Ecobonus per la sostituzione degli Infissi: non basta il “solo” miglioramento energetico
Proseguiamo con la disamina di alcune peculiarità che per la sostituzione degli infissi sono necessarie all’ottenimento degli Ecobonus.
Abbiamo visto che in caso di variazione di tipologia e quindi di materiali e componenti vetrate, l’intervento di sostituzione si configura come manutenzione straordinaria (definita come leggera) ed è possibile desumere che non si tratti né di edilizia libera né di intervento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività. E’ necessaria la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Individuato il tipo di intervento e il relativo regime edilizio, per poter utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui all’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è sufficiente però il solo e “generico” miglioramento energetico.
L’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, parlando degli interventi sull’involucro ha specificato che:
“La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.”
Quindi, con l’espressione “qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti” richiede la verifica di requisiti minimi di miglioramento energetico.
In parole semplici, per poter accedere alla detrazione non è sufficiente dimostrare il solo “miglioramento della trasmittanza energetica”.
Le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori (in ante) e minori o uguali (in post) ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).
Si riportano i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica:
· Zona A ≤ 2,60 W/m2*K
· Zona B ≤ 2,60 W/m2*K
· Zona C ≤ 1,75 W/m2*K
· Zona D ≤ 1,67 W/m2*K
· Zona E ≤ 1,30 W/m2*K
· Zona F ≤ 1,00 W/m2*K
Il tecnico abilitato, chiamato ad asseverare, riporterà i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi dovranno risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai suddetti valori dopo la sostituzione degli infissi nel nostro caso. Lo stesso tipo di asseverazione potrà anche essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.
Solo in questi casi si avrà accesso alla detrazione.