Debutto in fattura elettronica dell’indicazione del CCNL settore edile applicato per accedere ai Bonus

Sta dunque per partire l’obbligo di indicazione, in fattura e negli atti di affidamento per cantieri superiori a 70.000 euro, del contratto di lavoro dell’edilizia applicato dall’impresa.

In mancanza le conseguenze sono pesanti: la perdita dei bonus.

Novità assoluta nel settore delle agevolazioni e ancora una volta molti dubbi.

L’obbligo acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Già qui un primo passaggio delicato: “successivamente” lascerebbe intendere che la novità parta dal 28 maggio. Molti addetti ai lavori consigliano di ottemperare alle nuove indicazioni già per i lavori avviati dal 27 maggio.

A seguito della conversione del decreto Taglia prezzi (Dl 21/2022), l’ambito applicativo sarà poi più ampio rispetto a quanto doveva essere all’inizio: riguarderà, infatti, tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo “risulti complessivamente superiore a 70mila euro” e non solo opere edili.

Nel caso standard, ad esempio, di una ristrutturazione con opere edili per 60mila euro, cambio serramenti per 15mila e idraulica per 10mila euro ricadrà nel nuovo obbligo. L’indicazione in fatture e affidamenti del contratto nazionale riguarderà però soltanto le imprese edili presenti.

Si delinea oltretutto una procedura parallela per le imprese in cantiere: l’azienda che effettua lavori edili deve applicare ed indicare uno dei contratti dell’edilizia. Mentre chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha questo obbligo. Così se per esempio l’appaltatore per la realizzazione di un impianto applica il contratto metalmeccanico non deve indicare nulla, ma nel caso in cui si subappalti opere edili, solo per questa parte di lavori scatterà l’obbligo di indicazione del contratto edile.

Poi ci sono casi frequenti come quelli affrontati dalla CNCE nella Faq del 3 maggio scorso: montaggio di serramenti dall’impresa edile o subappaltato ad impresa non edile.

Infatti l’installazione degli infissi può essere considerata attività edile se affidata ad un’impresa edile ma se viene affidata fornitura e posa in opera ad un’impresa che applica un contratto diverso, come accade spesso per attività con imprese metalmeccaniche, tali opere non rileveranno ai fini dei lavori edili.

I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono sostanzialmente tre: quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e sindacati di settore (Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil); quello firmato dalle associazioni artigiane (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore; quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

I committenti possono sempre fare una verifica sull’iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile: richiesta del DURC che ne attesta la regolarità contributiva e per loro è rilasciato proprio dalla Cassa, oppure tramite il codice di iscrizione dell’impresa, contattando la Cassa Edile della provincia in cui è ubicato il cantiere.

L’indicazione del contratto di lavoro è obbligatoria per alcuni bonus ma non per tutti: per superbonus, il bonus facciate e bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, invece, serve solo in caso di cessione o sconto. Perciò, ad esempio, chi spende per dei lavori che poi porta in detrazione al 50% in dieci rate, non ha bisogno dell’indicazione del ccnl applicato dall’impresa edile.

Per il caso dei bonus giardini e bonus mobili, per i quali l’indicazione del contratto è prevista, le casistiche paiono però limitate (sbancamenti, realizzazione vialetti e per importi che devono comunque superare i 70.000 euro).

Se in cantiere operano anche artigiani e professionisti, l’obbligo di citazione del contratto di lavoro non può riguardare chi di loro non ha dipendenti.

Idem per le società senza lavoratori subordinati, come ad esempio una Snc con soli soci prestatori d’opera.

Le parcelle dei professionisti sono inoltre escluse dal computo dei 70mila euro, non potendosi trattare come “opere”.

Per l’avvio dell’obbligo la normativa parla della data di affidamento dei lavori e la data chiave è generalmente quella di avvio dei lavori (si riterrebbe la data indicata nella pratica edilizia).

Un caso però che potrebbe presentarsi, e non raramente, è quello di chi inizia i lavori convinto di stare sotto il limite dei 70.000 euro e poi invece li supera, a causa di una variante, cambio materiali o variazione di prezzo.

Al momento non è possibile capire come si potrà procedere: integrare l’atto di affidamento va bene ma per le fatture già emesse e magari anche saldate? Il consiglio che viene dato è quello di indicare già e sempre il ccnl dell’impresa che opererà in cantiere.

Passiamo poi alla parte più pratica: come riportare tale informazione nel tracciato Xml delle fatture elettroniche?

