Bonus Edilizi: quali sono le alternative per utilizzare i Bonus dopo il Decreto Sostegni Ter?

Il Decreto Sostegni Ter ha creato non poco scompiglio sul mercato delle cessioni dei Bonus Casa.

C’è tanta preoccupazione e confusione sul da farsi.

L’obiettivo sarebbe quello di contrastare le truffe e i trasferimenti fittizi, così il Decreto Sostegni Ter impone lo stop alle cessioni dei crediti d’imposta successive alla prima, superbonus compreso (facendo salve solamente quelle comunicate prima del prossimo 7 febbraio).

La manovra, poi, ha introdotto una “franchigia” che limita le situazioni in cui i Bonus Casa ordinari diversi dal 110% per essere ceduti o usati con sconto in fattura, devono avere l’asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità.

Ne sono però esentati:

– gli interventi qualificati come attività edilizia libera dal Testo unico dell’edilizia, dal glossario dell’edilizia libera o dalle norme regionali;

– per i lavori di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

Il canale telematico delle Entrate sarà attivo solo dal 4 febbraio e si potrà così comunicare le cessioni prive di asseverazione e visto in base a questa “franchigia”.

Sempre dal 4 febbraio si potrà comunicare la cessione delle spese pagate nel 2022. Tempi lunghi per questi aggiornamenti telematici che hanno aumentato le difficoltà a imprese e professionisti.

Se da un parte è stato prorogato fino al 2024 il termine per poter beneficiare  di quasi tutti i bonus ordinari (tranne bonus facciate e barriere architettoniche), gli operatori hanno dovuto constatare che la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie è diventata molto più complicata.

Gli effetti del Decreto Sostegni Ter ha avuto poi un impatto drastico sui mercati.

Le piccole banche, hanno messo in stand-by le operazioni, sapendo di non poter più rivendere i tax credit dopo averli acquistati mettendo a loro volta in crisi i servizi legati a queste attività, come quelli offerti dalle piattaforme di scambio.

Però questo ennesimo intervento, quanta incertezza applicativa ha nuovamente generato?

Alcuni dubbi sono stati chiariti come ad esempio:

– la franchigia prevista dalla legge di Bilancio non vale mai per il bonus facciate. Per la cessione o lo sconto in fattura, cioè, servono sempre l’asseverazione e il visto;

– nel caso in cui si esegua un intervento di manutenzione straordinaria, si possono cedere anche le spese per la manutenzione ordinaria collegata (ad esempio, la tinteggiatura dopo la ristrutturazione di un alloggio);

– anche l’installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore è cedibile, in quanto manutenzione straordinaria;

– per asseverare la congruità dei costi per i bonus ordinari diversi dall’ecobonus, i tecnici possono usare i prezzari Dei fin dal 12 novembre (entrata in vigore del Dl Antifrodi), perché il chiarimento contenuto nella legge di Bilancio è retroattivo;

-la possibilità di applicare la cessione o lo sconto in fattura per l’acquisto del box auto pertinenziale – introdotta dalla legge di Bilancio – vale anche per gli acconti, ma solo se pagati dal 1° gennaio.

Abbiamo chiarito da poco che le spese per visti e asseverazioni sono detraibili fin dal 12 novembre.

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che la franchigia per i piccoli lavori varrà per tutte le comunicazioni inviate dal 4 febbraio, anche se relative lavori del 2021.

Resta invece in dubbio la necessità di avere una polizza assicurativa “da superbonus” per il tecnico che assevera i bonus ordinari.

Insomma chi vuole tentare la via della cessione o dello sconto in fattura, oggi, dopo aver superato gli ostacoli della disponibilità delle imprese e dei professionisti, il caro prezzi, i tempi lunghi per le consegne dei materiali, oggi, deve mettere in conto tempi altrettanto lunghi, e correre il rischio di non trovare un compratore o un tecnico asseveratore.

