Superbonus 110%: come fare se uno dei proprietari non vuole saperne?

Torniamo nuovamente a parlare di queste situazioni, prendendo spunto da cosa dicono gli esperti per le casistiche che si sono trovati ad affrontare sino ad ora.

Infatti, a quanti sarà successo che uno dei “vicini” non interessi il Superbonus, la ristrutturazione,  ecc., finendo per non far partire alcun lavoro o, peggio, mettendo in blocco i lavori in essere, anche quelli di semplice manutenzione.

Ci si interroga su cosa si possa fare per intervenire.

Sono diverse e disparate le situazioni in cui uno dei condomini non dimostri alcun interesse ad eseguire i lavori.

Spesso l’intervento in Superbonus abbatte quasi tutti i costi di effìcientamento energetico e ristrutturazione ma non tutti hanno voglia di rischiare. Ad oggi elementi che destano preoccupazione oltretutto ce ne sono, basti pensare ai prezzi, che aumentano di continuo, ai tempi legati ai lavori, alle normative, ecc.

Il problema poi si pone in particolar modo non per i grandi Condomini, dove vince la maggioranza ma nelle situazioni in cui i soggetti coinvolti sono pochi e magari due su quattro, o uno su due, ovvero in tutti i casi in cui, con i millesimi di loro competenza, impediscono la formazione della maggioranza, determinando così una situazione di blocco nella gestione del minicondominio.

Pensiamo alle situazioni delle bifamiliari o a casi simili in cui le quote di ciascuno dei condomini risultano coincidenti e non è presente un regolamento per prendere le decisioni.

Se in necessità di intervenire con lavori di manutenzione, la soluzione “ufficiale” sarebbe quella di rivolgersi al giudice. L’altro condomino, comproprietario insieme al primo delle parti comuni, potrebbe richiamare infatti le tutele previste dall’art. 1105 del Codice Civile “Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”.

Solo che le tempistiche di risposta non sono assolutamente compatibili con quelle dei bonus fiscali che per i Condomini prevedono che i pagamenti vengano fatti entro il 31/12/2023 per fruire del 110% e, per gli anni successivi, un decremento dell’agevolazione sino ad arrivare al 31/12/2025.

Ma, si può fare qualcosa?
Cosa accade se ci procede lo stesso?

Alcuni professionisti hanno cercato di fare delle previsioni.

Se abbiamo un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può procedere con gli interventi di Superbonus. Dal punto di vista civilistico, qualora l’altro proprietario sia stato correttamente informato e non ci siano state obiezioni fondate, ulteriori spazi per successive contestazioni sembrerebbero essere minimi.

Se gli interventi riguardano invece le parti strutturali, anche appartenenti alla categoria della manutenzione straordinaria e degli interventi locali, il discorso si complica.

Ma, i lavori di manutenzione delle parti strutturali sono possibili se l’altro proprietario non li autorizza? Dipende.
Chi si sta occupando delle detrazioni dei bonus edilizi, anche per quelli legati a lavori antisismici, sa che devono essere sempre riferiti all’unità strutturale, nell’ambito di un progetto unitario. Concetto chiarito dalla Commissione di Monitoraggio del Sismabonus con parere Prot. n. 8047 del 21/10/2020 “Ai fini dell’applicazione del “Sismabonus” o del “Super sismabonus” più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018”.
Così, se i lavori riguardano un’unità strutturale che comprende due o più alloggi di diversi proprietari, sarà necessario prendere in esame l’intero palazzo (progetto unitario) con rilievi geometrici e materici (spessore muri, orditure solai, carichi e sovraccarichi) anche delle unità immobiliari non oggetto di interventi, con il fine di dimostrare che le opere da compiersi per volontà dell’uno non “peggiorino”, ma anzi migliorino, le strutture complessive, che sono di tutti.

Così stabilisce infatti l’art. 1102 del Codice Civile, ai sensi del quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.”

Se c’è una reale esigenza, è consentito a uno dei condomini apportare “modificazioni” alle parti strutturali, purché non ne venga alterata la destinazione e non vengano lesi i diritti (presenti e futuri) degli altri comproprietari. È su questi aspetti che bisogna fare attenzione perché il concetto di “destinazione” non è astratto, bensì è legato alla “consistenza materiale” dei beni (in tal senso Cass. Civile 26 maggio 2006 n. 12654).

