SICUREZZA NEI CANTIERI E DETRAZIONI FISCALI – CCNL APPLICATO DALLE IMPRESE EDILI DOVE DEVE ESSERE INDICATO
Nel 2022, in continuità con quanto avviato nel 2021, nei numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni) proseguiranno le attività di controllo degli enti preposti.
Lo prevede la nota 23 febbraio 2022, n. 1231 dell’INL la quale precisa che, le verifiche saranno continue e programmate su tutto il territorio nazionale, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.
Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota n. prot. 6023 del 27/8/2021, l’INL ha ricordato che nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021, le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL sono state:
· la mancata formazione e addestramento;
· la mancata elaborazione del DVR e del POS;
· la mancata protezione da caduta nel vuoto.
Con l’adozione del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è stato aggiunto alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) l’art. 43-bis che prevede maggiori controlli per i cantieri di importo superiore a 70.000 euro (stessa soglia prevista anche per il rilascio del DURC di Congruità) che accedono ai benefici fiscali di cui:
· agli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
· all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013;
· all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
· all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le detrazioni per gli ecobonus possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che si occupano del rilascio del visto di conformità dovranno verificare (tra le altre cose) che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.