore di Condominio.