2022 -Bonus Facciate o Ecobonus?
2022 – Con le variazioni intervenute per gli Ecobonus, Superbonus e altri Bonus, alle volte orientarsi su quale sia la scelta migliore a cui optare per i lavori da eseguire, potrebbe non essere facile.
Ad esempio, la riduzione intervenuta per il Bonus Facciate, passato dal 90% al 60%, per molti contribuenti apre il dubbio se convenga utilizzare invece l’Ecobonus del 65% (o 70-75% in alcuni casi), in quanto le pratiche per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea sono uguali.
Per scegliere l’Ecobonus o il Bonus Facciate, però, vanno presi in considerazione tutti i lavori che si intendono effettuare, per verificare se questi, agevolati con il Bonus Facciate, possono esserlo anche con l’Ecobonus.
Per esempio, il Bonus Facciate può coprire anche lavori non eco riconducibili al “decoro urbano”, come ad esempio quelli riferiti alle grondaie e ai pluviali (circolare 2/E/2020), che rientrano difficilmente nell’Ecobonus.
Nello stesso Bonus possono rientrare gli interventi sugli ornamenti e sui fregi (risposta 411/2020), il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi e la relativa pavimentazione o la verniciatura della ringhiera in metallo (risposte 185/2020 e 673/2021).
Dall’altra parte, invece, alcune spese non agevolate con il Bonus Facciate, potrebbero rientrare nell’Ecobonus come ad esempio quelle riguardanti l’isolamento termico delle facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili (circolare 2/E/2020), sui «terrazzi a livello» (risposta 185/2020) o sul lastrico solare (risposta 816/2021).
Ancora i massimali di spesa possono fare la differenza tra i due incentivi: il Bonus Facciate batte l’Ecobonus, perché non prevede limiti assoluti, tranne la congruità, in caso di lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020, e indifferentemente dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Con l’Ecobonus richiesto per la realizzazione di un cappotto termico, invece, la detrazione Irpef e Ires del 65% ha il limite di 60mila euro, che corrisponde ad un limite di spesa di 92.307,69 euro. Anche in questo caso, va fatta l’asseverazione di congruità della spesa. Il limite di spesa è di 40.000 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari per le parti comuni condominiali, in caso di ecobonus del 70% se si interviene su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ovvero del 75% se, oltre a interessare più del 25%, si migliora la qualità media delle prestazioni energetiche di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
L’opzione dell’Ecobonus per il cappotto del 65% rispetto al Bonus Facciate del 60% conviene anche per le imprese, con l’accortezza che per le imprese, se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la riduzione del Bonus Facciate dal 90% al 60% si avrà per le spese sostenute, per il principio di competenza, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.
La scelta quindi del Bonus Facciate del 60% o dell’Ecobonus per il cappotto del 65% non è indifferente e potrebbe essere non facile per i contribuenti che hanno intenzione di effettuare ad esempio la pulitura o tinteggiatura esterna della facciata, in quanto anche se aumenta la detrazione di un ulteriore 5%, l’intervento deve essere effettuato secondo i criteri del risparmio energetico previsti dalle normative vigenti, andrà effettuata l’Ape finale ed inviata la pratica all’Enea.