CONSOLIDAMENTO SISMICO SU EDIFICIO SINGOLO – COMPLESSO EDIFICI
SUPERBONUS 110% – INTERVENTI LIMITATI ALLA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIARE E NON ESEGUITI SULLA BASE DI UN “PROGETTO UNITARIO”
Con la risposta n. 630/2021 l’Agenzia delle Entrate, rispondendo al quesito posto da un privato che intende usufruire delle agevolazioni Superbonus per interventi di consolidamento sismico di un edificio ubicato in zona omogenea R1 (nuclei antichi – centro storico), chiarisce anche quale importanza rivesta il professionista incaricato nel valutare se gli interventi antisismici possano rientrare tra quelli ammessi all’incentivo.
Nel caso specifico, l’istante risulta essere comproprietario di un immobile sito in un centro storico e facente parte di una più ampia unità. Gli edifici adiacenti sono già stati ristrutturati e consolidati negli anni precedenti mentre quello in esame no e costituisce l’anello più debole dell’intero aggregato.
La normativa sugli incentivi prevede che, l’intervento di consolidamento finalizzato alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici deve essere realizzato sulle parti strutturali dell’intero edificio: spetterà al professionista valutare come potrà essere qualificata l’operazione di ristrutturazione antisismica e se questa potrà ad esempio rientrare tra quelle considerate come “interventi di riparazioni locali”.
Dalla valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su di una porzione di edificio in autonomia, rispetto all’intero immobile considerato nella sua interezza deriverà, quindi, la possibilità di avere diritto ad usufruire o meno del Superbonus.