CONTROLLI SUI CANTIERI DEI BONUS EDILIZI: DURC DI CONGRUITA’ E ATTIVITA’ DI VIGILANZA

Torniamo a parlare del Durc di congruità e sicurezza in cantiere dopo alcune notizie apparse in questi giorni.

Innanzitutto, senza Durc di congruità, l’impresa rischia di perdere i benefici delle detrazioni fiscali.

Dalle Faq pubblicate il 15 febbraio 2022 dalla Commissione Nazionale paritetica delle Casse Edili (CNCE) a seguito dell’entrata in vigore, l’1 novembre 2021 del Durc di congruità anche nel settore dei lavori privati per importi oltre i 70mila euro.

Scorrendo i sette quesiti presentati si può evincere che:

1- In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998?

CNCE sottolinea come gli effetti della mancanza della congruità potrebbero arrivare anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni fiscali: l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone infatti che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line (…)”.

Si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 Iettera d) “Casi di diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di Iavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.

2- La Cassa Edile/Edilcassa può rilasciare i codici necessari per la richiesta di attestazione (CUC e Codice di Autorizzazione) sia ai committenti pubblici che ai committenti privati che ne facciano richiesta?

Si: la Cassa Edile/Edilcassa deve rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) ai committenti individuati dalla norma quali soggetti legittimati alla richiesta dell’attestazione di congruità (cfr. art. 4, comma 1 del DM n. 143/2021). Il sistema CNCE Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento, mette a disposizione i codici all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua. Diversamente la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un’attestazione di congruità.

3- Cosa accade nel caso in cui trascorsa la data di “fine Lavori” dell’opera, nessuno provveda alla richiesta della attestazione di congruità della manodopera?

Il Sistema CNCE EdiIconnect attualmente provvede all’invio mensile di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità.

4- Come ci si comporta, ai fini della congruità, nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016?

CNCE precisa che, salvo il caso in cui i consorzi di cui alla fattispecie richiamate alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e Iavoro e consorzi stabili) eseguano essi stessi i Iavori oggetto del contratto d’appalto, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, la norma di cui sopra dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48 , comma 7 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016.

5- Cosa accade laddove sussiste un evidente scostamento tra il costo complessivo dell’opera e il costo dei lavori edili?

Nel caso di scostamento tra costo complessivo dell’opera e costo dei lavori edili, le Casse Edili/Edilcasse potranno procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità, maggiori informazioni in merito e regolarizzazioni.

6- È necessario indicare nel sistema CNCE Edilconnect il nominativo del direttore dei lavori?

L’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021 determina che è necessario indicare il direttore dei lavori. Qualora il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa, che comunque non sarà legittimato.

7- Come deve essere conteggiata la manodopera dei lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino)?

Per questa tipologia di lavoratori sussiste l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, per cui l’ambito di riferimento è l’art. 5, co. 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.

 

Passando invece alle attività di controllo per la sicurezza in cantiere ed il legame che si pone con i benefici delle detrazioni, c’è da dire che diversi controlli sulle attività edili sono state effettuate da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La nota del 23/02/2022 n. 1231, indirizzata all’INL, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all’Inps e all’Inail, fermo restando gli obiettivi essenziali e le modalità di controllo generali, definisce, quali destinatari “privilegiati” degli interventi ispettivi, i numerosi cantieri edili che beneficiano di agevolazioni fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o 110%).

Poi, le verifiche dovranno essere indirizzate in particolare nei confronti di aziende di nuova costituzione, nonché di quelle che, dopo un lungo periodo di inattività, abbiano ripreso a operare in coincidenza della vigenza dei bonus fiscali.

La programmazione degli interventi ispettivi potrà tener conto delle notifiche preliminari che perverranno agli Ispettorati territoriali, di fondate segnalazioni, ovvero dello scambio di informazioni con le Casse edili.

Le verifiche già svolte sino ad ora hanno evidenziato che la maggior parte delle irregolarità riguarda: mancata formazione e addestramento dei lavoratori, mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del piano operativo di sicurezza; mancata protezione da caduta nel vuoto. Aspetti su cui i controlli porranno particolare attenzione. La nota dell’Inl ricorda anche che per i ponteggi è necessaria l’autorizzazione ministeriale per la loro costruzione, impiego, commercializzazione.

Dato che poi, i cantieri interessati alla speciale attività di vigilanza riguardano essenzialmente l’esecuzione di appalti su fabbricati civili, condominiali e non, è evidente la responsabilità, anche penale, alla quale possono essere chiamati a rispondere i committenti, sia per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda la solidarietà che è imposta loro in caso di evasione od omissione assicurativa e previdenziale, nonché in caso di inosservanza della normativa contrattuale a favore dei lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice dei lavori.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali non sono riconosciute in caso di violazione delle citate norme di tutela, accertate dagli organi competenti e comunicati alla direzione regionale territorialmente competente.