I CAPISALDI DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI

Dopo il caso dell’incendio del Condominio di Milano, per quanti sono alle prese con la riqualificazione energetica e le facciate degli edifici è lecito porsi il dubbio sul rischio legato all’utilizzo dei materiali, ad esempio per la realizzazione del cappotto termico, intervento previsto anche per gli incentivi del Superbonus.

Ricordiamo però che in materia di prevenzione incendi così come previsto dal Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/08/2015) ci sono dei capisaldi da dover rispettare:

1-     limitare il rischio di innesco ovvero impedire che un incendio si possa in qualche modo generare;

2-     poter operare per spegnere quanto prima un eventuale principio di incendio evitandone la propagazione (allarmi sonori e luminosi, impianti per la gestione del fuoco, facile accesso VVFF), avvisando tempestivamente gli occupanti per la messa in sicurezza (vie di fuga sicure e protette, prive di fumo, fiamme e calore);

3-     utilizzo di materiali adeguati per reazione al fuoco.

Tenuto conto che i primi due punti rappresentano elementi fondamentali ed imprescindibili per evitare il rischio, la reazione al fuoco di un materiale edile o di un sistema tecnologico (il cappotto termico ne è un esempio) sono elementi che possono ridurre il rischio di danno alle persone ed alle cose in presenza dell’evento.

Reazione al fuoco per innesco, combustione, rilascio di sostanze tossiche o gocce di materiale incandescente sono tutti elementi che devono essere valutati sia singolarmente che per sistema nel suo complesso. I materiali isolanti non incombustibili (poliuretano o poliestere) opportunamente rivestiti (ad esempio da intonaco cementizio o rivestimenti in laterizio) hanno reazioni adeguate per evitare che il fuoco si propaghi troppo velocemente e consentono l’esodo in tempi rapidi.

Se si sta parlando di edifici con altezza superiore a 12 metri, la realizzazione poi dei cappotti termici è soggetta, dal 2019, a precise indicazioni da parte della normativa vigente in materia di antincendio in caso di realizzazione di nuovi edifici o rifacimento della facciata per oltre il 50%. Lo stesso tipo di raccomandazioni però si consigliano anche per altezze inferiori se si tratta di garantire la sicurezza delle persone.

In ambito condominiale, indicativamente dopo 6 mesi dal temrine della dello stato di emergenza Covid, entrerà in vigore l’obbligo di dotarsi di un piano di Gestione della Sicurezza Antincendio (Gsa): al pari dei luoghi di lavoro è infatti necessario formare ed informare gli occupanti dell’edificio per garantirne la sicurezza conoscendo come funzionano gli impianti di cui l’edificio è dotato, come mettersi in sicurezza e come gestire eventuali situazioni di panico.