La normativa, poi, non stabilisce una dicitura vincolante, ma chiede di indicare “che i lavori edili siano eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Così, il fornitore obbligato all’utilizzo della fatturazione elettronica sarà chiamato ad inserire, all’interno del tracciato Xml, le informazioni sul contratto di lavoro dell’edilizia, nazionale o territoriale, stipulato con le sigle maggiormente rappresentative. Si andrà ad utilizzare il blocco informativo “Altri dati gestionali”.

Ma, se il fornitore è un soggetto aderente al regime forfettario escluso dall’obbligo – perché rientrante sino al 30 giugno 2022 tra gli esonerati oppure, successivamente, perché ha dichiarato compensi o ricavi nel 2021 sotto la soglia dei 25mila euro – il cliente riceverà una fattura cartacea o in Pdf, o comunque non strutturata attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), la quale dovrà comunque riportare le informazioni. Sono ancora esclusi i forfettari quali aziende senza dipendenti e quindi senza obbligo di dichiarazione del ccnl applicato.

Una fattura mancante dei dati relativi al contratto di lavoro non può di fatto essere rifiutata dal destinatario del documento ricevuto tramite Sdi.

Stante le disposizioni vigenti, non appare facilmente percorribile la prima soluzione che prevede l’emissione di una nota di variazione Iva attraverso Sdi da parte del fornitore, con riemissione del documento integrato. Le rettifiche, infatti, possono riguardare il regime Iva e l’aliquota, oltre che gli altri elementi obbligatori ai sensi dell’articolo 21, del Dpr 633/1972. Ma la nuova indicazione del ccnl non rientra in queste fattispecie.

Da qualche parte si propone invece, sebbene l’indicazione non risieda nella fattura, ad un meccanismo di integrazione del documento, da inviare in conservazione unitamente al tracciato Xml ricevuto, con indicazione del contratto di lavoro edile applicabile, analogamente a quanto solitamente accade per le spese agevolate o finanziate.

Però questa soluzione è fattibile quando il destinatario è un’impresa.

I bonus edilizi però sono applicati soprattutto a privati: questa soluzione per un cliente consumatore finale appare poco percorribile, a meno che l’adempimento non venga realizzato tramite un professionista che lo assiste.

Il prossimo debutto della SOA negli appalti del Superbonus 110%: cosa accadrà?

Soa per le imprese che operano nei cantieri del Superbonus e dei bonus edilizi.

Nuove preoccupazioni nel settore edile in attesa della conversione del Dl 21/2022.

Il nuovo articolo 10-bis prevederebbe che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 (Superbonus 110% e cessione del credito o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili anche diversi  dal 110% come il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sismabonus, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%, ecc.), dal 1° gennaio 2023, dopo un periodo transitorio di sei mesi, che “l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa, rilasciata da una Società organismo di attestazione, autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), in base all’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).

Nel frattempo, dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’affidamento dei lavori dovrà essere fatto ad imprese che, alla sottoscrizione dei contratti, dimostreranno al committente ovvero all’impresa subappaltante, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio della qualificazione Soa con una Società abilitata al rilascio della certificazione.

Solo in questo modo non ci saranno limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le spese sostenute nel primo semestre 202.

La norma prevede poi che, la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 sarà condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa all’impresa esecutrice dei lavori.

Questa necessaria condizione riguarda solo la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° luglio 2023 e non invece le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione.

Terminato il semestre transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in fattura.

Infine, la nuova qualificazione Soa per i bonus edili non è richiesta:

– per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022;

– per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La nuova norma, poi, non sembrerebbe richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura con posa in opera e di semplice fornitura di beni.

Inoltre, la Soa non sarà richiesta se per i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese.

Sono esclusi, infatti, gli interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale

Non è ancora finita l’attenzione da prestare nei luoghi di lavoro per il rischio Covid 19.

Dal 01/05/2022 è venuto meno l’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro però, per il contenimento del rischio, si deve continuare ad applicare il Protocollo condiviso con le parti sociali ed adottare tutte le misure per la prevenzione dei contagi ( mascherine chirurgiche, FFP2 nei luoghi chiusi e condivisi dai lavoratori , distanziamento, ecc.).

Inoltre, il 16/05/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale al n. 113 l’Ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 recante “Adozione delle Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”.

L’Ordinanza del Ministero della Salute segue sempre le «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28/04/2022, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disciplina la gestione del rischio in cantiere.

La nuova Ordinanza contiene le nuove Linee guida da utilizzare immediatamente in sostituzione «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri», del 24/04/2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali ed entra in vigore immediatamente con effetti fino al 31 dicembre 2022.

Particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali. Un’adeguata e corretta informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento.