Se gli interventi sfociano poi in “innovazioni”, bisogna tener conto dell’articolo 1120 del Codice Civile, in base al quale “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

È una materia complessa, che può generare opinioni diverse.

Ecco alcuni esempi concreti

Condomini orizzontali (le villette a schiera)
La Commissione di Monitoraggio, con parere prot. n. 7035 del 13 luglio 2021, ha introdotto una deroga alla regola generale del “progetto unitario” e dell’unità strutturale di cui si parlava sopra. Tale deroga riguarda le “villette a schiera”, con riferimento alle quali è stato specificato che “a maggior chiarimento del parere del 21/10/2020, rientrano tra gli interventi agevolabili anche gli “interventi di riparazione o locali” realizzati su una villetta a schiera.”

Questo principio è stato poi più volte richiamato dall’Agenzia delle Entrate in risposta a diversi interpelli.

Ne deriva quindi che nei Condomini a sviluppo orizzontale, laddove non sia possibile eseguire un intervento complessivo di ristrutturazione o di manutenzione, il singolo proprietario di una unità immobiliare potrebbe – tecnicamente e fiscalmente – eseguire opere sulla “sua parte” di struttura. Ad esempio potrebbe rifare il tetto, aprire porte e finestre, realizzare sottofondazioni, poiché questa tipologia di lavori rientrano tra gli interventi locali.

La norma è chiara: trattandosi di edifici a sviluppo orizzontale gli interventi eseguiti su una porzione di struttura, se di modesta entità, difficilmente avranno ripercussioni sulla struttura complessiva. Dal punto di vista civilistico, però, va prestata attenzione al decoro dello stabile, che è anch’esso un bene comune e che non va mai alterato senza il consenso dell’assemblea.

Condomini a sviluppo verticale (le palazzine)
Il caso dei Condomini a sviluppo verticale è diverso. Non ci sono deroghe espresse dalla Commissione e, inevitabilmente, il lavoro del progettista dovrà prendere in esame l’intera struttura, da cielo a terra, più o meno approfonditamente a seconda della natura degli interventi che si vogliono fare. Esempio classico: edificio composto da due unità immobiliari sovrapposte con quote di proprietà al 50%.

Il proprietario all’ultimo piano, può “rifare il tetto” fruendo del sismabonus (ordinario o potenziato), se il condomino del piano terra non partecipa o addirittura si oppone all’iniziativa?

Occorre prestare molta attenzione.

Di fronte a questa iniziativa dovrà invitarlo ad esprimersi in ogni modo possibile, si spera in maniera bonaria, poi al limite con diffida legale e, se i tempi lo consentono, anche ricorrendo all’istituto della mediazione civile.

Se l’intervento riguarda la modifica di parti strutturali (ad esempio l’orditura secondaria, rifacimento dei cornicioni, sostituzione travi, ecc.), la risposta è tendenzialmente affermativa. Però difficile generalizzare ma, se si tratta di modifiche parziali che non mutano la destinazione della cosa e non alterano il decoro, occorre attenersi al perimetro definito dall’art. 1102 del Codice Civile.

Se invece si volesse “sostituire” l’intera copertura e fare qualche miglioria come ad esempio introducendo un cordolo per una maggiore sicurezza e per una fruire in misura più soddisfacente della soffitta, seguendo le indicazioni del proprio professionista basate anche sulle deroghe introdotte dall’art 33-bis della L. 108/2021 in base al quale il cordolo antisismico “non fa altezza”, le cose si complicherebbero. Anche se una manutenzione straordinaria e pur essendo opere ascrivibili alla categoria degli interventi locali, il proprietario “silente” (o chi per lui) un domani potrebbe contestare l’illegittima trasformazione (innovazione) di una parte comune (Cass. civ. sez. II, 8 gennaio 2021, n. 97), con conseguenze non solo sul piano civile (richiesta danni o riduzione in pristino delle opere realizzate), ma anche di legittimità del titolo edilizio che ha aperto la strada ai bonus fiscali.

