CANTIERE SUPERBONUS NON SICURO? RISCHIO SOSPENSIONE E NON SOLO….
I cantieri aperti per gli interventi sui Condomini, ma in generale per tutti i cantieri, per il Superbonus o il Bonus facciate, devono essere conformi alle norme del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza.
Il Decreto 146/2021 entrato in vigore il 22/10/2021, all’articolo 13, introduce una normativa ancora più rigorosa per cui gli organi di vigilanza devono contrastare il lavoro irregolare e tutelare la salute dei lavoratori evitando così che cantieri “non regolari” possano continuare a operare con l’aumento oltretutto del rischio di incidenti.
In caso di controllo e riscontro di irregolarità da parte degli organi di vigilanza, il cantiere potrà essere sottoposto a sospensione dell’attività se l’Ispettorato, direttamente o entro 7 giorni dal ricevimento dei verbali redatti dagli organi ispettivi, accertino che in cantiere:
– almeno il 10% dei lavoratori è sprovvisto di regolare comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro;
– sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro come indicate nell’allegato I del Dlgs 81/2008.
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Il provvedimento di sospensione viene trasmesso all’Anac ed la Ministero delle Infrastrutture. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi per le violazioni sulla sicurezza del lavoro e con l’arresto da 3 a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per le altre violazioni.
Qualora l’Ispettorato sospenda il cantiere per i lavori di Superbonus o per quello facciate, le conseguenze per il Condominio sono gravi tanto che, se la durata della sospensione non è breve, questa:
– inciderà sui costi del cantiere (es. immobilizzazione ponteggi e/o dei materiali, impedisce il pagamento delle opere per l’emissione del SAL, ecc.);
– se il ritardo si prolunga potrebbero essere messi a repentaglio anche i benefici fiscali da cui si potrebbero aprire controversie giudiziarie di non poco conto per inadempimenti contrattuali.
Insomma, un cantiere “non sicuro” è troppo rischioso non solo economicamente per il Condominio Appaltante ma lo potrebbe diventare, nella peggiore delle ipotesi, anche in termini sociali.