VISTO DI CONFORMITA’ SOLO DOCUMENTALE PER I BONUS EDILIZI

Con l’introduzione del Decreto Antifrodi n. 157/2021 ci si imbatte oramai con i visti di conformità per i bonus edilizi.

Se prima era previsto solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per i lavori in Superbonus 110%, adesso servirà anche per:

– portare il bonus 110% in dichiarazione dei redditi;

– gli altri bonus edilizi, diversi dal Superbonus, se si vuole optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rimane comunque necessaria l’asseverazione del tecnico per la congruità della spesa.

Sono confermati i soggetti già previsti per il rilascio del visto di conformità ovvero dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, ecc.

In merito al tipo di verifiche da effettuare, viene ribadito che riguarderanno i dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, come previsto per il superbonus, il professionista dovrà verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti coinvolti nonché le polizze per le responsabilità civili.

Il soggetto demandato al rilascio del visto si preoccuperà, però, solo di un controllo di tipo formale, finalizzato a constatare che il beneficiario delle agevolazioni sia legittimato a poterne usufruire.

In alcune situazioni il professionista si dovrà far rilasciare anche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, comunque, non avrà nessuna competenza in merito alla valutazione dei corrispettivi riconosciuti a chi esegue i lavori.

La congruità dei prezzi, così come di altre attestazioni, dovrà essere certificata solo dai tecnici.

Sono oggetto di controllo per il visto degli ecobonus:

–          soggetti beneficiari;

–          tipologie di immobili oggetto di intervento;

–          tipologia di intervento;

–          interventi trainanti;

–          interventi trainati;

–          Sal e avanzamento Sal (se i lavori sono in stato di avanzamento);

–          ammontare delle spese sostenute e tipologia di pagamento;

–          presenza di attestazioni e/o asseverazioni se richieste.

Il Decreto Antifrodi, infine, ha introdotto delle ulteriori novità in merito alla necessità del visto per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi: per il Superbonus è obbligatorio salvo che si tratti di 730 precompilato o dichiarazione trasmessa da un sostituto d’imposta. Per le altre detrazioni non è in genere richiesto anche se per alcune tipologie, come ad esempio l’ecobonus ordinario o bonus facciate con la coibentazione, è necessaria l’asseverazione tecnica con la congruità dei prezzi.

CESSIONE 110% – SOLO PER SAL EFFETTUATI E ASSEVERATI ALMENO AL 30%

In vista della fine dell’anno, si torna a parlare delle cessioni del credito per lavori di Superbonus 110%.

Attività svolte in Superbonus 110: se durante il 2021 sono stati effettuati anticipi ma non è stato raggiunto un Sal per almeno il 30% dei lavori (ed a patto che venga attestato che gli stessi non siano terminati), non si potrà purtroppo procedere alla cessione del credito ma solo alla richiesta di detrazione d’imposta diretta in dichiarazione dei redditi.

Per poter infatti optare per la cessione del credito occorre che:

le spese, per lo sconto parziale o la cessione, siano già state pagate;

i lavori stabiliti dal Sal siano già effettuati ed asseverati per almeno per il 30% dell’intervento complessivo, con visto di conformità e congruità. L’asseverazione per ecobonus, fotovoltaico, accumulo, colonnine, ecc. deve essere stata inviata telematicamente all’Enea. Caso a sé state è rappresentato poi dal Sismabonus, per cui viene consigliato di protocollare prudenzialmente l’asseverazione al Sue dato che poi la ricevuta di trasmissione verrà comunque richiesta per il rilascio del visto di conformità.

Secondo gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, entrambi i requisiti indicati devono essere rispettati nello stesso anno di imposta, per poter procedere alla cessione del credito a terzi.

Se non sono rispettati entrambi, invece, il contribuente potrà solo recuperare gli importi asseverati in dichiarazione dei redditi con il rischio però di essere incapiente. Rimane poi ancora il dubbio se, a lavori terminati  successivamente e Sal completato (anno seguente) sia ancora possibile cedere il credito a terzi per le rate residue.

In alternativa alla cessione immediata del credito, consentita con il pagamento (principio di cassa), si potrebbe anche scegliere di aspettare la fine lavori e l’invio delle dichiarazioni all’Enea prima di procedere alla richiesta della detrazione. In questi casi però sorgono numerosi dubbi sia per quanto pagato in anticipo nel 2021 che per i periodi successivi: in quanti anni potranno essere pagati gli acconti sostenuti nel 2021 rispetto ai secondi? A questi dubbi non ci sono purtroppo ancora risposte certe.

RISPARMIO ENERGETICO E SOSTENIBILITA’- IL GEOTERMICO E’ CONVENIENTE?

Da tempo tutte le principali Nazioni del Mondo si stanno impegnando per limitare a 1.5 gradi l’aumento massimo del riscaldamento globale.

