I requisiti dell’Assicurazione Professionale dopo il Decreto Antifrode e la Legge di Bilancio

Che tipo di polizza professionale deve stipulare un tecnico per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi che hanno accesso tramite opzioni alternative alle detrazioni fiscali alla luce degli interventi previsti dal Decreto antifrode e dalla Legge di Bilancio?

Per il Superbonus, nel caso di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110%, il Decreto Rilancio, all’art. 119, comma 14, prevede che i tecnici che asseverano o attestano devono dotarsi di una particolare assicurazione professionale “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Obbligo che si considerava rispettato anche nel caso di polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Con il varo delle norme antifrode previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode) e poi confermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tanti si domandano se l’obbligo di stipula di assicurazione professionale come definita al richiamato comma 14, serva anche per gli altri bonus minori.

Dal 12 novembre 2021 gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio e che optano per l’utilizzo delle opzioni alternative (tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono ottenere:

·         il visto di conformità;

·         l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Interpellate sull’argomento, anche le aziende assicurative non hanno sempre risposte univoche e certezze.

E’ ora intervenuta la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento (Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), chiarendo che, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità.

Così, a seguito di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, ed anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia il visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni previste.

L’Agenzia delle Entrate conclude sottolineando come lo stesso soggetto che rilascia il visto di conformità dovrà verificare, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.