Infine, terminiamo con una carrellata degli scenari possibili oggi, dopo il Decreto Sostegni Ter, in merito alle alternative per poter sfruttare i Bonus Edilizi.

 

OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO

È la formula che consente di incassare il denaro in un’unica tranche “vendendo” il bonus.

Il superbonus ha sempre richiesto l’asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l’asseverazione e il visto sono stati imposti dal Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021.

La manovra ha poi previsto due casi in cui l’asseverazione e il visto non servono (attività edilizia libera e lavori fino a 10mila euro).

Il Decreto Sostegni Ter blocca le cessioni successive alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)

Gli ostacoli: il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche – soprattutto quelle più piccole – abbiano fermato gli acquisti.

 

UTILIZZO DIRETTO DEL CREDITO

La formula più semplice.

Questa modalità è l’unica ad uscire invariata dalla stretta antifrodi.

Il proprietario deve pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall’Irpef in più anni.

Gli svantaggi: in condominio è molto difficile convincere tutti a pagare.

I forfettari non possono scalare il bonus all’Irpef.

Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.

Per bonus mobili e giardini l’uso diretto è l’unica possibilità:

La novità per il 110%: nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto.

 

OPZIONE SCONTO IN FATTURA

Modalità presente ma meno utilizzata.

L’opzione dello sconto in fattura – probabilmente la più comoda per il committente – è sempre stata minoritaria rispetto alla cessione perché il fornitore che “fa lo sconto” deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati.

Cosa cambia con il Decreto Sostegno Ter: lo sconto in fattura è stato interessato dall’obbligo di asseverazione introdotto dal Dl Antifrodi, dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del Decreto Sostegni Ter come per la cessione del credito.

L’unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima “non comprende” lo sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione).

 

IN SINTESI ALCUNE PRECISAZIONI PRATICHE

1 – Come funziona il blocco alla cessioni previsto dal Decreto di gennaio 2022 n. 4?

Il Decreto Sostegni Ter prevede che per tutte le detrazioni edilizie “cedibili” (superbonus e bonus ordinari) sia possibile fare un solo trasferimento del credito d’imposta. Ad esempio, il committente cede il bonus a una banca, che poi dovrà utilizzarlo direttamente.

 

2 – Come funziona il blocco delle cessioni in caso di sconto in fattura?

Se viene applicato lo sconto in fattura, il fornitore potrà ancora cedere il credito d’imposta una sola volta, dopo l’entrata in vigore del blocco alle cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter. Ad esempio, un’impresa applica lo sconto in fattura per il bonus facciate del 60%; incassa il restante 40% dal cliente e può cedere il credito del 60% alla banca, che poi non potrà più trasferirlo.

 

3- Da quando scatta il blocco delle cessioni successive alla prima?

Il decreto Sostegni Ter è in vigore da giovedì 27 gennaio, ma prevede una sorta di periodo transitorio. Infatti, i crediti che alla data del prossimo 7 febbraio saranno stati precedentemente oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno essere ceduti ancora una volta.

 

4- Le nuove regole sono definitive?

Il Dl 4/2022 va convertito in legge dal Parlamento entro il prossimo 28 marzo.

 

 

DECRETO SOSTEGNI TER: STOP alla cessione successiva dei crediti per la ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e sismica

Si  è sperato sino all’ultimo che prima della pubblicazione in Gazzetta non si rendesse ufficiale la modifica all’impianto previsto dal Decreto Rilancio per la cessione del credito.

Con la Gazzetta Ufficiale Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2022 troviamo il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (c.d. Decreto Sostegni-ter) ….. la pubblicazione è stata fatta!

Dopo le misure antifrode previste prima dal Decreto Legge n. 157/2021 e poi dalla Legge n. 234/2021, arrivano ora le nuove disposizioni con cui il Governo vuole contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

Misure che modificano l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero quello delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche di tutti bonus previsti nel settore dell’edilizia a cui è stato dato accesso alle due opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Queste opzioni in alcuni casi hanno generato una moneta di scambio “virtuale” (le detrazioni) che senza gli opportuni controlli hanno creato non pochi problemi alle casse dello Stato.

