La nuova Legge di Bilancio ed il Bonus Facciate 2022
L’agevolazione fiscale per interventi di riqualificazione di prospetti e superfici opache verticali sarà confermata anche per l’anno 2022 ma ci saranno delle differenze rispetto al 2021 relativamente a tempie e modalità di utilizzo.
Con il Bonus Facciate viene concessa una detrazione dall’imposta lorda per interventi relativi al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Ad oggi è pari al 90% delle spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Diversamente dagli altri interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” finora non sono stati previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione. Fino all’adozione del “Decreto Antifrode” non era prevista nemmeno l’asseverazione delle spese sostenute.
Per avere diritto al bonus si ricorda che è necessaria l’ubicazione nelle zone A o B, indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali:
· Zona A: territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
· Zona B: territorio totalmente o parzialmente edificato, diverso dalla zone A (si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% – un ottavo – della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq).
Pertanto non potranno rientrare nel Bonus Facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.
Si può insomma richiedere il Bonus Facciate per gli interventi:
· di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
· effettuati su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
· effettuati su strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Per fare degli esempi potranno essere richiesti nel Bonus Facciate:
· il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
· il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
· i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono poi detraibili anche:
· le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)
· altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico)
Non ammissibili invece le spese sostenute:
· sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti
· superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
· di sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
· riverniciatura degli scuri e delle persiane
· interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio;
· interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Ad esempio, non può essere richiesti per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.
A richiedere il Bonus Facciate potranno essere tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, ovvero:
· le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni);
· Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
· società;
· associazioni tra professionisti;
· contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
· i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
· i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016, a condizione che:
o la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
o le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione o su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In particolare, i contribuenti interessati devono:
· possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
· detenere l’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Non potrà chiedere la detrazione:
· chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione;
· chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva;
· i contribuenti la cui imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso di chi rientra nella no tax area).
Le ultime due categorie possono però optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Infatti, oltre che tramite una detrazione dal credito di imposta in dieci rate annuali di uguale importo, il Bonus Facciate può essere utilizzato optando per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, ossia per:
· un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
· cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020.
La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Fatte queste precisazioni, veniamo a cosa si prevede per l’anno 2022.
Il Bonus Facciate verrà allora riconfermato per il nuovo anno ma, ci sono delle differenze rispetto agli anni precedenti, così come indicato all’art. 1 c. 29 e 39.
Il comma 39 prevede: “All’art. 1 comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2022” e le parole “90 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.
Quindi, le prime due grosse novità per il Bonus Facciate 2022 sono:
· la durata della proroga, di un anno soltanto, rispetto ad altri bonus per i quali sono stati previsti degli orizzonti temporali molto più ampi;
· l’entità della detrazione, che dal 90% è scesa al 60%.
Altra importante differenza è quella introdotta dal comma 29 dello stesso art. 1, per le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (“Decreto Antifrode”).
Infatti il decreto Antifrode ha introdotto l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute non soltanto per il Superbonus, ma anche per tutte le altre detrazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Il decreto Antifrode sarà abrogato e le disposizioni contenute verranno inserite, con alcune modifiche, tra le norme della legge di Bilancio 2022.
In particolare, il visto di conformità e l’obbligo di asseverazione delle spese sostenute vengono confermate, ad eccezione però:
· degli interventi di edilizia libera ai sensi del D.P.R. n. 280/2021, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale;
· degli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di un edificio, ad eccezione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il riferimento è proprio al Bonus Facciate: anche se l’intervento previsto è di importo uguale o inferiore ai 10mila euro, esso richiede comunque obbligatoriamente il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico certificatore.
Così dal 1° gennaio 2022 saranno presenti tre diversi regimi legati all’agevolazione:
· interventi eseguiti con spese sostenute entro il 12 novembre 2021: nessuna asseverazione richiesta e nessun riferimento a prezzari;
· interventi con spese sostenute tra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021: a seguito della pubblicazione del Decreto Antifrode, introdotto l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese sostenute. Parcelle ed interventi del tecnico asseveratore a carico del contribuente.
· interventi con spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022: confermato l’obbligo di visto di conformità e dell’asseverazione delle spese, anche per importi uguali o inferiori a 10mila euro. Dall’anno nuovo, le spese sostenute per l’asseverazione potranno essere detratte.