TESTO UNICO SICUREZZA 2022 – IN SINTESI LE MODIFICHE NELLA GESTIONE DEI PREPOSTI IN AZIENDA ED IN CANTIERE

In estrema sintesi, che modifiche bisogna intanto apportare alla gestione della sicurezza a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al testo unico sicurezza avvenute a fine 2021 (LEGGE  17/12/2021 N. 215)?

 

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme (diciamo entro fine gennaio) è necessario procedere all’aggiornamento della valutazione dei rischi ed alla nomina del Preposto.

Queste le principali modifiche:

1. Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del Dlgs 81/2008;

2. Effettuare una nomina o una nuova nomina che sia armonizzata a quanto indicato nella nuova normativa;

3. Valutare l’eventuale riconoscimento di un emolumento specifico per tale attività (non è obbligatorio ma è probabile che i contratti di settore di adeguino alla normativa)

4. Creare una procedura per l’attività di vigilanza del preposto (checklist comportamentale, modalità di intervento sul comportamento non conforme, checklist per verifica di deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro*, modalità di interruzione temporanea dell’attività del lavoratore e di informazione ai superiori);

5. Trovare una modalità da parte del dirigente/preposto di vigilare su quanto previsto al punto precedente (riunioni, report ecc.);

6. Formazione dei preposti sulla procedura, strumenti di cui al punto precedente;

7. Formazione ai preposti sulla gestione del feedback al comportamento dei colleghi.

Prima del varo della legge 17/12/2021 n. 215 (conversione del decreto Legge n. 146/2021) la nomina del preposto era obbligatoria per le seguenti attività:

  • montaggio e smontaggio di opere provvisionali;
  • costruzione, trasformazione, smantellamento e sistemazione di paratoie o cassoni;
  • lavori di demolizione;
  • montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

Ne deriva che le predette attività devono avvenire necessariamente sotto la sorveglianza del Preposto che, in questi casi, dovrà essere obbligatoriamente nominato e formato in deroga alla regola generale ed in attesa di quelle che saranno le novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni previsto per il 30/06/2022.

Sanzioni

La legge 215/2021 modifica, conseguentemente, anche il sistema sanzionatorio prevedendo:

– sanzioni penali per il preposto che non effettua una corretta vigilanza e che non interrompe l’attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di mezzi e attrezzature;

– sanzioni penali per il datore di lavoro che non formalizza l’incarico del preposto, non provvede alla sua formazione con cadenza almeno biennale e non comunica i nominativi al datore di lavoro committente in caso di appalto e subappalto.

Inoltre, si ricorda che l’articolo 14 del d.lgs. 81/2008, come recentemente modificato, prevede la sospensione dall’attività da parte di Ispettorato del lavoro o Spsal nei casi indicati in allegato I al d.lgs. 81/2008:

1- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

2- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

3- mancata formazione ed addestramento;

4- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

5- mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

6- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;

7- mancanza di protezioni verso il vuoto;

8- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

9- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

10- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;

11- mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);

12- omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

13- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.