PREZZARI DIVERSI A SECONDA DEL TIPO DI INTERVENTO

Capita di frequente che in un cantiere siano effettuati contemporaneamente diverse tipologie di lavori agevolati: potrebbe esserci sia l’efficientamento energetico, che il sismabonus, l’impianto fotovoltaico e la colonnina di ricarica di veicoli elettrici, il bonus facciate, ecc.

Però solo per il primo intervento i prezzari Dei sono applicabili.

Una recente interpretazione delle Entrate, contenuta nella circolare n. 16/E affronta il caso  della tinteggiatura di una facciata, dopo aver effettuato la coibentazione e dopo interventi strutturali. In una simile circostanza, si dovrebbero utilizzare prezzi di riferimento diversi, per la congruità.

Il Dl 34/2020 all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), stabilisce che agli interventi diversi da quelli del superbonus, per i quali è possibile la cessione del credito o lo sconto in fattura (si tratta quindi dell’ecobonus, del sismabonus, del bonus facciate, per il fotovoltaico e le colonnine ed il bonus casa rilevante), è necessario il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis», Dl 34/2020, ai fini delle suddette due opzioni, se stipulate dal 12 novembre 2021 (non ai fini della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi o 730, per la quale non servono questi due adempimenti).

Per l’articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, ci si dovrà riferire:

ai prezzari individuati dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020, cioè quelli predisposti dalle «regioni» e «province autonome» ovvero, in alternativa, ai «prezzi informativi dell’edilizia», della casa editrice Dei;

–  ed ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del ministro della Transizione ecologica.

Lo stesso articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020, poi, prevede che, «nelle more dell’adozione» di questo decreto, la congruità delle spese sia determinata facendo riferimento al «criterio residuale» che si baserà:

-sui prezzari predisposti dalle Regioni e Province Autonome;

-sui listini ufficiali o ai listini delle locali delle Camere di commercio;

-ovvero, in mancanza, sui «prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi». In nessun caso viene indicato il prezziario Dei.

Così, secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, nell’attesa  si dovrà  «continuare a fare riferimento al citato» Dm 6 agosto 2020 (prezzari di Regioni e Province Autonome o Dei), solo per il super ecobonus ovvero, in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per l’ecobonus ordinario e per il bonus facciate eco.

Invece, stante  le indicazioni del Dm 6 agosto 2020 (che comprendono anche i prezzi Dei), non si potranno più applicare per il super sismabonus e per il sismabonus ordinario, a differenza di quanto è stato fatto fino ad ora in pratica per il super sismabonus, in assenza di indicazione delle Entrate, ma con il supporto della risposta 1 elaborata dalla Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella nota del 16 marzo 2021, protocollo 2821.

Inoltre, sempre secondo la circolare n. 16 «nelle more dell’adozione» del nuovo Dm, va considerato solo il suddetto «criterio residuale» (prezzari delle Regioni, Province Autonome o listini delle Camere di Commercio), per la congruità del super sismabonus ovvero, in caso della suddetta opzione, del sismabonus ordinario, bonus facciate ordinario, bonus casa rilevante, fotovoltaico e colonnine.