Come ribadito, tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

Nei cantieri in cui è presente il Coordinatore per la sicurezza questi dovrà provvede a integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle nuove Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le predette misure di sicurezza anti-contagio.

Di seguito l’Ordinanza

Prevenzione Covid in Cantiere: l’Ordinanza del Ministero della Salute in Gazzetta Ufficiale

Superbonus 110% in Condominio: va costituito il fondo speciale per i lavori da eseguire?

E’ stato ritenuto che i lavori in Superbonus 110 sono equiparabili ad un appalto di lavori straordinari anche se agevolati fiscalmente. In tal senso si applicano le norme civilistiche in materia condominiale.

Così alla delibera di approvazione dei lavori condominiali dovrà essere associata alla costituzione del Fondo speciale ex art. 1135 c.c. n° 4: “l’Assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori. Se i lavori devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.”

Tale fondo istituito nel 2013, adempie allo scopo di offrire una tutela ai condomini ed ai terzi rispetto al rischio di morosità di uno o più condomini. La mancata costituzione del fondo costituisce ipotesi di nullità della delibera.

Nei casi dei bonus edilizi e del Superbonus, ovvero di lavori agevolati fiscalmente, nella quasi totalità dei casi le spese potranno saranno cedute con lo sconto in fattura o la cessione del credito fiscale generato dall’intervento, così come disposto dall’articolo 121 del DL 34/2020.

Lo sconto in fattura si realizza sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante.

In base al DL 34/2020, l’assemblea del Condominio che deliberi – con la maggioranza speciale introdotta dalla normativa – la cessione del credito o lo sconto in fattura (opzione che spetta ai singoli condomini beneficiari) comporterà precisi obblighi da parte dell’Amministratore per gli adempimenti connessi.

Tra questi, l’istituzione del Fondo speciale: l’Assemblea dovrà obbligatoriamente provvedere alla delibera in ordine alla sua costituzione, preventiva rispetto all’inizio dei lavori, per l’ammontare complessivo delle spese suddiviso per i millesimi dei singoli condomini.

Se il Condominio delibererà di aderire allo sconto in fattura offerto dall’appaltatore, per la costituzione del Fondo speciale la delibera potrà prevedere che, da quanto dovuto dal singolo condomino andranno a detrarsi gli importi a lui spettanti quale credito fiscale ceduto.

Se rimangono degli importi esclusi, i condomini saranno tenuti a versare sul conto corrente condominiale la quota a loro carico.

Così come andranno versati gli interventi agevolati fiscalmente dai bonus minori e quelli che non generano detrazione fiscale, quali ad esempio gli onorari dell’Amministratore di Condominio.

ENEA 30-04-2022: i dati sull’andamento del Superbonus 110

In Italia siamo un po’ divisi tra chi vede le opportunità legate al Superbonus e chi invece lo ripudia completamente. D’altronde anche il Governo non è di parere positivo mentre il Parlamento lotta per correggere gli elementi che non vanno e porre rimedio alle difficoltà e blocchi che si sono purtroppo generati credendo nella bontà della disposizione.

Nel frattempo Enea aggiorna i dati.  Nella circostanza di fare il punto su quella che potrebbe diventare la più grande emergenza che il mondo delle costruzioni l’ultimo report aggiornato al 30 aprile 2022 evidenzia un incremento di oltre 3 miliardi di investimenti ammessi a detrazione rispetto al mese precedente.

Nel 2022 sono stati ammessi a detrazione fiscale oltre 11 miliardi di euro che corrispondono ad oltre 12 miliardi di euro di detrazioni previste a fine lavori. La maggior parte delle quali saranno utilizzate non direttamente ma cedute ai fornitori (tramite sconto in fattura) o alle banche (mediante cessione del credito diretta).

Non si conoscono i numeri delle cessioni dirette e indirette. Si conoscono, però, le difficoltà che imprese e professionisti stanno vivendo a seguito della pubblicazione ed entrate in vigore del Decreto Legge n. 4/2022 (Sostegni-ter) che, purtroppo, sta spazzando via quanto di buono era stato prodotto con il Superbonus 110% nel biennio 2020-2021.

Le continue modifiche al meccanismo di cessione del credito hanno creato veramente un clima di sfiducia soprattutto da parte di chi i crediti li acquistava, con la conseguenza che, come abbiamo già evidenziato in più occasioni, diverse realtà hanno crediti che nessuno vuole acquistare e mancano della liquidità necessaria alla sopravvivenza.

Passando però ad esaminare i nuovi dati pubblicati, sull’utilizzo dei bonus riservato agli interventi di riqualificazione energetica, parrebbe che il Superbonus 110% stia proseguendo con la sua crescita.

