Le preoccupazioni dei professionisti ed i consigli per le asseverazioni
La Rete delle Professioni Tecniche ha pubblicato la sua analisi sul nuovo reato legato alle false attestazioni: la rete che riunisce, tra gli altri, architetti, periti, geometri e ingegneri fornisce una piccola guida a beneficio dei tecnici asseveratori. Omissioni punite solo a partire dal 26 febbraio. Valutazioni da farsi sempre su norme tecniche e prassi.
L’inserimento di informazioni false nelle asseverazioni era già rilevante dal punto di vista penale prima del 26/02/2022: “Il riferimento – spiega il documento – è l’articolo 481 del Codice penale che punisce l’esercente un servizio di pubblica necessità che attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Il tecnico abilitato, quindi, rispondeva già penalmente per false informazioni, prima del 26 febbraio (anche se la gravità della pena, al tempo, era molto meno severa).
Se però abbiamo delle condotte omissive, anche il vademecum della Rete chiarisce bene che si tratta “a tutti gli effetti una nuova incriminazione, penalmente irrilevante prima del 26 febbraio 2022» ma non dopo. Prima di questa data, allora, le omissioni non erano punite, a meno che non fossero qualificabili come fraudolente perché accompagnate «da ulteriori artifizi o raggiri”.
Il vademecum cita alcuni esempi sugli elementi ai quali dedicare attenzione, per evitare di incorrere nel reato di false attestazioni: dati e misure, qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti, tipologia degli interventi, costo complessivo o entità delle spese da sostenere, rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza, aumento delle classi energetiche. Per il Sismabonus, bisogna fare attenzione alla classificazione sismica dell’edificio e alla classe di rischio.
Una delle questioni più discusse e delicate riguarda il caso, non così remoto, in cui l’attività del professionista comporti delle valutazioni proprie e non solo la certificazione di dati materialmente misurabili.
In questa situazione, viene ripreso un principio indicato dalla Cassazione – Sezioni Unite, n. 22474) secondo il quale, per il reato di false comunicazioni sociali, viene ritenuto rilevante il falso “se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa»”.
La parte finale della Guida fornisce indicazioni sui comportamenti consigliati da tenere. L’indicazione è che, in caso di esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili), il professionista deve “applicare le norme tecniche e giuridiche rilevanti in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema”. In questo modo potrà mettersi al riparo dalle contestazioni che potrebbero essere sollevate.
Si fornisce il link per il decalogo della Rete delle Professioni Tecniche.
Le preoccupazioni dei professionisti ed i consigli per le asseverazioni