CINQUE GIORNI PER POTER COMPENSARE IL CREDITO PER GLI ECOBONUS
Prima e seconda cessione dei crediti da Superbonus: dopo quanto tempo si potranno portare in compensazione?
Con provvedimento del 08/08/2020 prot. n. 283847, l’Agenzia delle Entrate prevede che per la prima cessione, entro 5 giorni dall’invio della Comunicazione, venga rilasciata una ricevuta che attesti la presa in carico piuttosto che lo scarto della stessa con indicazione delle motivazioni.
Poi, il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e, comunque, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Per le seconde cessioni, che dovranno essere comunicate all’Agenzia sempre e solo a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della prima Comunicazione, i nuovi cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta in compensazione solo dopo l’accettazione della cessione comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline. I crediti così generati saranno visibili sul proprio Cassetto Fiscale.
Il Decreto Antifrodi ha previsto una novità ovvero che, non solo per le cessioni del Superbonus ma anche per gli altri ecobonus, l’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, potrà sospendere fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, impedendo l’utilizzo temporaneo del credito.
Si è voluto così evitare che, il credito dopo 5 giorni fosse immediatamente visibile sul Cassetto Fiscale, ed altrettanto velocemente accettato ed utilizzato in compensazione addirittura prima che l’Agenzia delle Entrate completati i suoi controlli (che possono andare sino a 30 giorni). In caso di successivo blocco o revoca rispetto all’utilizzo, si sarebbero aperti dei contenziosi.
Così, con provvedimento del 01/12/2021 è stato stabilito che, per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario possa procedere all’accettazione del credito dal proprio Cassetto Fiscale solo dopo 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione (che per via di eventuali sospensioni potrebbe avvenire anche dopo 30 giorni).
Il provvedimento del 01/12/2021 non ha però modificato la procedura per rettificare le comunicazioni già inviate.
Le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate possono essere annullate entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio pena il rifiuto della richiesta. Sempre nello stesso termine possono essere inviate le comunicazioni sostitutive. Oltre tale termine le comunicazioni si intenderanno aggiuntive rispetto a quella inviata.
Da più parti si chiede di poter avere tempistiche più lunghe per le correzioni anche per errori che sono di tipo formale e che non inciderebbero sugli importi dei crediti.
Già a dicembre del 2020 l’Agenzia aveva chiarito che l’importante era che la correzione avvenisse prima dell’utilizzo del credito, però non aveva mai dato indicazioni su come correggere gli errori di comunicazione.
Inoltre trascorso il termine per l’annullamento vi è comunque l’impossibilità tecnica di far valere l’errore nel modello.