Ma queste situazioni segnalano più che altro le scarse capacità dello Stato a fare applicare e controllare misure già esistenti più che la validità e le opportunità offerte dagli interventi per il Superbonus ed i bonus edilizi.

Senza dire, poi, come ancora una volta, esista uno strano rapporto tra potere esecutivo (Governo) e legislativo (Parlamento) con tutte le divergenze di vedute proprio nella gestione delle detrazioni fiscali in edilizia.

Insomma, cosa prevedono le nuove disposizioni del Sostegni-ter, in vigore dal 7 febbraio 2022 e che hanno modificato l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio? Vediamo.

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Viene eliminata, dunque, la facoltà di successiva cessione del credito. Sia che si operi con sconto in fattura o senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso di sconto in fattura, alle imprese e ai professionisti sarà possibile cedere il credito una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale.

Queste nuove misure entreranno in vigore il 7 febbraio 2022 con la conseguenza che in questi pochi giorni ci sarà una vera e propria corsa (sempre che non ci siano blocchi sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate) per la cessione del credito.

L’art. 28, commi 2 e 3 del Sostegni-ter prevedono infatti che:

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Check-list-ecobonus

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha predisposto, dopo quelle del Superbonus, le check list di controllo per il rilascio dei visti di conformità necessari per utilizzare Ecobonus, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), per tutte le detrazioni fiscali utilizzate con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) devono preventivamente ottenere:

·         il visto di conformità;

·         l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Tali adempimenti non sono necessari solo in caso di interventi di edilizia libera o piccoli cantieri di importo inferiore a 10.000 euro.

Sempre la legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali e la possibilità di utilizzo delle opzioni alternative.

Come sappiamo dal 12 novembre 2021, anche gli interventi edilizi diversi dal Superbonus che accedono a detrazione fiscale tramite opzioni alternative dovranno sottostare alle nuove disposizioni antifrode.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha così predisposto delle check list che guidano sia i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli

interventi che danno diritto all’Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus ristrutturazioni, che contribuenti e professionisti incaricati a vario titolo.

Queste check list rappresentano uno strumento di supporto per il professionista di tipo “generale” e che non possono ritenersi comunque esaustive per i controlli che devono essere effettuati.

Spetta al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta

e che è necessaria ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

 

Le 3 check list si presentano tutte con una struttura simile e contengono le informazioni necessarie per verificare, in sintesi:

·         i dati del beneficiario;

·         le spese sostenute;

·         l’ammontare del credito ceduto (suddiviso in SAL);

·         la tipologia di soggetto beneficiario;

·         i dati relativi all’immobile;

·         la documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile;

·         la documentazione necessaria per gli interventi sulle parti comuni (condominio);

·         altre dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario della detrazione;

·         le abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche richieste dalla vigente legislazione;

·         i documenti di spesa ed i relativi pagamenti;

·         la tipologia di intervento;

·         i documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori;

·         i documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori.

Per comodità si allegano qui di seguito le tre liste di controllo.

 

Check-list-ecobonus

Check-list-sismabonus

Check-list-bonus-ristrutturazioni

I requisiti dell’Assicurazione Professionale dopo il Decreto Antifrode e la Legge di Bilancio

Che tipo di polizza professionale deve stipulare un tecnico per l’asseverazione di congruità delle spese sostenute per interventi che hanno accesso tramite opzioni alternative alle detrazioni fiscali alla luce degli interventi previsti dal Decreto antifrode e dalla Legge di Bilancio?

