ASSEVERAZIONE CONGRUITA' DELLE SPESE

L’entrata in vigore del D.L. n. 157/2021 (Decreto Anti-Frode) ha previsto nuovi obblighi per gli interventi edilizi che beneficiano delle detrazioni fiscali di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) nel caso di utilizzo di opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Nel caso in cui il contribuente opti per sconto in fattura e cessione del credito per interventi di:

  • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

adesso (ovvero dal 12 novembre 2021) dovrà avere:

  • visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi;
  • asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Per la citata asseverazione delle spese sostenute e che fruiscono dei suddetti bonus edilizi, dovrà essere realizzata ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio che prevede:

“L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”.

Per Ecobonus e Sismabonus 110% il Decreto MiSE Asseverazioni 6 agosto 2020 e il Decreto MIT 28 febbraio 2017, n. 58 prevedono al loro interno una parte relativa all’asseverazione di congruità delle spese.

La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

La citata circolare ha chiarito che, per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, considerato che la normativa che li disciplina a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali adempimenti, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori.

Tuttavia, considerata la ratio del Decreto Anti-Frode di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

Non essendoci un modello ad hoc, si ripropone un fac simile del modello che potrebbe essere utilizzato per asseverare le spese.

ASSEVERAZIONE CONGRUITA’ DELLE SPESE