COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS CASA: A CHI SPETTA IL COMPITO?

Con il DL n. 157/2021 (Decreto Anti-Frode) sono stati previsti ulteriori meccanismi di controllo a carico del beneficiario delle detrazioni, inizialmente previsti solo per il Superbonus in caso di detrazione diretta senza l’utilizzo della precompilata.

L’art. 121 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha stabilito che le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito sono valide non solo per gli interventi che accedono al Superbonus ma anche per gli altri bonus edilizi (bonus facciate, bonus casa, ecc.).

Però dal 12 novembre 2021, chi volesse optare per questi interventi e soluzioni dovrà produrre:

·il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;

·l’asseverazione di congruità delle spese sostenute, che attesta la spesa in riferimento a dei prezzari stabiliti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito qualche giorno fa a chi spetta il compito di comunicare la scelta per la cessione diretta del credito, rispondendo alla domanda:

“Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra cui l’estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità, chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia?”

Come previsto dal provvedimento adottato il 12 novembre scorso, la comunicazione andrà fatta:

· per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, solo dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia;

· per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’Amministratore del condominio, direttamente, oppure avvalendosi di un intermediario.

Per la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, invece, l’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (tanto per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari quanto per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio).

La scadenza per l’invio delle comunicazioni è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.