SOVRAFATTURAZIONE BONUS EDILIZI – I RISCHI PENALI E FISCALI

Abbiamo visto come l’Amministrazione Finanziaria ha iniziato e proseguirà ad eseguire controlli  finalizzati a verificare eventuali irregolarità sulla fruizione dei crediti nel settore edile, soprattutto se legati agli Ecobonus ed al Superbonus 110%.

I contribuenti interessati, per evitare sanzioni tributarie e nei casi più gravi anche penali, dovranno prestare particolare attenzione a tutto il processo ed a come operano i soggetti coinvolti.

Per capire un po’ meglio facciamo degli esempi pratici.

 

Caso 1 – Violazioni Fiscali

Questa ipotesi potrebbe verificarsi quando, i lavori sono stati eseguiti ma, per qualunque ragione (superamento delle soglie, inosservanza degli adempimenti, assenza parziale dei requisiti ecc.) la detrazione venga ritenuta non spettante in tutto o in parte.

L’accertamento verrà eseguito in capo a chi ha beneficiato dei lavori e della conseguente detrazione/sconto in fattura/cessione del bonus.

L’Agenzia delle Entrate:

recupera la detrazione non spettante con gli interessi maturati;

irroga la sanzione del 30%.

Il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della somma detratta solo in caso di:

– concorso nella violazione;

– utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

 

Caso 2 – Violazioni con anche un risvolto penale

Lavori non fatti. Si presenta questa situazione per lavori che non vengono svolti, ovvero riguardano interventi differenti rispetto a quelli ammessi al beneficio e indicati nelle fatture.

Si tratta di contesti in cui si presuppone una complicità tra la ditta esecutrice dei lavori, chi li riceve e gli attestatori.

Importi sovrafatturati. I lavori esposti in fattura sono stati eseguiti, ma il costo viene sovrastimato per fruire di un maggiore credito di imposta o per ottenere, a fronte della medesima spesa, anche l’esecuzione di lavori non ammessi al beneficio.

Lavori svolti da soggetti differenti. I lavori sono fatturati da impresa diversa da quella che ha eseguito i lavori (ad esempio, perché il cliente intende cedere il credito e l’impresa per le più svariate ragioni non può utilizzarlo).

In tutti questi casi potrebbero configurarsi operazioni inesistenti oltre che, a determinate condizioni, indebite compensazioni.

Così, le fatture inesistenti sono quelle emesse a fronte di operazioni:

a) non realmente effettuate in tutto o in parte;

b) che indicano i corrispettivi in misura superiore a quella reale;

c) che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

 

E la buona fede?

Così il Committente dei lavori, per non essere coinvolto in illeciti penali, deve tener presente che la responsabilità penale implica “la consapevolezza dell’illecito”.

Ciò significa la corretta e concreta valutazione di quanto un condomino o un Amministratore di Condominio o l’Impresa Esecutrice dei lavori abbia partecipato attivamente alla consumazione dell’illecito o ne sia consapevole.

Si pensi alla sovrafatturazione dei lavori: la posizione di un condomino (di un condominio numeroso) ignaro delle modalità di quantificazione dei prezzi è certamente differente da quella di analogo condomino che ha ricevuto lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del beneficio, senza pagare altre somme, o rispetto a chi si è accordato con l’impresa per valori maggiorati.

L’impresa che esegue i lavori ed emette le fatture, commette il delitto previsto dall’art. 8 del DL 74/2000, mentre chi ha beneficiato dei lavori e ha ricevuto le fatture, fermo restando la consapevolezza di cui si è accennato prima:

– se le ha indicate in dichiarazione realizza una dichiarazione fraudolenta;

– se, invece, non ha indicato in dichiarazione la fattura, si potrebbe configurare il concorso nel reato di emissione commesso dall’impresa edile.

Le ulteriori conseguenze penali potrebbero riguardare l’indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti ove l’importo compensato superasse i 50mila euro.