Per il Superbonus, nel caso di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110%, il Decreto Rilancio, all’art. 119, comma 14, prevede che i tecnici che asseverano o attestano devono dotarsi di una particolare assicurazione professionale “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Obbligo che si considerava rispettato anche nel caso di polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale che:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Con il varo delle norme antifrode previste dal D.L. n. 157/2021 (Decreto Antifrode) e poi confermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tanti si domandano se l’obbligo di stipula di assicurazione professionale come definita al richiamato comma 14, serva anche per gli altri bonus minori.

Dal 12 novembre 2021 gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio e che optano per l’utilizzo delle opzioni alternative (tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono ottenere:

·         il visto di conformità;

·         l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Interpellate sull’argomento, anche le aziende assicurative non hanno sempre risposte univoche e certezze.

E’ ora intervenuta la Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate che, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento (Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), chiarendo che, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità.

Così, a seguito di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, ed anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia il visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni previste.

L’Agenzia delle Entrate conclude sottolineando come lo stesso soggetto che rilascia il visto di conformità dovrà verificare, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Ecobonus per la sostituzione degli Infissi: non basta il “solo” miglioramento energetico

Proseguiamo con la disamina di alcune peculiarità che per la sostituzione degli infissi sono necessarie all’ottenimento degli Ecobonus.

Abbiamo visto che in caso di variazione di tipologia e quindi di materiali e componenti vetrate, l’intervento di sostituzione si configura come manutenzione straordinaria (definita come leggera) ed è possibile desumere che non si tratti né di edilizia libera né di intervento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività. E’ necessaria la presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Individuato il tipo di intervento e il relativo regime edilizio, per poter utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui all’art. 119, comma 2 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non è sufficiente però il solo e “generico” miglioramento energetico.

L’Agenzia delle Entrate, nella Guida alle Agevolazioni Fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, parlando degli interventi sull’involucro ha specificato che:

“La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.”

Quindi, con l’espressione “qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti” richiede la verifica di requisiti minimi di miglioramento energetico.

In parole semplici, per poter accedere alla detrazione non è sufficiente dimostrare il solo “miglioramento della trasmittanza energetica”.

Le trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori (in ante) e minori o uguali (in post) ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus).

Si riportano i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica:

·         Zona A ≤ 2,60 W/m2*K

·         Zona B ≤ 2,60 W/m2*K

·         Zona C ≤ 1,75 W/m2*K

·         Zona D ≤ 1,67 W/m2*K

·         Zona E ≤ 1,30 W/m2*K

·         Zona F ≤ 1,00 W/m2*K

Il tecnico abilitato, chiamato ad asseverare, riporterà i valori delle trasmittanze delle strutture su cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi dovranno risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai suddetti valori dopo la sostituzione degli infissi nel nostro caso. Lo stesso tipo di asseverazione potrà anche essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti requisiti tecnici.

Solo in questi casi si avrà accesso alla detrazione.

Sostituzione degli infissi e bonus casa: edilizia libera o CILA?

C’è un intervento che ha fatto sorgere non pochi dubbi per il corretto inquadramento edilizio e fiscale: la sostituzione degli infissi.

Su questo intervento tutti chiedono maggiori chiarimenti:

·         si utilizza l’ecobonus o il bonus ristrutturazioni?

·         è un intervento di edilizia libera o soggetto a comunicazione, segnalazione o permesso?

Domande che hanno messo in difficoltà tutti: professionisti, imprese e uffici tecnici, con risposte anche diverse.

La sostituzione degli infissi “potrebbe” fruire sia dell’Ecobonus che del Bonus Ristrutturazioni edilizie.

Tutto dipende dal fatto che l’infisso di partenza e quello di arrivo soddisfino i requisiti di cui alla Tabella 1, Allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus).

Se l’intervento soddisfa questi requisiti, il contribuente può senza dubbio scegliere alternativamente le due detrazioni.

 

Ma a questo punto si parla di Edilizia libera o CILA?

Occorre comprendere il regime edilizio: qui si aprono tutti i dubbi.

