Superbonus 110 e cessione dei crediti: correttivi, bollini, divieti di frazionamento…..ancora dubbi
Aggiustamenti, correttivi, interpretazioni….. La proroga per le abitazioni unifamiliari è stata prevista dal Decreto Aiuti ma per la cessione dei crediti dei bonus fiscali?
Si discute infatti sui correttivi da apportare al meccanismo della quarta cessione, inserita nella legge di conversione del decreto Bollette alla Camera.
La possibilità prevista per una quarta cessione, solo dalla banca al correntista non è sufficiente a far ripartire gli acquisti degli istituti di credito.
Nelle ultime settimane quasi tutte le principali banche italiane hanno rallentato o bloccato l’acquisto di nuovi crediti fiscali, a causa del raggiungimento della soglia di capienza fiscale. Il mercato delle cessioni e sconti fiscali, è stato detto valere oltre 40 miliardi ed è difficilmente gestibile senza nuove valvole di sfogo.
Sarebbero due le possibili modifiche e su entrambe le valutazioni sono ancora in corso.
Primo intervenire per semplificare la quarta cessione: questa è possibile solo «in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni». Quindi, solo quando si sarebbero già spese le tre cessioni.
Così in molti hanno espresso dubbi sul fatto che una banca debba per forza arrivare a quota tre passaggi e non possa, invece, semplicemente girare il credito a un correntista anche prima, già dal secondo passaggio.
Si potrebbe prevedere l’ipotesi di introdurre l’anticipo della cessione tra banca e correntista, immediata e non più legata al quarto passaggio.
Secondo tema è quello delle norme antifrode introdotte a inizio anno: dallo scorso 1° maggio, infatti, è scattato il divieto di cessioni frazionate. Si possono allora cedere solo crediti in blocco, costringendo chi li acquista a smaltirli secondo la loro composizione originaria. Su questo punto, sono in discussione interpretazioni che potrebbero, senza modifiche normative, facilitare la vita agli istituti di credito.
Si penserebbe ad un’integrazione che consenta ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima di cedere in maniera integrale una o più annualità del credito d’imposta. In questo modo, non sarà più necessario cedere il credito in blocco.
Tutto il Mercato è in attesa di chiarimenti sul “bollino blu”, il codice identificativo che sarà attribuito ai crediti fiscali, e sul divieto di cessione frazionata, le due novità, inserite dal Decreto Antifrode dello scorso febbraio, che sono appena entrate in vigore.
L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato i suoi sistemi informatici, rendendo operativa la regola che riguarda tutte le opzioni di cessione e sconto comunicate alle Entrate, tramite la sua piattaforma, a partire dal primo maggio.
Rimangono fuori tutti i lavori 2021 (e le rate residue del 2020) effettuati da privati: per loro i termini per comunicare le opzioni scadevano il 29 aprile. Mentre – va ricordato – resta aperta fino al 15 ottobre la finestra degli interventi 2021 per i soggetti Ires e le partite Iva. Così come restano fuori le opzioni comunicate fino al 30 aprile anche per lavori 2022.
Invece per le nuove pratiche di sconto in fattura e cessioni di crediti ci sono due modifiche.
Al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco (appunto, un “bollino blu”) al momento della comunicazione dell’opzione. Questo codice dovrà, poi, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. In questo modo, il credito diventerà più facilmente tracciabile.
Questi crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’Agenzia. C’è un divieto di frazionamento del credito, una volta effettuato il primo passaggio.
Per i committenti non cambia nulla: loro avranno la possibilità di comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli Sal, come hanno fatto finora. A cambiare saranno le modalità di circolazione del credito successive alla sua formazione.
Non mancano però gli aspetti su cui fornire chiarimenti.
Non è stato spiegato, ad esempio, se le singole annualità ricadano in questo divieto di frazionamento.
La maggior parte degli operatori riteneva che, dopo la formazione del credito, da maggio 2022 sarebbe stata possibile solo la cessione in blocco (quindi, tutte e quattro o cinque le rate nel caso di un 110%).
Invece il Ministro dell’Economia, interpellato sull’opportunità di depotenziare il divieto di cessione frazionata, ha spiegato che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo».
In sostanza, l’annualità singola sarebbe cedibile ma poi non potrebbe essere frazionata altre volte. Questa interpretazione estensiva del divieto dovrà essere confermata dall’Agenzia delle Entrate ma rappresenterebbe una notevole semplificazione per la circolazione dei crediti.
In questo modo resterebbe solo il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità.
Altri dubbi sono emersi in merito alla composizione del credito del bonus edilizio.
L’Agenzia delle Entrate dovrà, dire cosa viene considerato come un credito unico non divisibile. Per il Superbonus, ad esempio, le opzioni relative ai diversi interventi si comunicano in maniera separata (una per il cappotto termico, una per il fotovoltaico, una per gli infissi e così via). Ogni opzione, quindi, genera un credito separato, con una sua vita propria. Andrebbe chiarito se continuerà a essere così o se i diversi crediti generati da uno stesso cantiere di intervento Superbonus saranno in qualche modo legati.
Allora a livello pratico, come saranno creati questi codici identificativi? I contribuenti li vedranno per la prima volta nei loro cassetti fiscali solo a partire dal prossimo 10 giugno.
Nel frattempo ulteriori chiarimenti potrebbero però intervenire……