IL VERO SUPERBONUS 110%? SOLO SE I PRODOTTI INSTALLATI SONO DI QUALITA’!

Il Decreto Antifrodi ha modificato il Decreto Rilancio (decreto 34/2020) introducendo nuovi obblighi per l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri Bonus Casa.

Anche se lo stesso Decreto ha rinviato ad un ulteriore intervento ministeriale per l’individuazione dei valori massimi cui far riferimento per certe categorie di beni al fine di asseverare la congruità delle spese sostenute, vale la pena evidenziare che alcuni tetti di spesa si riferiscono a tecnologie con prestazioni differenti e/o servizi associati quali l’assistenza post vendita e garanzie non confrontabili tra loro.

Si sa che sul mercato ci sono operatori che forniscono tecnologie ad elevati standard ed altri che forniscono tecnologie di scarsa qualità.

Fatta questa premessa, il contribuente (o meglio i tecnici per suo conto) dovrebbe valutare con attenzione la congruità del prezzo in funzione della qualità della tecnologia che verrà installata e dei servizi post vendita nonchè delle garanzie fornite.

Consideriamo un intervento “classico”: un contribuente che realizza un intervento in Superbonus 110% su un edificio unifamiliare, installando un impianto di climatizzazione invernale a pompa di calore quale intervento trainante e come interventi trainati gli infissi, i pannelli fotovoltaici, gli accumulatori e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Se i pannelli fotovoltaici non dovessero essere “performanti” il contribuente correrebbe il rischio di dover alimentare l’impianto di climatizzazione essenzialmente assorbendo elettricità dalla rete. Ancora l’attenzione deve essere posta anche sull’assistenza e le garanzie post vendita. Se la tecnologia installata, presentasse ad esempio problemi o non fosse proprio abbastanza recente, l’assenza di adeguate garanzie nonché di assistenza post vendita renderebbe oltremodo onerosa la dismissione/sostituzione che graverebbe integralmente ed esclusivamente sul contribuente.

Per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico, connesso alla rete elettrica su determinati edifici, il tetto di spesa è stato individuato in un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48mila euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.

Detto ciò, non è poi raro trovare sul mercato impianti poco performanti, con limitato periodo di garanzia e con nessuna assistenza post vendita il cui costo risulta “congruo”.

Sarà interesse del contribuente assicurarsi che il costo dell’impianto installato risulti coerente con la qualità del prodotto. Il contribuente dovrà porre quindi molta attenzione alla tecnologia che viene installata oggi, per evitare che il bonus diventi invece un costo certo domani.