Caso in cui la logica non segue i principi del diritto: anche rifacendo il tetto a proprie spese e migliorandolo rispetto a come era prima si può incorrere in problemi.

Condomini “misti” (gli aggregati edilizi)
Un condominio può essere definito “misto” quando non è né a sviluppo orizzontale e né a sviluppo verticale, ma ha entrambe le caratteristiche. Ci sono palazzi nei centri storici fatti in questo modo, in cui i frazionamenti e accorpamenti successivi fatti nelle varie unità immobiliari determinano spesso “compenetrazioni” di stanze all’interno della sagoma degli appartamenti circostanti.

La Commissione di Monitoraggio, con parere num. 4/2021 ha spiegato che “la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere, senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti, una riduzione del rischio sismico”.

Quindi, anche in questa situazione il singolo condomino potrebbe eseguire” interventi locali” che, per loro natura e ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni, richiedono verifiche localizzate solo nella porzione di struttura che si vuole modificare, senza necessità di coinvolgere gli altri proprietari.

Se quindi si tratta di modifiche interne (rifacimento di solai di interpiano, apertura di porte, etc) non ci sono problemi, né tecnici né civilistici.

Se invece torniamo all’intervento sul tetto, o per modifiche alla facciata, ovvero lavori che riguardano parti comuni “sensibili”, la possibilità di eseguire interventi locali ammessi al Superbonus, come chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non deve illudere, poiché occorre tener conto dei diritti degli altri condomini.

 

Coronavirus Covid-19: in Gazzetta Ufficiale il DL termine fase emergenziale il 31 marzo 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta n. 70 il 24 marzo 2022 il DL n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Viene così stabilito che il 31 marzo prossimo cesserà lo stato di emergenza Covid-19.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:

· fine del sistema delle zone colorate;

· graduale superamento del green pass;

· eliminazione delle quarantene precauzionali.

Con il DL è stabilito anche quanto segue:

· obbligo di mascherine – Viene prorogato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

· fine del sistema delle zone colorate;

· capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;

· protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

 

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo. 

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

 

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il DL prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

Il DL inoltre stabilisce che:

· Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità

· Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni.

Coronavirus Covid-19: in Gazzetta Ufficiale il DL termine fase emergenziale il 31 marzo 2022

 

Obblighi e sanzioni per i tecnici per i bonus edilizi

I professionisti coinvolti nelle attività del settore edilizio, come ad esempio gli attestatori, sono fondamentali per la determinazione dei diritti di detrazione che possono poi trasformarsi in crediti negoziabili e gestibili dai circuiti creditizi.

Il legislatore, con il DL 13 del 2022, è intervenuto cercando in qualche modo di contrastare le frodi nel settore dei bonus edili e Superbonus 110%, con misure punitive e potenziando i meccanismi di “recupero” dei profitti illeciti.

È stato anche ampliato l’ambito applicativo di alcune fattispecie penali, aggravando il trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti privati chiamati a svolgere funzioni di attestatori nei procedimenti di concessione dei bonus edili e superbonus 110%.

Il DL 13/2022 – confluito nel DL Sostegni ter del 17/03/2022 in via di approvazione definitiva – ha inasprito la sanzione penale, prevedendo l’inserimento del comma 13-bis. per cui, qualora nelle asseverazioni rilasciate per fruire delle agevolazioni vengano esposte informazioni false anche in merito alla congruità delle spese, siano omesse informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso, il tecnico abilitato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

Nel caso dei bonus edilizi e Superbonus il legislatore ha ritenuto di applicare un trattamento particolarmente severo, prendendo spunto da quanto contenuto nell’articolo 236-bis del Regio decreto 267 del 1942 che punisce, con le stesse sanzioni, il professionista che predispone relazioni o attestazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti per ammettere l’imprenditore in crisi alle diverse procedure alternative al fallimento.

