Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale

Non è ancora finita l’attenzione da prestare nei luoghi di lavoro per il rischio Covid 19.

Dal 01/05/2022 è venuto meno l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro però, per il contenimento del rischio, si deve continuare ad applicare il Protocollo condiviso con le parti sociali ed adottare tutte le misure per la prevenzione dei contagi ( mascherine chirurgiche, FFP2 nei luoghi chiusi e condivisi dai lavoratori , distanziamento, ecc.).

Inoltre, il 16/05/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale al n. 113 l’Ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 recante “Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”.

L’Ordinanza del Ministero della Salute segue sempre le «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28/04/2022, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disciplina la gestione del rischio in cantiere.

La nuova Ordinanza contiene le nuove Linee guida da utilizzare immediatamente in sostituzione «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri», del 24/04/2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali ed entra in vigore immediatamente con effetti fino al 31 dicembre 2022.

Particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali. Un’adeguata e corretta informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento.

Come ribadito, tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Nei cantieri in cui è presente il Coordinatore per la sicurezza questi dovrà provvede a integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle nuove Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Di seguito l’Ordinanza

Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale