Le regole di sicurezza anticontagio nei cantieri e luoghi di lavoro: la FASE POST EMERGENZIALE
Il termine dello stato di emergenza nazionale, dal 1° aprile 2022, pone il venir meno del rispetto di protocolli e delle linee guida di sicurezza anticontagio per lo svolgimento delle attività economiche e produttive.
Nella categoria dei protocolli di cui all’art. 1, co. 14 del DL n. 33/2020 rientrano i Protocolli di sicurezza anticontagio sottoscritti – e aggiornati via via nel tempo – dal Governo e le parti sociali nel corso di tutta la fase emergenziale, che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, evitando la diffusione del COVID19 nei luoghi di lavoro.
Ora, in questo ritorno alla normalità della fase post emergenziale, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive.
Innanzitutto, il nuovo art. 10-bis del DL n. 52/2021 ha mantenuto efficacia di ordinanza del Ministro della Salute in relazione all’adozione e all’aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Quindi, anche nella fase post emergenza, permane il ricorso ai protocolli come possibile e valido strumento di contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro.
In secondo luogo, perché rimangono in vigore, in quanto privi di un termine di scadenza o di collegamenti con il perdurare dello stato di emergenza:
• l’art. 42 del DL n. 18/2020, che uguaglia l’infezione da COVID-19 all’infortunio sul lavoro;
• l’art. 29-bis del DL n. 23/2020, che prevede la presunzione di pieno adempimento degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. per il datore di lavoro che applica, adotta e mantiene le prescrizioni contenute nel Protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, nonché negli altri protocolli adottati a livello nazionale per fronteggiare la pandemia (es. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri e il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica).
Diversamente dall’impianto emergenziale, nella fase post stato di emergenza, si osserva che il potere dell’ordinanza ministeriale in tema di protocolli è declinato non già in termini assoluti (“i protocolli e le linee guida …. sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute”), ma in termini di legame con l’andamento epidemiologico (“il Ministro della Salute … può adottare e aggiornare linee guida e protocolli”), con la possibilità che possa essere adottate nuove ordinanze in caso di necessità e di superare quelle adottate nell’ambito del precedente sistema obbligatorio.
Il superamento dell’obbligo sembrerebbe avvalorato, poi, dal fatto che, contrariamente all’impianto emergenziale il DL n. 24/2022 non ha previsto una specifica sanzione per la violazione delle ordinanze recanti l’adozione e l’aggiornamento dei protocolli e delle linee guida anticontagio.
Quindi, in ogni caso, anche se i protocolli non costituiscono più condizione obbligatoria per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, si conferma la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale.
Infatti, i dati epidemiologici sull’andamento della pandemia, la numerosità delle denunce di infortunio da COVID-19 all’INAIL (oltre 33.300 nel primo bimestre 2022) e l’allentamento solo graduale delle misure di precauzione nelle attività sociali confermano che il rischio da contagio da COVID-19 non è ancora venuto meno (nemmeno per le fasce di popolazione protette dalla vaccinazione) e, con esso, la possibile responsabilizzazione del datore di lavoro, rispetto alla quale l’applicazione integrale dei Protocolli garantisce un’esimente ex art. 29-bis del DL n. 23/2020.
In particolare, l’operatività dell’art. 29-bis che, come anticipato, non è soggetta ad alcun termine di scadenza, prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio. Infatti, nella logica della presunzione ex art. 29-bis, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex lege, ma per l’osservanza delle rispettive prescrizioni, quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell’art. 2087 c.c.: i datori di lavoro … adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli.
Questo vale per tutti i luoghi di lavoro, compreso il cantiere.