Dopo gli incontri di Cop26 in Inghilterra si è capito che non sarà solo il pubblico a doversi impegnare ma lo dovrà fare anche il privato, con l’obiettivo comune a tutti di emissioni zero nel 2050.

Una delle soluzioni che si potrebbero prendere in considerazione, non solo per il risparmio energetico ma anche per i bassi impatti climatici, potrebbe essere quella dell’impianto geotermico, soluzione questa molto utilizzata in America e nel Nord Europa.

Tale impianto infatti se progettato in una costruzione a nuovo è molto più semplice da realizzare che non nel caso di una ristrutturazione.

Come funziona? In sintesi il principio è quello di sfruttare il calore naturale della Terra per fornire acqua calda per riscaldare nella stagione invernale e sostituire i climatizzatori durante l’estate sfruttando il raffrescamento, con conseguenti riduzioni delle spese e riduzione delle emissioni inquinanti.

Un progetto del tipo “sistema chiuso terra – acqua”, a sonde verticali, potrebbe essere la soluzione ideale ad esempio anche per il caso di una ristrutturazione. Si tratta di un sistema che occupa meno spazio e può essere progettato accanto all’edificio da efficientare, in maniera meno invasiva.

Dato che poi l’energia geotermica recuperata dalla pompa di calore può essere ulteriormente incrementata abbinando altri sistemi di recupero energetico come ad esempio il solare termico con accumulo o ancora con un impianto fotovoltaico che potrà fornire energia elettrica per alimentare direttamente la pompa si comprende facilmente come questa sia una soluzione che permette di ottenere vantaggi da diversi punti di vista.

Quindi, per un condominio in un progetto di efficientamento, varrebbe la pena valutare anche questa possibilità. Ovviamente serve uno studio di fattibilità tecnica fatto bene per valutare tutte le condizioni necessarie al sito, il fabbisogno del condominio, gli spazi necessari, il dimensionamento, il miglior impianto da utilizzare senza dimenticare anche la presenza o meno di vincoli normativi.

BONUS FACCIATE – IN ARRIVO LA CHECK LIST PER IL VISTO DEI LAVORI

Così come previsto dal decreto Antifrodi (DL 157/2021), sono allo studio ed al varo una serie di check list per i visti di conformità, per ciascun bonus edilizio, a partire dal Bonus Facciate e sul modello del Superbonus 110%.

Si tratterebbe di una lista per il controllo documentale volta ad arginare il rischio di truffe, basate su di uno schema di massima, da poter seguire, così come già sperimentato per il Superbonus e che tenga conto anche degli spunti emersi con la presentazione di numerosi interpelli all’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Facciate, infatti, è l’agevolazione che, più di ogni altra, ha “un appuntamento importante” ovvero il cambio di incentivo ammesso: dopo il 31/12/2021 passerà dal 90% al 60%.

Si presume che nel giro di circa un mese le indicazioni dovrebbero essere disponibili.

Inoltre, a seguito dell’estensione del visto di conformità alle operazioni di cessione e sconto in fattura di tutti i bonus casa e non solo per il 110%, si sono visti creare diversi problemi operativi e molte preoccupazioni.

Nel primo anno di applicazione della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, sino a quanto registrato al 30/09/2021, le operazioni di cessione dei bonus diversi dal 110% sono arrivate a 12.7 miliardi di euro e quelli legati al bonus facciate rappresentano la quota maggiore pari a 5,1 miliardi (fonte Condominio – Sole 24 ore).

Tenuto conto di questo, si può immaginare quanto possano pesare anche i visti di conformità soprattutto in mancanza di un tariffario di riferimento.

Occorrerà prestare attenzione alle tariffe, in mancanza di tariffari, alla detraibilità poi del costo del visto perché, se dovesse esserne disconosciuta la validità dall’Agenzia delle Entrate, in quanto troppo elevata, il danno verrebbe infine subito dal cittadino che ha commissionato i lavori.

VISTO DI CONFORMITA’ SULLE SPESE VALIDE PER LA DETRAZIONE O SU TUTTA LA DICHIARAZIONE?

Che tipo di visto di conformità devono avere le spese per gli interventi agevolati con il superbonus se il contribuente opta per la relativa detrazione in dichiarazione dei redditi e non alla cessione del credito o allo sconto in fattura?

Se il contribuente opta per per la detrazione e presenta la dichiarazione tramite un intermediario abilitato sorge il dubbio in merito al fatto che: il visto di conformità andrà chiesto sull’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o solo sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto a tale detrazione?

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che il visto andrà richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei requisiti per la detrazione.

Se si dovesse, però, rientrare nei casi per cui il visto di conformità va applicato all’intera dichiarazione (es. per compensazione di crediti per imposte, ritenute alla fonte, ecc.) allora si applicherà il “principio dell’assorbimento” per cui non si dovrà chiedere un ulteriore visto per i requisiti che danno diritto a tale detrazione.