L’Agenzia delle Entrate, benché non sia un compito che le compete, nella Guida alla Agevolazioni Fiscali per le ristrutturazioni edilizie, lo ha indicato chiaramente.

 

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che utilizzano il Bonus 50% figurano i seguenti:

·         installazione di ascensori e scale di sicurezza;

·         realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;

·         sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;

·         rifacimento di scale e rampe;

·         interventi finalizzati al risparmio energetico;

·         recinzione dell’area privata;

·         costruzione di scale interne.

Però, la sostituzione degli infissi si configura come manutenzione straordinaria solo in caso vengano modificati materiali, dimensioni o componenti vetrate. In questo caso, si può allora parlare di manutenzione straordinaria e l’intervento accede sia la bonus ristrutturazioni edilizie che (in caso di rispetto dei richiamati requisiti tecnici del MiSE) all’ecobonus.

Tra Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni c’è un “denominatore comune” ovvero il titolo edilizio necessario.

In entrambi i casi, infatti, è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) perché:

-se fosse manutenzione ordinaria non potrebbe godere del Bonus ristrutturazioni né dell’Ecobonus (non ci sarebbe alcuna innovazione e miglioramento energetico);
-essendo un intervento di manutenzione straordinaria “leggera”, la Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 prevede espressamente l’utilizzo della CILA.

AdE – Interventi in Superbonus 110% per Complessi Condominiali composti da più edifici

Il Caso

Un Condominio composto da alcuni fabbricati indipendenti intende effettuare interventi edilizi che rientrano nell’ambito del Superbonus 110%. Gli interventi riguarderanno le parti comuni di ciascun fabbricato e alcune unità immobiliari all’interno del singolo fabbricato, ma, tali interventi non coinvolgeranno le parti comuni ai vari fabbricati.

Gli interventi da effettuare saranno:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
  2. interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  3. intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con classe uguale o maggiore di A+;
  4. sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
  5. intervento di sostituzione di scaldacqua.

Il Condominio chiede all’Agenzia delle Entrate se:

  • sia possibile accedere all’agevolazione;
  • quale sia l’iter da seguire dato che ha optato per la cessione del credito in fattura;
  • se sono sufficienti le delibere assembleari separate, approvate dai proprietari degli edifici interessati dagli interventi, dato che si tratta di fabbricati indipendenti ma appartenenti ad un unico Condominio.

Il Parere positivo e le indicazioni

Con la risposta n. 24/E/2020, l’Agenzia delle Entrate, ha da prima evidenziato che «Gli interventi trainati di efficientamento energetico effettuati sulle parti private per i quali spetta il Superbonus sono quelli richiamati nell’articolo 14 del decreto legge 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati».

Ha quindi specificato che, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, le relative spese rientrano nell’agevolazione Superbonus anche se tali interventi vengono realizzati su uno o solo su alcuni degli edifici che compongono il condominio, a condizione che vengano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di almeno due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.

Con la circolare 24/E del 2020 ha chiarito, inoltre, che la detrazione maggiorata per gli interventi trainati è riservata ai Condomini dell’edificio oggetto dell’intervento trainante.

Per quanto concerne il quesito sulle delibere assembleari separate, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il comma 9-bis dell’articolo 119 stabilisce che: «Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del Condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più Condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole».

E’ stato inoltre evidenziato come l’approvazione dei lavori attraverso delibere separate delle assemblee dei proprietari dei singoli edifici interessati, rivesta carattere civilistico e non carattere fiscale.

Per l’Agenzia però, è necessario che i lavori siano deliberati dall’assemblea condominiale o dalle assemblee dei proprietari delle singole unità appartenenti ai fabbricati oggetto degli interventi.

