DECRETO SOSTEGNI TER: STOP alla cessione successiva dei crediti per la ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e sismica
Si è sperato sino all’ultimo che prima della pubblicazione in Gazzetta non si rendesse ufficiale la modifica all’impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito.
Con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 troviamo il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni-ter) ….. la pubblicazione è stata fatta!
Dopo le misure antifrode previste prima dal Decreto Legge n. 157/2021 e poi dalla Legge n. 234/2021, arrivano ora le nuove disposizioni con cui il Governo vuole contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
Misure che modificano l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero quello delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche di tutti bonus previsti nel settore dell’edilizia a cui è stato dato accesso alle due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Queste opzioni in alcuni casi hanno generato una moneta di scambio “virtuale” (le detrazioni) che senza gli opportuni controlli hanno creato non pochi problemi alle casse dello Stato.
Ma queste situazioni segnalano più che altro le scarse capacità dello Stato a fare applicare e controllare misure già esistenti più che la validità e le opportunità offerte dagli interventi per il Superbonus ed i bonus edilizi.
Senza dire, poi, come ancora una volta, esista uno strano rapporto tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento) con tutte le divergenze di vedute proprio nella gestione delle detrazioni fiscali in edilizia.
Insomma, cosa prevedono le nuove disposizioni del Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022 e che hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio? Vediamo.
1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Viene eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.
Queste nuove misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 con la conseguenza che in questi pochi giorni ci sarà una vera e propria corsa (sempre che non ci siano blocchi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate) per la cessione del credito.
L’art. 28, commi 2 e 3 del Sostegni-ter prevedono infatti che:
2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
3. Sono nulli:
a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.