Per gli asseveratori, comunque, le sanzioni penali non costituiscono un evento straordinario soprattutto da quando, per semplificare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione, si è demandato ai privati (che assumono il ruolo di esercenti di servizio di pubblica necessità a norma dell’articolo 359 Codice penale ed ai fini di quanto prevedono le disposizioni che fanno riferimento a tale qualifica), l’accertamento dei fatti dai quali dipende l’esercizio di facoltà e diritti dipendenti esclusivamente dalla presenza di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. L’articolo 29 del Dpr 380 del 2001 (Tu edilizia), ad esempio, ha previsto che risponde del reato di cui all’articolo 481 Codice penale il soggetto che attesta falsamente che le opere realizzate rientrano tra quelle che, a norma dell’articolo 23 del Tu, possono essere eseguite solo dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

Esclusi dalla nuova previsione sono, invece, i soggetti come i commercialisti e non solo, abilitati a rilasciare, i visti di conformità per la documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Comunque anche se non richiamati in questa norma, in caso di falsa certificazione, potranno essere chiamati a rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta ex articolo 3 Dlgs 74 del 2000 (punita da 1 anno e sei mesi a 6 anni) in quanto l’apposizione di un visto mendace, come riconosciuto recentemente dalla Cassazione con la sentenza n. 19672 del 2019, costituisce un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazione finanziaria.

Infine, rischia l’accusa di falsa fatturazione, disciplinata dall’articolo 8 del Dlgs 74/2000, anche il professionista del fisco che comunica alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate un credito d’imposta fittizio.

In sintesi di riportano le novità.

 

I PROFESSIONISTI ASSEVERATORI

Come cambiano

La sanzione

Il DL Sostegni ter ha inasprito le sanzioni per gli asseveratori nei procedimenti sui bonus edilizi: in caso di falso la norma prevede ora la reclusione da 2 a 5 anni e il pagamento di una multa che va dai 50mila ai 100mila, aumentata se si trae profitto per sé o per altri.

Le fattispecie

Obiettivo per la congruità delle spese, l’omissione di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla sua effettiva realizzazione

Falsità ideologica

L’attestazione

Sanzioni erano già previste per il professionista che firma attestazioni ritenute false. In particolare l’articolo 481 del Codice penale dispone la reclusione fino a un anno e la multa da 51 a 516 euro in caso di falsità ideologica negli atti.

L’Ape
Sempre in tema di edilizia, incorre in questo reato il professionista che attesta una classe di efficienza energetica inesistente nell’Ape (attestato di prestazione energetica) di un immobile.

Le comunicazioni telematiche

Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate

Il professionista che inserisce nella piattaforma dell’Agenzia documenti attestanti crediti d’imposta fittizi, risponde del reato di falsa fatturazione (articolo 8 del Dlgs 74/2000). Si rischia una condanna da quattro a otto anni.

La Scia

Si rischia la reclusione fino a un anno e una multa fino a 516 euro per chi attesta falsamente il possesso di requisiti e presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale.

 

I COMMERCIALISTI

Il visto di asseverazione per i bonus

In caso di visto di conformità con falsa documentazione i professionisti potranno rispondere a titolo di dichiarazione fraudolenta (articolo 3 del DL 74/2000) punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni.

I concordati preventivi

Per le false attestazioni in questi procedimenti i professionisti sono puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con una sanzione da 50.000 a 100.000 euro in base all’articolo 236-bis della legge fallimentare.

Novità

Con l’adozione del DL Anti Frode anche per commercialisti, consulenti del lavoro e tutti gli altri professionisti in grado di rilasciare il visto di congruità per i bonus casa, crescono gli oneri. Tutti questi soggetti dovranno infatti controllare che nell’affidamento lavori e nelle fatture delle imprese esecutrici sia indicata l’applicazione del Ccnl di settore, pena la perdita delle detrazioni.

L’obbligo è valido per il Superbonus e la cessione del credito e lo sconto in fattura su tutti i bonus: bonus mobili, bonus facciate e giardini, lavori anti barriere architettoniche e tax credit per gli ambienti di lavoro. L’obiettivo è quello di contrastare il ricorso al lavoro irregolare in edilizia.

I nuovi oneri scatteranno solo per i lavori affidati dopo il 27 maggio (90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto) e per cantieri di importo superiore ai 70.000 euro. A controllare saranno L’Agenzia delle Entrate e l’Ispettorato del Lavoro.

