Bonus Edilizi: quali sono le alternative per utilizzare i Bonus dopo il Decreto Sostegni Ter?

Il Decreto Sostegni Ter ha creato non poco scompiglio sul mercato delle cessioni dei Bonus Casa.

C’è tanta preoccupazione e confusione sul da farsi.

L’obiettivo sarebbe quello di contrastare le truffe e i trasferimenti fittizi, così il Decreto Sostegni Ter impone lo stop alle cessioni dei crediti d’imposta successive alla prima, superbonus compreso (facendo salve solamente quelle comunicate prima del prossimo 7 febbraio).

La manovra, poi, ha introdotto una “franchigia” che limita le situazioni in cui i Bonus Casa ordinari diversi dal 110% per essere ceduti o usati con sconto in fattura, devono avere l’asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità.

Ne sono però esentati:

– gli interventi qualificati come attività edilizia libera dal Testo unico dell’edilizia, dal glossario dell’edilizia libera o dalle norme regionali;

– per i lavori di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Il canale telematico delle Entrate sarà attivo solo dal 4 febbraio e si potrà così comunicare le cessioni prive di asseverazione e visto in base a questa “franchigia”.

Sempre dal 4 febbraio si potrà comunicare la cessione delle spese pagate nel 2022. Tempi lunghi per questi aggiornamenti telematici che hanno aumentato le difficoltà a imprese e professionisti.

Se da un parte è stato prorogato fino al 2024 il termine per poter beneficiare  di quasi tutti i bonus ordinari (tranne bonus facciate e barriere architettoniche), gli operatori hanno dovuto constatare che la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie è diventata molto più complicata.

Gli effetti del Decreto Sostegni Ter ha avuto poi un impatto drastico sui mercati.

Le piccole banche, hanno messo in stand-by le operazioni, sapendo di non poter più rivendere i tax credit dopo averli acquistati mettendo a loro volta in crisi i servizi legati a queste attività, come quelli offerti dalle piattaforme di scambio.

Però questo ennesimo intervento, quanta incertezza applicativa ha nuovamente generato?

Alcuni dubbi sono stati chiariti come ad esempio:

– la franchigia prevista dalla legge di Bilancio non vale mai per il bonus facciate. Per la cessione o lo sconto in fattura, cioè, servono sempre l’asseverazione e il visto;

– nel caso in cui si esegua un intervento di manutenzione straordinaria, si possono cedere anche le spese per la manutenzione ordinaria collegata (ad esempio, la tinteggiatura dopo la ristrutturazione di un alloggio);

– anche l’installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore è cedibile, in quanto manutenzione straordinaria;

– per asseverare la congruità dei costi per i bonus ordinari diversi dall’ecobonus, i tecnici possono usare i prezzari Dei fin dal 12 novembre (entrata in vigore del Dl Antifrodi), perché il chiarimento contenuto nella legge di Bilancio è retroattivo;

-la possibilità di applicare la cessione o lo sconto in fattura per l’acquisto del box auto pertinenziale – introdotta dalla legge di Bilancio – vale anche per gli acconti, ma solo se pagati dal 1° gennaio.

Abbiamo chiarito da poco che le spese per visti e asseverazioni sono detraibili fin dal 12 novembre.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la franchigia per i piccoli lavori varrà per tutte le comunicazioni inviate dal 4 febbraio, anche se relative lavori del 2021.

Resta invece in dubbio la necessità di avere una polizza assicurativa “da superbonus” per il tecnico che assevera i bonus ordinari.

Insomma chi vuole tentare la via della cessione o dello sconto in fattura, oggi, dopo aver superato gli ostacoli della disponibilità delle imprese e dei professionisti, il caro prezzi, i tempi lunghi per le consegne dei materiali, oggi, deve mettere in conto tempi altrettanto lunghi, e correre il rischio di non trovare un compratore o un tecnico asseveratore.

Infine, terminiamo con una carrellata degli scenari possibili oggi, dopo il Decreto Sostegni Ter, in merito alle alternative per poter sfruttare i Bonus Edilizi.

 

OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO

È la formula che consente di incassare il denaro in un’unica tranche “vendendo” il bonus.

Il superbonus ha sempre richiesto l’asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l’asseverazione e il visto sono stati imposti dal Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021.

La manovra ha poi previsto due casi in cui l’asseverazione e il visto non servono (attività edilizia libera e lavori fino a 10mila euro).

Il Decreto Sostegni Ter blocca le cessioni successive alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)

Gli ostacoli: il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche – soprattutto quelle più piccole – abbiano fermato gli acquisti.

 

UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO

La formula più semplice.

Questa modalità è l’unica ad uscire invariata dalla stretta antifrodi.

Il proprietario deve pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall’Irpef in più anni.

Gli svantaggi: in condominio è molto difficile convincere tutti a pagare.

I forfettari non possono scalare il bonus all’Irpef.

Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.

Per bonus mobili e giardini l’uso diretto è l’unica possibilità:

La novità per il 110%: nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto.

 

OPZIONE SCONTO IN FATTURA

Modalità presente ma meno utilizzata.

L’opzione dello sconto in fattura – probabilmente la più comoda per il committente – è sempre stata minoritaria rispetto alla cessione perché il fornitore che “fa lo sconto” deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati.

Cosa cambia con il Decreto Sostegno Ter: lo sconto in fattura è stato interessato dall’obbligo di asseverazione introdotto dal Dl Antifrodi, dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del Decreto Sostegni Ter come per la cessione del credito.

L’unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima “non comprende” lo sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione).

 

IN SINTESI ALCUNE PRECISAZIONI PRATICHE

1 – Come funziona il blocco alla cessioni previsto dal Decreto di gennaio 2022 n. 4?

Il Decreto Sostegni Ter prevede che per tutte le detrazioni edilizie “cedibili” (superbonus e bonus ordinari) sia possibile fare un solo trasferimento del credito d’imposta. Ad esempio, il committente cede il bonus a una banca, che poi dovrà utilizzarlo direttamente.

 

2 – Come funziona il blocco delle cessioni in caso di sconto in fattura?

Se viene applicato lo sconto in fattura, il fornitore potrà ancora cedere il credito d’imposta una sola volta, dopo l’entrata in vigore del blocco alle cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter. Ad esempio, un’impresa applica lo sconto in fattura per il bonus facciate del 60%; incassa il restante 40% dal cliente e può cedere il credito del 60% alla banca, che poi non potrà più trasferirlo.

 

3- Da quando scatta il blocco delle cessioni successive alla prima?

Il decreto Sostegni Ter è in vigore da giovedì 27 gennaio, ma prevede una sorta di periodo transitorio. Infatti, i crediti che alla data del prossimo 7 febbraio saranno stati precedentemente oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno essere ceduti ancora una volta.

 

4- Le nuove regole sono definitive?

Il Dl 4/2022 va convertito in legge dal Parlamento entro il prossimo 28 marzo.