Superbonus 110% e accesso agli atti: il Comune non può addurre motivazioni generiche per il diniego

Chiunque abbia iniziato l’attivazione delle pratiche per l’accesso al Superbonus 110%, ha avuto a che fare con le Amministrazioni Comunali ed in alcuni casi si è imbattuto anche con ritardi, da parte delle stesse, nel fornire la documentazione urbanistica necessaria o utile ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali.

Ovviamente si deve pensare a come alcune Amministrazioni si siano trovate in situazioni di vera e propria emergenza dovute, da una parte dall’eccesso di richieste agli atti e dall’altra dalle conseguenze derivanti dalla pandemia ancora presente. Organizzazione cartacea degli archivi, passaggio alla digitalizazzione più o meno spinta, organizzazione interna, limitazioni legate al Sars-Cov e tutto quanto insieme però non può giustificare un limite all’esercizio del diritto di accesso agli atti.

Il diritto di accesso ai propri atti presso la Pubblica Amministrazione è un principio di civiltà sancito nel nostro ordinamento con la legge 241 del 7 agosto 1990 (modificata dalla legge 120/20): l’intento era quello di dare forza al principio della Trasparenza (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Gli atti per cui non è possibile aver l’accesso sono tassativamente indicati nell’articolo 24 della legge indicata. L’articolo 25 della stessa indica le modalità per l’esercizio del diritto indicando anche i termini entro cui l’Amministrazione Pubblica deve permetteremo.

Se quanto indicato non viene rispettato dalle PA, si raffigura la violazione un diritto e si può attivare la procedura del processo amministrativo per vederlo riconosciuto.

A valutare una situazione simile si è trovato il Tar del Lazio che, con sentenza n. 2485 del 02/03/2022 ha ribadito che l’eventuale diniego all’esercizio del diritto all’accesso richiede che venga data una risposta completa ed esaustiva e che non è sufficiente una risposta dilatoria e non motivata per poter giustificare la mancata consegna di documenti che debbono essere presenti negli archivi comunali.

La vicenda da cui nasce la vertenza vede il Comune alle prese con una richiesta di accesso agli atti relativamente ad un contratto di appalto, richiesta non soddisfatta con motivazioni, da parte dell’Ente sospensive e con una giustificazione generica della mancata esibizione dei documenti.

Il Tar che ha accolto il ricorso, ritiene che una semplice comunicazione del Segretario Generale del Comune, che affermi che «dopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogato» non dia conto di informazioni né certe, né univoche, circa l’irreperibilità del documento. Sempre il Tar richiamando l’articolo 22, comma 6 della legge 241/90, «che il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere». E’ già anche capitato che i documenti richiesti risultassero distrutti o smarriti. In questi casi il Comune quale risposta dovrebbe dare per non commettere allora un illecito?

La sentenza sul punto è precisa: «se determinati documenti che sono legittimamente richiesti dal privato, non risultino esistenti negli archivi dell’amministrazione che li dovrebbe detenere per ragioni di servizio, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente per quanto necessario a consentirgli di determinarsi sulla base di un quadro giuridico e di provvedimenti completo ed esaustivo».

Non può quindi sottrarsi all’obbligo di consentire il diritto di accesso agli atti con un mero diniego di irreperibilità dei documenti oggetto della richiesta, senza l’indicazione delle modalità di conservazione degli atti invocati in visione, delle ragioni del loro smarrimento e delle ricerche in concreto compiute.

Il diniego deve essere pertanto motivato per permettere poi al cittadino di prendere gli opportuni provvedimenti, a maggior ragione se si sta parlando di agevolazioni come quella del Superbonus 110% o simili.