BLOCCO DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE SE NON E’ STATA FATTA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E LA FORMAZIONE

L’Ispettorato del Lavoro con la Circolare n. 4/2021 a seguito dell’applicazione del Dl. 146/2021 (così detto Decreto Fiscale) ha stabilito che, se un’azienda non ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si provvederà al blocco completo dell’attività aziendale e l’azienda verrà chiusa.

Se il DVR esiste ma, non può essere immediatamente esibito (ad esempio perché custodito in altro luogo), il blocco è rinviato sino alle ore 12.00 del giorno seguente, termine questo necessario al Datore di Lavoro per recuperarlo ed esibirlo all’organo ispettivo per evitare la sospensione con il blocco.

Queste sono in sintesi le nuove indicazioni per le situazioni individuate come “gravi violazioni” sulla sicurezza del lavoro.

In particolare, il provvedimento di blocco (oltre alla rilevazione degli illeciti previsto dal Dlgs. 81/2008) andrà adottato nelle seguenti circostanze:

CHIUSURA DELL’AZIENDA O CHIUSURA SINO ALLA SISTEMAZIONE DELLA VIOLAZIONE RISCONTRATA

– MANCANZA DVR E/O PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE;
– MANCATA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI;
– MANCATA COSTITUZIONE DEL SPP E NOMINA DEL RESPONSABILE;
– MANCATA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS);
– MANCATA FORNITURA DPI CONTRO CADUTE DALL’ALTO, PROTEZIONE VERSO IL VUOTO, ARMATURE DI SOSTEGNO;
– LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE O PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI DI TENSIONE SENZA PROCEDURE IDONEE;
– MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI (IMPIANTO A TERRA, ECC.);
– OMESSA VIGILANZA SU DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO.

Nel caso in cui, invece, il DVR sia custodito in luogo diverso verrà contestato l’illecito ai sensi dell’art. 29, comma 4 del Dlgs. n. 81/2008 (il DVR va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi) e verrà intimato uno STOP TEMPORANEO sino alle ore 12.00 del giorno lavorativo successivo al controllo per permettere al Datore di Lavoro di esibire il documento agli Ispettori.

In questo caso solo se il DVR porta una data certa antecedente il controllo ed al provvedimento di sospensione l’ispettore annullerà il provvedimento di sospensione dell’attività.

La mancata elaborazione del DVR sarà oggetto di prescrizione obbligatoria. Per la revoca si dovrà produrre il DVR.

Una disamina particolare va posta per la mancata formazione ed addestramento del personale dipendente.

Se previsto dalla normativa l’obbligo di formazione e/o di addestramento il blocco dell’attività verrà imposto sino al compimento di tale formazione (verranno poi comminate le relative sanzioni così sempre come previsto dal Dlgs. 81/2008).

In particolare saranno oggetto di controllo e sospensione:

– utilizzo attrezzature di lavoro;

– utilizzo DPI di terza categoria e dispositivi di protezione per l’udito;

– sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

– lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi;

– formazione ed addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi.

Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessario attestare il completamento della formazione e/o dell’addestramento.