La cessione del credito da Superbonus nei Condomini: come comportarsi alla luce del Decreto Sostegni ter?

Anche i cantieri del Superbonus nei Condomini risentono delle conseguenze del Decreto Sostegni Ter.

Il limite posto ad una sola cessione del credito, a partire dal 27 gennaio 2022, comporta la nullità dei contratti che prevedono una cessione successiva a quella realizzata direttamente dal beneficiario della detrazione.

Allo stesso modo la cessione effettuata dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura.

Unica eccezione riguarda i crediti già ceduti prima dell’entrata in vigore del Decreto, che potranno essere ceduti altre volte, secondo i vecchi schemi, entro il 6 febbraio.

Ma la situazione da affrontare nella realtà è ben diversa perché tanti non han ancora ceduto nulla, altri stavano per farlo e magari avevano aspettato di partire con i lavori la proroga della legge di Bilancio, avvenuta solo il 30/12/2021 con gli scenari che poi si sono aperti.

Attualmente i committenti Condomini (e più precisamente i singoli contribuenti condòmini) possono ottenere lo sconto in fattura dall’impresa che esegue i lavori e questa può cedere il credito senza doverlo usare per pagare le proprie tasse.

Il fatto è che le imprese, nella quasi totalità dei casi, si trovano nell’impossibilità di usare direttamente il credito per le imposte a loro carico e dovrebbero poi esporsi finanziariamente con la rateazione della detrazione negli anni. Discorso simile per i professionisti tecnici.

Come procedere allora in una situazione simile?

Il consiglio è quello di inviare un’informativa dettagliata sugli effetti dell’articolo 28 del Decreto Ristori Ter 4/2022 a tutti i condòmini e convocare un’assemblea per assumere eventuali decisioni.

All’assemblea vanno convocati imprese e professionisti e almeno un istituto di credito, in modo che siano chiare le possibilità concrete a oggi, in attesa di eventuali modifiche.

Le ipotesi da vagliare e su cui decidere saranno:

1- l’impresa fa ancora lo sconto in fattura perché ha la possibilità concreta di ceder il credito a sua volta (prima e unica cessione);

2- l’impresa acquisisce il credito e lo usa in prima persona per le sua imposta (ipotesi plausibile solo per grandi utility come l’Eni o A2A come si diceva);

3- i condòmini decidono di utilizzare il credito fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi ma occorre che le spese vengano anticipate subito;

4- i condòmini cedono il credito direttamente a una banca che finanzia l’operazione. In questo caso ci dovrà essere l’assicurazione dell’Istituto su tale possibilità alla luce delle nuove disposizioni.