Proroga Superbonus 110% unifamiliari: come deve essere il 30% al 30/06/2022?

Diversi quesiti stanno pervenendo all’Agenzia delle Entrate in merito alla definizione del 30% dei lavori svolti per ottenere la proroga del Superbonus per villette unifamiliari.

Il pagamento della sola parte di fornitura dei beni, con prova di arrivo franco cantiere (foto e/o bolla di consegna) può essere considerata come “lavoro”? Quindi, in questo senso, la fornitura avvenuta può essere parte integrante del lavoro anche senza la posa od altre operazioni in loco?

L’ormai famoso art. 119, al comma 8-bis, afferma che: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”.

Ma cosa sono i “lavori effettuati”?

Ai fini della proroga dei pagamenti al 31 dicembre 2022, non è sufficiente la mera fornitura di materiali, nemmeno se provata con foto e/o bolle di consegna come richiesto all’Agenzia delle Entrate. Infatti la  fornitura franco cantiere, priva di posa in opera, non costituisce un lavoro effettuato bensì una “provvista”, da annotarsi come tale a cura del Direttore dei Lavori nel “libretto delle misure”, in conformità al DM 7 marzo 2018, n. 49.

Attenzione: non bisogna confondere poi le spese con i lavori.

Le spese sostenute (ovvero pagate, in applicazione del principio di cassa) entro il 30 giugno 2022 sono certamente agevolabili al 110% ancorché entro tale data non risulti eseguito il 30% dell’intervento complessivo.

Il 30 giugno 2022 rappresenta dunque la scadenza per eseguire i pagamenti, prorogabile di sei mesi solo nel caso in cui si verifichino le condizioni (inerenti ai lavori) indicate nel comma 8-bis.

Cosa accade se al 30 giugno non ci sono i lavori?

Il proprietario di una casa unifamiliare potrà decidere di aprire il cantiere anche a ridosso della scadenza del 30 giugno, purché entro tale data effettui un bonifico parlante in favore della (o delle) impresa esecutrice pari all’importo per il quale intende fruire del 110%.

In presenza di disponibilità economiche (fondi propri o prestito bancario), potrà anticipare il pagamento dell’intero importo dell’appalto (previa fideiussione), incamerando in tal modo i corrispondenti crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Il “rimborso” potrà poi avvenire solo con la modalità della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, in 4 rate di pari importo per i prossimi 4 anni, poiché il comma 1-bis dell’art. 121 prevede che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori…”. Quindi senza lavori non ci può essere uno stato di avanzamento e senza stato di avanzamento non ci può essere alcuna opzione alternativa ad un “utilizzo diretto della detrazione”.

Se il pagamento effettuato prima del 30 giugno fosse inferiore all’importo totale dell’appalto, sulla parte rimanente, pagabile in corso d’opera o a fine lavori secondo accordi contrattuali, si potrà fruire delle detrazioni ordinarie:

  • 50% per ristrutturazione edilizia
  • 70% per sismabonus con miglioramento di una classe di rischio sismico
  • 80% per sismabonus con miglioramento di due o più classi di rischio sismico
  • 65% per ecobonus.

Chi invece riuscirà a eseguire almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 giugno?

Ci saranno tre possibilità in più:

  1. fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che a sua volta cederà il credito a una banca;
  2. fare lo sconto in fattura, anche a SAL, da una impresa che userà il credito in prima persona per compensare le proprie imposte;
  3. cedere il credito d’imposta ad un istituto di credito.

Infine, il Decreto indica quando vanno iniziati i lavori per accedere al Superbonus, sicuramente prima del 30 giugno 2022, ma non dice quando vanno terminati.

Indicazioni arrivano dall’interrogazione parlamentare num. 5-07055 del 17 novembre 2021, in occasione della quale l’Agenzia delle Entrate ha affermato che:

“Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.”