Superbonus 110%: quali sono i controlli dell’Agenzia delle Entrate?
Il controllo dell’Agenzia delle Entrate al termine dell’iter procedurale
Cerchiamo qui di riassumere quali siano i controlli messi in campo dall’Agenzia delle Entrate per i benefici della detrazione fiscale in caso di errori o violazioni.
Analizziamo il caso più frequente di intervento ovvero isolamento termico a cappotto.
Appurato che la fattibilità sia già stata verificata, realizzato il progetto e l’iter edilizio. Ottenuto l’Ok dallo Sportello Unico Edilizia (SUE), presentata la CILAS (la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per gli interventi di superbonus, predisposta dal Ministero della Funzione Pubblica), realizzati quindi i lavori, ottenute le asseverazioni Enea e le certificazioni necessarie, si arriva ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’AdE procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi, i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate possono essere effettuati nei termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e dall’articolo 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009).
Chiariamo cosa significa ed entro quando sarà possibile allora il controllo dell’Agenzia delle Entrate.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di reato di indebita compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000) l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi.
Violazioni formali
Il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) ha inserito all’interno dell’art. 119 del Decreto Rilancio il comma 5-bis che recita:
Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Le sanzioni
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa.
Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e delle sanzioni per ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).