Costi per visto di conformità e asseverazione non detraibili se sostenuti nella finestra novembre – dicembre 2021
Dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, per effetto del Decreto Antifrode (DL 157/2021) è stato introdotto un particolare regime per poter usufruire dei bonus edilizi se fruiti con sconto in fattura o cessione del credito. Dato che però il Decreto Antifrode è stato poi abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), si è generata una situazione particolare per la detraibilità delle spese per i visti di conformità e di asseverazione di quel periodo.
Nel 2021 a causa delle frodi fiscali individuate dall’Agenzia delle Entrate, si era intervenuti con un provvedimento d’urgenza: un doppio sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Così dal 12 novembre 2021, per usufruire dell’Ecobonus, del Sismabonus, del Bonus ristrutturazioni edilizie, del Bonus Facciate, ecc. con sconto in fattura o cessione del credito, era necessario:
· il visto di conformità;
· l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
In quel provvedimento però non era stato stabilito che i relativi costi potessero essere portati in detrazione.
Con la nuova Legge di Bilancio 2022 il Decreto Antifrode è stato interamente abrogato ed è stata prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus fiscali (anche perchè il loro costo, legato all’intervento di professionisti, non è sempre “indifferente”).
Viene anche precisato che, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, non rappresentano una “interpretazione” delle norme che erano contenute nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 157/2021 sia stato abrogato porta necessariamente ad intendere che gli interventi che hanno utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, non potranno portare in detrazione le spese per i visti, le asseverazioni e le attestazioni. Ci si riferisce alle spese già sostenute: quindi, se l’intervento è stato realizzato in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici sono state effettuale nel 2022, varranno le regole della Legge di Bilancio 2022.
AGGIORNAMENTO DEL 25/02/2022
In sede di conversione del DL 30/12/2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe) è stato inserito l’art. 3-sexies (Efficacia disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77) con cui viene chiarito che le disposizioni di cui all’arti. 121, c. 1-ter, lettera b) del DL n. 134/2020 convertito in Legge il 17/07/2020 n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12/11/2021 al 31/12/2021.