SCONTI INCONDIZIONATI IN FATTURA E PREZZI GONFIATI – I RISCHI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS FACCIATE

Tutti hanno notato come i prezzi per le ristrutturazioni siano lievitati durante i lavori per gli Ecobonus.

Lo sconto incondizionato in fattura offerto al cliente o al Condominio, è una formula che viene utilizzata in modo frequente per semplificare l’offerta per i lavori relativi ad esempio del Bonus facciate.

Però, l’accondiscendenza dell’Amministratore di Condominio e/o l’indifferenza dei condomini o del cliente rispetto a questi fenomeni sono comportamenti molto rischiosi.

L’Agenzia delle Entrate, riferendosi proprio al Bonus Facciate, ha ricordato che esistono dei principi a cui attenersi, ovvero:

–          la circolare n. 02/2020 della stessa Agenzia in cui si dice che: “resta fermo il potere dell’Amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione ed il valore dei relativi interventi”;

–          il concetto di “valore normale”, specificato all’articolo 9 del TUIR, in cui si dice che “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni ed i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”.

Di fronte a prezzi sempre crescenti, raddoppiati o triplicati rispetto al “prezzo normale”, si può così incorrere in controlli fiscali, l’Agenzia delle Entrate potrà ricostruire i prezzi degli interventi effettuati e confrontarli.

In presenza del mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate, all’impresa potrebbe essere contestata la commissione di un reato. Ai condomini o al cliente, di conseguenza, sarà richiesta la restituzione del bonus.

Inoltre, delle verifiche effettuate per le sovrafatturazioni, l’Agenzia delle Entrate avviserà le Procure: Verbali di Assemblea, informative, contratti, ecc. saranno tutti esaminati.

IL MURO DI CONTENIMENTO E’ AGEVOLABILE CON IL 110%?

L’agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 706/2021 amplia la platea degli interventi agevolabili tramite il 110%.

Questa volta si affronta un caso frequente nelle abitazioni di montagna: il basamento di un immobile è costituito da un muro avente funzione sia di contenimento che di sostegno al terreno. La necessità di dover intervenire per evidenti segni di cedimento. Ci si chiede: la ricostruzione del muro con criteri antisismici può rientrare nel 110%?

Sappiamo che il Superbonus oltre che gli interventi di efficientamento energetico è riservato anche ai lavori per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.

Spetterà ancora una volta al professionista attestare il tipo di intervento effettuato e se questo rientri tra quelli efficaci per la riduzione del rischio sismico.

In presenza di questa caratteristica l’intervento sarà agevolabile con il Superbonus.

CANTIERE SUPERBONUS NON SICURO? RISCHIO SOSPENSIONE E NON SOLO….

I cantieri aperti per gli interventi sui Condomini, ma in generale per tutti i cantieri, per il Superbonus o il Bonus facciate, devono essere conformi alle norme del Dlgs 81/2008 sulla sicurezza.

Il Decreto 146/2021 entrato in vigore il 22/10/2021, all’articolo 13, introduce una normativa ancora più rigorosa per cui gli organi di vigilanza devono contrastare il lavoro irregolare e tutelare la salute dei lavoratori evitando così che cantieri “non regolari” possano continuare a operare con l’aumento oltretutto del rischio di incidenti.

In caso di controllo e riscontro di irregolarità da parte degli organi di vigilanza, il cantiere potrà essere sottoposto a sospensione dell’attività se l’Ispettorato, direttamente o entro 7 giorni dal ricevimento dei verbali redatti dagli organi ispettivi, accertino che in cantiere:

– almeno il 10% dei lavoratori è sprovvisto di regolare comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro;

–  sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro come indicate nell’allegato I del Dlgs 81/2008.

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.

Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque        lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene trasmesso all’Anac ed la Ministero delle Infrastrutture. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi per le violazioni sulla sicurezza del lavoro e con l’arresto da 3  a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per le altre violazioni.

Qualora l’Ispettorato sospenda il cantiere per i lavori di Superbonus o per quello facciate, le conseguenze per il Condominio sono gravi tanto che, se la durata della sospensione non è breve, questa:

–   inciderà sui costi del cantiere (es. immobilizzazione ponteggi e/o dei materiali, impedisce il pagamento delle opere per l’emissione del SAL, ecc.);

–   se il ritardo si prolunga potrebbero essere messi a repentaglio anche i benefici fiscali da cui si potrebbero aprire controversie giudiziarie di non poco conto per inadempimenti contrattuali.

Insomma, un cantiere “non sicuro” è troppo rischioso non solo economicamente per il Condominio Appaltante ma lo potrebbe diventare, nella peggiore delle ipotesi, anche in termini sociali.