Per il professionista che ometterà queste verifiche non sono previste sanzioni, ma resta la responsabilità connessa alla perdita dei bonus.

 

Risoluzione_12_14.03.2022

Con la risoluzione n. 12 del 14/03/2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti in fattura.

Si allega la risoluzione.

 

Risoluzione_12_14.03.2022

I numeri del Superbonus 110% a febbraio 2022

Enea ha recentemente aggiornato i dati sull’andamento del Superbonus 110%.

Nonostante la “confusione normativa” il bonus continua a procedere e registra il secondo risultato di crescita della storia dopo quello del dicembre 2021. Il totale dei lavori ammessi a 21,1 miliardi: 14,7 sono già lavori finiti.

Così  i lavori finanziati con il Superbonus tornano ad accelerare a febbraio con 2,8 miliardi di euro di nuovi investimenti ammessi a detrazione, suddivisi per 14.990 nuove asseverazioni.

Questi i numeri dello scorso mese con le asseverazioni totali, dall’inizio del Superbonus, arrivano a 122.548, mentre i lavori ammessi a detrazione superano la soglia dei 20 miliardi di euro e si attestano a 21.144 milioni. I lavori completati totalizzano 14.772 milioni di euro.

Dati Enea al 01/03/2022 (Il Sole 24 Ore)

 

Per tutti e tre i parametri citati, il dato di febbraio è comunque il più alto della storia del Superbonus se si fa eccezione per il dato davvero straordinario del dicembre 2021, quando i nuovi lavori arrivarono a 4,8 miliardi con 26.328 nuove asseverazioni e quasi 2,9 miliardi di lavori conclusi nel mese.

Il Superbonus sta viaggiando alla massima velocità e non hanno costituito un freno le fortissime incertezze normative, create soprattutto sul fronte della cessione del credito di imposta con la stretta imposta dal governo dopo la scoperta di numerose frodi.

Per quel che riguarda la tipologia di edifici beneficiari degli interventi, continua la moderata rincorsa dei condomìni, che registrano nuovi lavori per 1,44 miliardi e totalizzano il 48,5% degli investimenti ammessi a detrazione, con 10,2 miliardi. Erano il 48,1% a gennaio, il 46,6% lo scorso agosto. Seguono gli edifici unifamiliari con il 33,5% e chiudono le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con una quota del 18 per cento.

Rispetto ai dati precedenti, il rapporto fra tipologie di edifici si inverte se consideriamo il numero di edifici coinvolti: il 52,4% degli edifici sono edifici unifamiliari contro il 15,5% dei condomìni. L’investimento medio resta sostanzialmente fermo ai livelli di gennaio: 538.526 euro per i condomìni, 110.357 per gli edifici unifamiliari, 96.703 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Non solo: l‘European Construction Sector Observatory, organo della Commissione Europea che fornisce valutazioni comparative sul settore delle costruzioni nei paesi UE, ha dato un ottimo punteggio al Superbonus 110%, attribuendo all’agevolazione fiscale 4 punti su 5.

Dagli studi, l’incentivo si sta rivelando una misura di successo, con una domanda crescente e costante: il Superbonus offre un grande supporto al settore delle costruzioni. Il 110% è un’opportunità anche se non priva di insidie. Inoltre, a causa della spesa a carico dello Stato, non è previsto un orizzonte temporale particolarmente ampio per poterlo sfruttare.

Lo studio specifica che a fine novembre 2021, erano state presentate quasi 70.000 domande, per investimenti di circa 12 miliardi di euro e un costo totale per lo Stato Italiano di 13,1 miliardi di euro (cioè il 110% del costo di investimento).

Dal lancio della misura, quasi tre quarti (71%) del budget complessivo è già stato assegnato.

Nonostante il successo, tuttavia, sono state evidenziate alcune criticità che presentano margini di miglioramento. Sono state così formulate cinque raccomandazioni per contribuire a migliorare la portata e l’impatto del Superbonus 110%:

1. Tempi di attuazione

I termini di attuazione degli incentivi dovrebbero essere estesi, per dare tempo sufficiente a chi usufruisce delle agevolazioni di completare gli interventi approvati e ricevere i rimborsi. La complessità dei lavori può essere limitata a causa del tempo a disposizione per completare un progetto. Ampliare l’orizzonte temporale consentirebbe a limitare il rischio di pagare un lavoro che non può essere portato a termine. Da questo punto di vista, le proroghe previste dal governo muovono in questa direzione.