Gli esperti fanno però notare che i dati devono tenere anche conto del fatto che molti dei numeri si riferiscono a contratti “nati” con le vecchie regole ma che si ritrovano a concludersi con il nuovo meccanismo di cessione che lascerà scoperti molti operatori.

Per dei raffronti si indicano i  dati del superbonus 110% da agosto 2021 ad aprile 2022.

Come nei confronti precedenti si scorporano i valori per tipologia di intervento:

·         condomini;

·         unifamiliari;

·         unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

 

 

 

 

 

 

Superbonus 110 e cessione dei crediti: correttivi, bollini, divieti di frazionamento…..ancora dubbi

Aggiustamenti, correttivi, interpretazioni….. La proroga per le abitazioni unifamiliari è stata prevista dal Decreto Aiuti ma per la cessione dei crediti dei bonus fiscali?

Si discute infatti sui correttivi da apportare al meccanismo della quarta cessione, inserita nella legge di conversione del decreto Bollette alla Camera.

La possibilità prevista per una quarta cessione, solo dalla banca al correntista non è sufficiente a far ripartire gli acquisti degli istituti di credito.

Nelle ultime settimane quasi tutte le principali banche italiane hanno rallentato o bloccato l’acquisto di nuovi crediti fiscali, a causa del raggiungimento della soglia di capienza fiscale. Il mercato delle cessioni e sconti fiscali, è stato detto valere oltre 40 miliardi ed è difficilmente gestibile senza nuove valvole di sfogo.

Sarebbero due le possibili modifiche e su entrambe le valutazioni sono ancora in corso.

Primo intervenire per semplificare la quarta cessione: questa è possibile solo «in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni». Quindi, solo quando si sarebbero già spese le tre cessioni.

Così in molti hanno espresso dubbi sul fatto che una banca debba per forza arrivare a quota tre passaggi e non possa, invece, semplicemente girare il credito a un correntista anche prima, già dal secondo passaggio.

Si potrebbe prevedere l’ipotesi di introdurre l’anticipo della cessione tra banca e correntista, immediata e non più legata al quarto passaggio.

Secondo tema è quello delle norme antifrode introdotte a inizio anno:  dallo scorso 1° maggio, infatti, è scattato il divieto di cessioni frazionate. Si possono allora cedere solo crediti in blocco, costringendo chi li acquista a smaltirli secondo la loro composizione originaria. Su questo punto, sono in discussione interpretazioni che potrebbero, senza modifiche normative, facilitare la vita agli istituti di credito.

Si penserebbe ad un’integrazione che consenta ai soggetti che effettuano la cessione successiva alla prima di cedere in maniera integrale una o più annualità del credito d’imposta. In questo modo, non sarà più necessario cedere il credito in blocco.

Tutto il Mercato è in attesa di chiarimenti sul “bollino blu”, il codice identificativo che sarà attribuito ai crediti fiscali, e sul divieto di cessione frazionata, le due novità, inserite dal Decreto Antifrode dello scorso febbraio, che sono appena entrate in vigore.

L’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato i suoi sistemi informatici, rendendo operativa la regola che riguarda tutte le opzioni di cessione e sconto comunicate alle Entrate, tramite la sua piattaforma, a partire dal primo maggio.

Rimangono fuori tutti i lavori 2021 (e le rate residue del 2020) effettuati da privati: per loro i termini per comunicare le opzioni scadevano il 29 aprile. Mentre – va ricordato – resta aperta fino al 15 ottobre la finestra degli interventi 2021 per i soggetti Ires e le partite Iva. Così come restano fuori le opzioni comunicate fino al 30 aprile anche per lavori 2022.

Invece per le nuove pratiche di sconto in fattura e cessioni di crediti ci sono due modifiche.

Al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco (appunto, un “bollino blu”) al momento della comunicazione dell’opzione. Questo codice dovrà, poi, essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. In questo modo, il credito diventerà più facilmente tracciabile.

Questi crediti non potranno formare oggetto di cessioni parziali dopo la prima comunicazione all’Agenzia. C’è un divieto di frazionamento del credito, una volta effettuato il primo passaggio.

Per i committenti non cambia nulla: loro avranno la possibilità di comunicare le opzioni per l’intero lavoro o per singoli Sal, come hanno fatto finora. A cambiare saranno le modalità di circolazione del credito successive alla sua formazione.

Non mancano però gli aspetti su cui fornire chiarimenti.

Non è stato spiegato, ad esempio, se le singole annualità ricadano in questo divieto di frazionamento.

