Obblighi e sanzioni per i tecnici per i bonus edilizi
I professionisti coinvolti nelle attività del settore edilizio, come ad esempio gli attestatori, sono fondamentali per la determinazione dei diritti di detrazione che possono poi trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi.
Il legislatore, con il DL 13 del 2022, è intervenuto cercando in qualche modo di contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e Superbonus 110%, con misure punitive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.
È stato anche ampliato l’ambito applicativo di alcune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.
Il DL 13/2022 – confluito nel DL Sostegni ter del 17/03/2022 in via di approvazione definitiva – ha inasprito la sanzione penale, prevedendo l’inserimento del comma 13-bis. per cui, qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.
Nel caso dei bonus edilizi e Superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, prendendo spunto da quanto contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce, con le stesse sanzioni, il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.
Per gli asseveratori, comunque, le sanzioni penali non costituiscono un evento straordinario soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.
Esclusi dalla nuova previsione sono, invece, i soggetti come i commercialisti e non solo, abilitati a rilasciare, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Comunque anche se non richiamati in questa norma, in caso di falsa certificazione, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da 1 anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l’apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
Infine, rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, anche il professionista del fisco che comunica alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio.
In sintesi di riportano le novità.
I PROFESSIONISTI ASSEVERATORI
Come cambiano
La sanzione
Il DL Sostegni ter ha inasprito le sanzioni per gli asseveratori nei procedimenti sui bonus edilizi: in caso di falso la norma prevede ora la reclusione da 2 a 5 anni e il pagamento di una multa che va dai 50mila ai 100mila, aumentata se si trae profitto per sé o per altri.
Le fattispecie
Obiettivo per la congruità delle spese, l’omissione di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione
Falsità ideologica
L’attestazione
Sanzioni erano già previste per il professionista che firma attestazioni ritenute false. In particolare l’articolo 481 del Codice penale dispone la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica negli atti.
L’Ape
Sempre in tema di edilizia, incorre in questo reato il professionista che attesta una classe di efficienza energetica inesistente nell’Ape (attestato di prestazione energetica) di un immobile.
Le comunicazioni telematiche
Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate
Il professionista che inserisce nella piattaforma dell’Agenzia documenti attestanti crediti d’imposta fittizi, risponde del reato di falsa fatturazione (articolo 8 del Dlgs 74/2000). Si rischia una condanna da quattro a otto anni.
La Scia
Si rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro per chi attesta falsamente il possesso di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.
I COMMERCIALISTI
Il visto di asseverazione per i bonus
In caso di visto di conformità con falsa documentazione i professionisti potranno rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del DL 74/2000) punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni.
I concordati preventivi
Per le false attestazioni in questi procedimenti i professionisti sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione da 50.000 a 100.000 euro in base all’articolo 236-bis della legge fallimentare.
Novità
Con l’adozione del DL Anti Frode anche per commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri professionisti in grado di rilasciare il visto di congruità per i bonus casa, crescono gli oneri. Tutti questi soggetti dovranno infatti controllare che nell’affidamento lavori e nelle fatture delle imprese esecutrici sia indicata l’applicazione del Ccnl di settore, pena la perdita delle detrazioni.
L’obbligo è valido per il Superbonus e la cessione del credito e lo sconto in fattura su tutti i bonus: bonus mobili, bonus facciate e giardini, lavori anti barriere architettoniche e tax credit per gli ambienti di lavoro. L’obiettivo è quello di contrastare il ricorso al lavoro irregolare in edilizia.
I nuovi oneri scatteranno solo per i lavori affidati dopo il 27 maggio (90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) e per cantieri di importo superiore ai 70.000 euro. A controllare saranno L’Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato del Lavoro.
Per il professionista che ometterà queste verifiche non sono previste sanzioni, ma resta la responsabilità connessa alla perdita dei bonus.