Per quanto riguarda, infine, l’opzione dello sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, come già indicato nel provvedimento dell’8 agosto 2020 del Direttore dell’agenzia delle Entrate, nella comunicazione da inviare all’Agenzia deve essere indicato il codice identificativo dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione, distinguendo tra i lavori sulle parti comuni e quelli sulle singole unità immobiliari e, nello specifico, tra interventi di efficientamento energetico e interventi antisismici. Così, si ritiene che possano essere inviate tante comunicazioni quanti sono gli edifici interessati dagli interventi, perciò una comunicazione per ogni singolo fabbricato interessato dagli interventi.

Costi per visto di conformità e asseverazione non detraibili se sostenuti nella finestra novembre – dicembre 2021

Dal 12 novembre e fino al 31 dicembre 2021, per effetto del Decreto Antifrode (DL 157/2021) è stato introdotto un particolare regime per poter usufruire dei bonus edilizi se fruiti con sconto in fattura o cessione del credito.  Dato che però il Decreto Antifrode è stato poi abrogato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), si è generata una situazione particolare per la detraibilità delle spese per i visti di conformità e di asseverazione di quel periodo.

Nel 2021 a causa delle frodi fiscali individuate dall’Agenzia delle Entrate, si era intervenuti con un provvedimento d’urgenza: un doppio sistema di controllo alle detrazioni fiscali che utilizzano le opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Così dal 12 novembre 2021, per usufruire dell’Ecobonus, del Sismabonus, del Bonus ristrutturazioni edilizie, del Bonus Facciate, ecc. con sconto in fattura o cessione del credito, era necessario:

·         il visto di conformità;

·         l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.

In quel provvedimento però non era stato stabilito che i relativi costi potessero essere portati in detrazione.

Con la nuova Legge di Bilancio 2022 il Decreto Antifrode è stato interamente abrogato ed è stata prevista la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni necessarie per la fruizione dei bonus fiscali (anche perchè il loro costo, legato all’intervento di professionisti, non è sempre “indifferente”).

Viene anche precisato che, le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, non rappresentano una “interpretazione” delle norme che erano contenute nel Decreto Antifrode. Il fatto che il D.L. n. 157/2021 sia stato abrogato porta necessariamente ad intendere che gli interventi che hanno utilizzato i bonus con le opzioni alternative dal 12 novembre al 31 dicembre 2021, non potranno portare in detrazione le spese per i visti, le asseverazioni e le attestazioni. Ci si riferisce alle spese già sostenute: quindi, se l’intervento è stato realizzato in questa finestra temporale, ma le fatture e i bonifici sono state effettuale nel 2022, varranno le regole della Legge di Bilancio 2022.

 

AGGIORNAMENTO DEL 25/02/2022

In sede di conversione del DL 30/12/2021 n. 228 (Decreto Milleproroghe) è stato inserito l’art. 3-sexies (Efficacia disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77) con cui viene chiarito che le disposizioni di cui all’arti. 121, c. 1-ter, lettera b) del DL n. 134/2020 convertito in Legge il 17/07/2020 n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12/11/2021 al 31/12/2021.

2022 -Bonus Facciate o Ecobonus?

2022 – Con le variazioni intervenute per gli Ecobonus, Superbonus e altri Bonus, alle volte orientarsi su quale sia la scelta migliore a cui optare per i lavori da eseguire, potrebbe non essere facile.

Ad esempio, la riduzione intervenuta per il Bonus Facciate, passato dal 90% al 60%, per molti contribuenti apre il dubbio se convenga utilizzare invece l’Ecobonus del 65% (o 70-75% in alcuni casi), in quanto le pratiche per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea sono uguali.

Per scegliere l’Ecobonus o il Bonus Facciate, però, vanno presi in considerazione tutti i lavori che si intendono effettuare, per verificare se questi, agevolati con il Bonus Facciate, possono esserlo anche con l’Ecobonus.

Per esempio, il Bonus Facciate può coprire anche lavori non eco riconducibili al “decoro urbano”, come ad esempio quelli riferiti alle grondaie e ai pluviali (circolare 2/E/2020), che rientrano difficilmente nell’Ecobonus.