La maggior parte degli operatori riteneva che, dopo la formazione del credito, da maggio 2022 sarebbe stata possibile solo la cessione in blocco (quindi, tutte e quattro o cinque le rate nel caso di un 110%).

Invece il Ministro dell’Economia, interpellato sull’opportunità di depotenziare il divieto di cessione frazionata, ha spiegato che «la normativa vigente già consente, dopo la prima comunicazione di esercizio dell’opzione, di cedere o di compensare le singole annualità di cui il credito si compone anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non venga ulteriormente frazionata in un momento successivo».

In sostanza, l’annualità singola sarebbe cedibile ma poi non potrebbe essere frazionata altre volte. Questa interpretazione estensiva del divieto dovrà essere confermata dall’Agenzia delle Entrate ma rappresenterebbe una notevole semplificazione per la circolazione dei crediti.

In questo modo resterebbe solo il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità.

Altri dubbi sono emersi in merito alla composizione del credito del bonus edilizio.

L’Agenzia delle Entrate dovrà, dire cosa viene considerato come un credito unico non divisibile. Per il Superbonus, ad esempio, le opzioni relative ai diversi interventi si comunicano in maniera separata (una per il cappotto termico, una per il fotovoltaico, una per gli infissi e così via). Ogni opzione, quindi, genera un credito separato, con una sua vita propria. Andrebbe chiarito se continuerà a essere così o se i diversi crediti generati da uno stesso cantiere di intervento Superbonus saranno in qualche modo legati.

Allora a livello pratico, come saranno creati questi codici identificativi? I contribuenti li vedranno per la prima volta nei loro cassetti fiscali solo a partire dal prossimo 10 giugno.

Nel frattempo ulteriori chiarimenti potrebbero però intervenire……

Superbonus 110: arriva la proroga per i lavori delle unifamiliari ed i problemi sono ancora gli stessi

La richiesta era stata fatta da tempo e da diverse parti. Così il Consiglio dei Ministri ha confermato la la proroga per utilizzare il Superbonus per le unifamiliari.

Il fatto che è che un simile intervento concretamente non aiuta nessuno. Si tratta di un ennesimo provvedimento preso d’urgenza e senza valutare il contesto nel suo complesso.

Ricapitolando, dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) si era sostituito l’art. 119 del Decreto Rilancio prevedendo 3 eccezioni alla regola del 30 giugno 2022 (scadenza prevista per gli interventi di Superbonus):

· 31 dicembre 2025 (con riduzione progressiva dell’aliquota: 70% nel 2024 e 65% nel 2025) per i condomini e gli edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche, Onlus, ApS, AdV (comma 9, lettere a) e d-bis), art. 119 del Decreto Rilancio);

· 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere b), art. 119 del Decreto Rilancio);

· 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (comma 9, lettere c) e d), art. 119 del Decreto Rilancio).

Quel tipo di intervento era stato considerato positivamente dagli operatori del settore perchè avrebbero avuto 6 mesi in più per completare gli interventi avviati sulle unifamiliari.

Nel frattempo tutto ha cominciato a complicarsi sempre più per via delle cessioni dei crediti.

Infatti, la pubblicazione del Sostegni-ter ha cambiato le regole del gioco, bloccando o rendendo sempre più difficili le possibilità di cessione di molti operatori che avevano già preso accordi su lavori avviati. La conseguenza che tutti abbiamo visto è stata la progressiva diminuzione della liquidità di tutto il comparto, pieno di crediti fiscali ma privo delle risorse necessarie per i materiali, i dipendenti, le scadenze fisse ecc. vanificando la spinta che si era generata con questo tipo di intervento nel periodo 2020-2021.

Sorprende come, alla luce di tutte le difficoltà sollevate da tante categorie coinvolte, le decisioni vengono prese con tempi lunghi, sia di tipo parziale senza una valutazione complessiva, scarichino continuativamente sugli operatore le responsabilità e, ancora peggio, non sono mai effettivamente risolutive.

Alla luce di questa proroga, quale sarà il prossimo panorama futuro?

Il provvedimento d’urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 ha in sintesi previsto che la detrazione del 110% possa applicarsi agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (ora) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Questi 3 mesi in più arrivano a circa due mesi dalla precedente scadenza e non serviranno a nessuno visto che prorogare il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre significa mettere dentro due mesi (luglio e agosto) in cui notoriamente l’edilizia è ferma, oltre che lasciare sempre 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre) per completare il restante 70% dell’intervento.

Questo senza contare le difficoltà con in cui le categorie coinvolte stanno cercando di risolvere le cessioni dei crediti già maturati ed in corso di maturazione.