2. Campo di applicazione degli incentivi

Il Superbonus dovrebbe essere esteso a una gamma più ampia tipologie edilizie, piuttosto che limitare l’incentivo a categorie specifiche. Ad esempio, si potrebbero includere gli hotel, generando nuovi flussi di entrate e vantaggi per le imprese

3. Semplificazione comunicazioni e procedure

Lo schema del Superbonus dovrebbe essere ulteriormente semplificato per renderlo più facile a beneficio di privati e piccole imprese. In questo senso, il Decreto Semplificazioni ha questo obiettivo.

4. Costi di progettazione

Bisognerebbe prendere in considerazione, in generale per queste tipologie di bonus, l’inclusione tra gli incentivi anche i costi preliminari, come quelli di fattibilità e progettazione: la misura potrebbe essere utile a garantire che le valutazioni sono fatte da aziende efficienti e affidabili.

5. Revisione requisiti di accesso

Alcuni requisiti, in particolare quelli relativi all’efficienza energetica, dovrebbero essere rivisti ed eventualmente modificati. C’è chi non considera l’attuale salto di 2 classi energetiche come una misura efficace, mentre un approccio migliore potrebbe essere quella orientata alla riduzione del fabbisogno energetico.

Complessivamente, il Superbonus ottiene pertanto 4 punti su 5: il punteggio si basa sull’alto volume di domande presentate e approvate (e che tra l’altro continuano ad aumentare) e sull’assegnazione già avvenuta del budget (71% delle risorse complessive).

Sulla base di queste riflessioni, in occasione anche dell’esame parlamentare del DL Sostegni ter – si pensa ad introdurre dei miglioramenti. In particolare: incrementare la possibilità di cedere i crediti d’imposta, anche prevedendo un ulteriore passaggio tra banche e loro clienti; superare la previsione di uno stato avanzamento lavori al 30%, oggi fissato al 30 giugno 2022 per consentire alle case monofamiliari di fruire del Superbonus almeno fino a fine anno; sanzioni più proporzionate alle effettive responsabilità degli asseveratori per evitare che errori lievi vengano puniti in modo da scoraggiare le stesse procedure di asseverazione; come nel settore pubblico prevedere un’attestazione Soa per le imprese che eseguono lavori da Superbonus oltre determinati importi.

SICUREZZA NEI CANTIERI E DETRAZIONI FISCALI – CCNL APPLICATO DALLE IMPRESE EDILI DOVE DEVE ESSERE INDICATO

Nel 2022, in continuità con quanto avviato nel 2021, nei numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e più in generale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni) proseguiranno le attività di controllo degli enti preposti.

Lo prevede la nota 23 febbraio 2022, n. 1231 dell’INL la quale precisa che, le verifiche saranno continue e programmate su tutto il territorio nazionale, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all’edilizia, comunque denominati.

Nel richiamare integralmente le indicazioni operative già fornite con la citata nota n. prot. 6023 del 27/8/2021, l’INL ha ricordato che nella fase di prima attuazione della riforma normativa di cui al D.L. n. 146/2021, le irregolarità in materia di salute e sicurezza di cui all’All. 1 del D.Lgs. 81/2008 maggiormente riscontrate dal personale ispettivo INL sono state:

·         la mancata formazione e addestramento;

·         la mancata elaborazione del DVR e del POS;

·         la mancata protezione da caduta nel vuoto.

Con l’adozione del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è stato aggiunto alla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) l’art. 43-bis che prevede maggiori controlli per i cantieri di importo superiore a 70.000 euro (stessa soglia prevista anche per il rilascio del DURC di Congruità) che accedono ai benefici fiscali di cui:

·         agli 119, 119-ter, 120 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);

·         all’articolo 16, comma 2, del Decreto Legge n. 63/2013;

·         all’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

·         all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le detrazioni per gli ecobonus possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti che si occupano del rilascio del visto di conformità dovranno verificare (tra le altre cose) che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.