VISTO DI CONFORMITA’ SOLO DOCUMENTALE PER I BONUS EDILIZI
Con l’introduzione del Decreto Antifrodi n. 157/2021 ci si imbatte oramai con i visti di conformità per i bonus edilizi.
Se prima era previsto solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per i lavori in Superbonus 110%, adesso servirà anche per:
– portare il bonus 110% in dichiarazione dei redditi;
– gli altri bonus edilizi, diversi dal Superbonus, se si vuole optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Rimane comunque necessaria l’asseverazione del tecnico per la congruità della spesa.
Sono confermati i soggetti già previsti per il rilascio del visto di conformità ovvero dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, ecc.
In merito al tipo di verifiche da effettuare, viene ribadito che riguarderanno i dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, come previsto per il superbonus, il professionista dovrà verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti coinvolti nonché le polizze per le responsabilità civili.
Il soggetto demandato al rilascio del visto si preoccuperà, però, solo di un controllo di tipo formale, finalizzato a constatare che il beneficiario delle agevolazioni sia legittimato a poterne usufruire.
In alcune situazioni il professionista si dovrà far rilasciare anche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e, comunque, non avrà nessuna competenza in merito alla valutazione dei corrispettivi riconosciuti a chi esegue i lavori.
La congruità dei prezzi, così come di altre attestazioni, dovrà essere certificata solo dai tecnici.
Sono oggetto di controllo per il visto degli ecobonus:
– soggetti beneficiari;
– tipologie di immobili oggetto di intervento;
– tipologia di intervento;
– interventi trainanti;
– interventi trainati;
– Sal e avanzamento Sal (se i lavori sono in stato di avanzamento);
– ammontare delle spese sostenute e tipologia di pagamento;
– presenza di attestazioni e/o asseverazioni se richieste.
Il Decreto Antifrodi, infine, ha introdotto delle ulteriori novità in merito alla necessità del visto per la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi: per il Superbonus è obbligatorio salvo che si tratti di 730 precompilato o dichiarazione trasmessa da un sostituto d’imposta. Per le altre detrazioni non è in genere richiesto anche se per alcune tipologie, come ad esempio l’ecobonus ordinario o bonus facciate con la coibentazione, è necessaria l’asseverazione tecnica con la congruità dei prezzi.