Il prossimo debutto della SOA negli appalti del Superbonus 110%: cosa accadrà?
Soa per le imprese che operano nei cantieri del Superbonus e dei bonus edilizi.
Nuove preoccupazioni nel settore edile in attesa della conversione del Dl 21/2022.
Il nuovo articolo 10-bis prevederebbe che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110% e cessione del credito o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili anche diversi dal 110% come il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sismabonus, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%, ecc.), dal 1° gennaio 2023, dopo un periodo transitorio di sei mesi, che “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società organismo di attestazione, autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in base all’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).
Nel frattempo, dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’affidamento dei lavori dovrà essere fatto ad imprese che, alla sottoscrizione dei contratti, dimostreranno al committente ovvero all’impresa subappaltante, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una Società abilitata al rilascio della certificazione.
Solo in questo modo non ci saranno limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 202.
La norma prevede poi che, la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori.
Questa necessaria condizione riguarda solo la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 e non invece le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione.
Terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.
Infine, la nuova qualificazione Soa per i bonus edili non è richiesta:
– per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022;
– per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
La nuova norma, poi, non sembrerebbe richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni.
Inoltre, la Soa non sarà richiesta se per i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese.
Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.