Nello stesso Bonus possono rientrare gli interventi sugli ornamenti e sui fregi (risposta 411/2020), il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi e la relativa pavimentazione o la verniciatura della ringhiera in metallo (risposte 185/2020 e 673/2021).

Dall’altra parte, invece, alcune spese non agevolate con il Bonus Facciate, potrebbero rientrare nell’Ecobonus come ad esempio quelle riguardanti l’isolamento termico delle facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili (circolare 2/E/2020), sui «terrazzi a livello» (risposta 185/2020) o sul lastrico solare (risposta 816/2021).

Ancora i massimali di spesa possono fare la differenza tra i due incentivi: il Bonus Facciate batte l’Ecobonus, perché non prevede limiti assoluti, tranne la congruità, in caso di lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020, e indifferentemente dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Con l’Ecobonus richiesto per la realizzazione di un cappotto termico, invece, la detrazione Irpef e Ires del 65% ha il limite di 60mila euro, che corrisponde ad un limite di spesa di 92.307,69 euro. Anche in questo caso, va fatta l’asseverazione di congruità della spesa. Il limite di spesa è di 40.000 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari per le parti comuni condominiali, in caso di ecobonus del 70% se si interviene su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ovvero del 75% se, oltre a interessare più del 25%, si migliora la qualità media delle prestazioni energetiche di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

L’opzione dell’Ecobonus per il cappotto del 65% rispetto al Bonus Facciate del 60% conviene anche per le imprese, con l’accortezza che per le imprese, se il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, la riduzione del Bonus Facciate dal 90% al 60% si avrà per le spese sostenute, per il principio di competenza, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.

La scelta quindi del Bonus Facciate del 60% o dell’Ecobonus per il cappotto del 65% non è indifferente e potrebbe essere non facile per i contribuenti che hanno intenzione di effettuare ad esempio la pulitura o tinteggiatura esterna della facciata, in quanto anche se aumenta la detrazione di un ulteriore 5%, l’intervento deve essere effettuato secondo i criteri del risparmio energetico previsti dalle normative vigenti, andrà effettuata l’Ape finale ed inviata la pratica all’Enea.

Guida-superbonus-gen2022

La Legge n. 234 varata il 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per la detrazione fiscale del 110% (il così detto Superbonus).

La stesura definitiva della Legge di Bilancio 2022 non ha introdotto alcuni vincoli inizialmente discussi per gli edifici unifamiliari (come il reddito ISEE di 25.000 euro o la CILAS presentata entro il 30 settembre 2021) però ha indicato nuove tempistiche ed una progressione dell’incentivo.

Il nuovo Superbonus

La nuova versione dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede le seguenti tempistiche e progressioni:

Beneficiario                                    Aliquota   Sal 30%      Sal 60%     Scad. finale

Condomini                                           110%                                                     31/12/2023
Persone fisiche prop.,
comproprietarie di
edifici plurifamiliari da                         70%                                                        31/12/2024
2 a 4 u.i. autonomamente
accatastate                                          65%                                                       31/12/2025

Onlus, APs, Adv

Persone fisiche                                   110%         30/06/’22                              31/12/2022

IACP e coop di abitaz.
a proprietà indivisa                             110%                               30/06/’23       31/12/2023

 

Un’altra importante modifica riguarda il fatto che tutti gli interventi trainati (a prescindere dal soggetto beneficiario che sostiene le spese), devono seguire l’orizzonte temporale degli interventi trainanti.

Così, anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (scadenza per i condomini).

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il Superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.

Si allega una utile guida al Superbonus 2022 (fonte lavoripubblici.it) che contiene gli articoli 119, 119-ter, 121 e 122-bis del D.L. n. 34/2020 coordinati fino alle ultime modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 ed un riepilogo che riguarda soggetti beneficiari, interventi trainanti e trainati, limiti di spesa e orizzonte temporale.

Guida-superbonus-gen2022